Mantenimento non dovuto se l’ex non prova di essersi attivato per reperire un’occupazione
E’ a carico del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.
E’ altresì suo onere dimostrare l’esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte di Cassazione (ord. 20866 del 21.7.2021) ha esaminato il caso di una giovane professionista evidenziando il fatto che il suo stato di disoccupazione era imputabile al non aver provato ad attivarsi per la ricerca di un lavoro e al rifiuto di prospettive e proposte di lavoro concrete.

- Postato in:
- Diritto civile
- Diritto di famiglia
- News


Lascia una risposta