Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile
Nell’ambito della disciplina del mutuo fondiario, il limite di finanziabilità è fissato dall’art. 38 T.U.B., co. 2, e dalla delibera CICR 22 aprile 1995 nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite può essere superato soltanto previa concessione di garanzie integrative.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. n. 16776 14.6.2021) che ha affermato il principio per cui, “avendo riguardo al mutuo fondiario, il limite di finanziabilità, fissato dall’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato…”.
La nullità del contratto di mutuo fondiario comporta, così come affermato nella citata sentenza, l’incapacità del contratto di produrre il proprio effetto, compresa la costituzione di un’ipoteca valida.
Dunque la nullità del contratto non può che condurre a diverse conseguenze, tra le quali anche il far venir meno la sussistenza del titolo esecutivo in virtù del quale è stata iniziata l’esecuzione e la non debenza degli gli interessi nella misura concordata nel contratto.

- Postato in:
- Diritto bancario
- News


Lascia una risposta