Diritto penale

Reato aderire a chat sovversive su Telegram 150 150 Graziella Pascotto

Reato aderire a chat sovversive su Telegram

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 38423/2023) integra la condotta di propaganda per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604 bis c. 2 c.p., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi dichiarati l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. La condivisione, sulle bacheche di una piattaforma social, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, etnia o religione comporta l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei social network, aumentando il numero di interazioni tra gli utenti attraverso l’inserimento di like e il rilancio di post e dei correlati commenti degli internauti.

Non è stata accolta la tesi della difesa che ha cercato di sminuire l’attività di propaganda in termini di black humor o di attività di gioco, delineando la condotta dell’imputato come espressione della sua passione per i giochi informatici di magia e simulazione di guerra, passione condivisa da un gruppo ristretto di sei amici con i quali unicamente interloquiva servendosi di chat private intercorse sulla piattaforma social, senza alcuna finalità di divulgazione al pubblico, trattandosi di conversazioni confinate in una realtà ludica parallela.

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Prende la moglie per il collo: è tentato omicidio 150 150 Graziella Pascotto

Prende la moglie per il collo: è tentato omicidio

La Corte di Cassazione (sentenza n. 48845 del 7.12.2023) ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, di un uomo al tempo guardia giurata al servizio di un istituto di vigilanza privato, che prese per il collo la moglie al culmine dell’ennesima lite.

Secondo l’uomo, la sua azione non sarebbe stata idonea a cagionare la morte della donna ma la Suprema Corte ha statuito che la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa, non sono fatti idonei ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa, ovvero, come nella specie, all’intervento del figlio.

Secondo quanto ricostruito, fu infatti il figlio minore della coppia a interrompere l’aggressione, mettendosi in mezzo per difendere la mamma e chiamando il Telefono Azzurro.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46319-prende-la-moglie-per-il-collo-e-tentato-omicidio.asp

Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza 150 150 Graziella Pascotto

Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 34352 pubblicata il 4.8.2023), il ciclista ubriaco costituisce un pericolo per gli utenti della strada ed è legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza, mentre va esclusa l’applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida.
E’ il caso di un uomo caduto rovinosamente a terra mentre circolava in bicicletta. La polizia intervenuta sul posto lo aveva trovato in stato di alterazione psicofisica e i successivi accertamenti riscontravano la positività sia all’alcol che alla cannabis.
La Corte ha osservato che già le Sezioni Unite (n. 12316/2002) hanno chiarito che il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.
Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza.
Acqua minerale lasciata al sole: è reato. 150 150 Graziella Pascotto

Acqua minerale lasciata al sole: è reato.

La Corte di Cassazione penale (n. 32734 depositata il 27.7.2023) ha confermato che rischia l’arresto, o in alternativa una sanzione pecuniaria, per il reato di cui alla legge 283/62, art. 5 (vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione), il commerciante che vende bottiglie di acqua minerale tenute in modo improprio, in un luogo in cui non vi sia riparo alla luce solare. Il calore sulla plastica infatti può innescare reazioni chimiche potenzialmente dannose per la salute di chi consuma quell’acqua.
Nella motivazione si legge che “la detenzione per la vendita, la somministrazione o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto”.
(IMAGOECONOMICA)
Violenza sessuale e “palpeggiamenti”: l’importanza della prova dell’elemento soggettivo 150 150 Graziella Pascotto

Violenza sessuale e “palpeggiamenti”: l’importanza della prova dell’elemento soggettivo

Il Tribunale di Roma (sentenza 6.7.2023) ha assolto un operatore scolastico accusato di violenza sessuale aggravata per aver toccato, per pochi secondi, i glutei di una studentessa diciassettenne che si trovava a salire le scale dell’istituto scolastico, mentre era intenta ad alzarsi i pantaloni che le stavano scendendo al di sotto della vita, azione conclusasi con il “sollevamento” della ragazza da parte dell’imputato. Il Tribunale ha evidenziato come, nonostante questo tipo di condotta sia idonea ad integrare la fattispecie contestata sotto il profilo dell’elemento oggettivo, tale delitto non può ritenersi sussistente sotto il profilo soggettivo: ” la repentinità dell’azione, senza alcun’insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il sollevamento della ragazza non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”.
Le circostanze non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza di compiere un “atto sessuale” e la “volontarietà della violazione della libertà sessuale”.
In particolare, ha rilevato il Tribunale, pur essendo la ricostruzione della giovane studentessa assolutamente verosimile, sotto il profilo dell’elemento psicologico, la tesi “dell’inopportuno scherzo” sostenuta dall’operatore scolastico, risulta essere convincente, e porta ad escludere la configurabilità dell’elemento soggettivo.
Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis 150 150 Graziella Pascotto

Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis

Si tratta del caso di una persona assolta dal reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 in quanto non punibile ex 131-bis c.p., in relazione alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 20 e i 40 cm.
La Corte di Cassazione, in seguito all’impugnazione della Procura, ha richiamano il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite (n. 12348/2019), secondo cui “non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.
Nella fattispecie, alla luce delle modalità con cui è stato compiuto il fatto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la particolare tenuità del fatto, per il numero irrisorio di piante, per il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, per le modalità rudimentali della coltivazione, per l’assenza di precedenti penali e di altri elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio o l’inserimento del soggetto nel mercato della droga.
Attenzione: la detenzione di sostanza stupefacente destinata solo al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita rimane soggetta a sanzione amministrativa.
Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis
Il saluto fascista è reato? 150 150 Graziella Pascotto

Il saluto fascista è reato?

Il caso prende le mosse dalla condanna alla reclusione e alla multa inflitta dalla Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Gip, di alcuni soggetti in concorso fra loro e con altri non identificati, riconosciuti responsabili per il compimento, durante un raduno autorizzato in occasione di una commemorazione, di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, quali la “chiamata del presente” con il braccio destro e il palmo della mano rivolti verso l’alto, effettuando il “saluto romano”.
Tali manifestanti si rivolgevano dunque alla Suprema Corte insistendo sulla legittimità dei comportamenti tenuti solo per finalità commemorative di “tre caduti vilmente uccisi da avversari politici”, nonché tra l’altro sul mancato riconoscimento dell’attenuante per “aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, trattandosi di una commemorazione funebre nella quale si è espresso il senso religioso e la partecipazione umana degli imputati”.
Orbene la Corte di Cassazione (sentenza n. 12049 depositata il 22.3.2023) ha confermato la loro responsabilità penale “riguardo al pericolo che, tramite la diffusione e il proselitismo delle idee fasciste, possa essere ricostituita una organizzazione fascista”.
Cassazione: il saluto fascista è reato
Calcio: la testata a gioco fermo è reato 150 150 Graziella Pascotto

Calcio: la testata a gioco fermo è reato

Si tratta del caso di un calciatore che nell’attesa del recupero della palla finita fuori dal campo, colpiva con una testata un giocatore avversario. L’arbitro non vedeva tale azione violenta che pertanto non veniva sanzionata. Il calciatore tuttavia subiva un processo penale per il gesto compiuto in campo e veniva condannato per il reato di lesioni personali dal Giudice di Pace competente avendo violato volontariamente le regole del calcio ed essendo venuto meno ai doveri di lealtà verso l’avversario.
Impugnata la decisione davanti alla Suprema Corte asserendo il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio dell’attività sportiva (si sosteneva che la vicenda si fosse svolta durante lo svolgimento della partita e non a gioco fermo), la Corte di Cassazione confermava quanto statuito dal Giudice di Pace.
La Corte (sentenza n. 11225 depositata il 16.3.2023) ha ritenuto impossibile ridimensionare l’episodio violento e catalogarlo come mero frutto di un eccesso di agonismo sportivo. Il Giudice di Pace aveva infatti constatato l’assenza di collegamento funzionale tra l’evento lesivo e la competizione sportiva e una violenza sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso.
Calcio: è reato la testata all'avversario a gioco fermo
E’ reato suonare il clacson sotto casa del vicino? 150 150 Graziella Pascotto

E’ reato suonare il clacson sotto casa del vicino?

E’ il caso di una donna condannata poiché riconosciuta colpevole del reato di molestie ex art. 660 c.p. avendo “per petulanza e per biasimevoli motivi, recato disturbo a un suo vicino di casa…suonando ripetutamente e ingiustificatamente, tanto di giorno che di notte, il clacson della propria autovettura in prossimità della abitazione del vicino”. La condotta si era protratta per ben nove mesi. La donna era stata condannata anche a risarcire il vicino di casa, costituitosi parte civile.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 49268 depositata il 27.12.2022) ha confermato la condanna respingendo le difese della donna secondo la quale aveva sì utilizzato il clacson ma solo perché vi era “la necessita di segnalare la presenza della sua autovettura per evitare incidenti stradali” non essendovi una particolare necessità di utilizzare gli avvisatori acustici. Le circostanze non hanno consentito di ridimensionare l’accusa nel disturbo della quiete pubblica.
Lesioni colpose stradali da improvvisa apertura sportello auto 150 150 Graziella Pascotto

Lesioni colpose stradali da improvvisa apertura sportello auto

E’ il caso di una persona condannata per il reato di lesioni colpose perché aprendo la portiera posteriore dell’auto senza guardare colpiva al torace un pedone.
Il suo Ricorso in Cassazione non solo veniva respinto (sentenza n. 42039 depositata il 5.11.2022) ma alla pena si aggiungevano € 3.000 di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e il pagamento delle spese processuali, versando in colpa in ordine al l’inammissibilità del ricorso. Sosteneva, infatti, l’illegittimità della condanna per la sottovalutazione di un testimone che dichiarava di aver visto una colpevole distrazione della vittima dovuta al comportamento del suo cane. Di fatto richiedeva una rivalutazione nel merito di un asserito concorso di colpa del passante non ammissibile in sede di legittimità.
Pertanto il passeggero che esce dalla macchina parcheggiata colpendo con lo sportello un passante sul marciapiede risponde delle lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme della circolazione stradale ex art. 590 c.p.
Lesioni colpose per la passeggera che apre la portiera e colpisce il pedone