Avviso di garanzia o comunicazione dovuta?


È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25.11.2024 la Legge 18.11.2024 n. 171 di conversione del D.L. 1.10.2024, n. 137 contenente “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Importanti le modifiche apportate alla decretazione d’urgenza.
L’art. 1 estende le pene previste nei confronti di chi aggredisca il personale sanitario, socio sanitario e attività ausiliarie anche a coloro che svolgono servizi di sicurezza complementare, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a € 10.000.
Prevede che tali pene si applichino a chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, sia pubbliche che private distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili mobili o immobili altrui presenti nella struttura o comunque destinati al servizio sanitario o socio-sanitario.
L’ art. 2 introduce il reato di lesioni personali specifico per il personale sanitario, socio sanitario e a chiunque svolga attività ausiliarie e amplia la sfera di perseguibilità non solo per chi aggredisca le persone tutelate ma anche per chi danneggi o distrugga beni mobili ed immobili, prevedendo l’arresto in flagranza differita.

E’ il caso di un uomo condannato per i reati di cui agli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 c.d.s., per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica e all’uso di sostanze stupefacenti. Con ricorso per Cassazione il conducente lamentava che il rifiuto è penalmente rilevante solo qualora si collochi nell’ambito di un sinistro stradale e l’imputato sia sottoposto a cure mediche.
L’art. 186, c. 5 c.d.s. prevede infatti la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie espressamente indicate esclusivamente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Si tratta di due presupposti tassativi e che devono sussistere congiuntamente.
Nel caso di specie, sebbene ricorresse la prima delle condizioni, ovvero la sussistenza di un sinistro stradale, non ricorreva la seconda, in quanto il ricorrente non aveva necessità di essere sottoposto a cure mediche, con la conseguenza che la richiesta effettuata dagli agenti operanti era del tutto illegittima e il rifiuto penalmente irrilevante (Cassazione Penale, sentenza 29.7.2024, n. 30811).

La Corte di Cassazione (sentenza n. 33276 del 29.8.2024) ha stabilito che costituiscono maltrattamenti idonei ad integrare il reato di abbandono di animali ai sensi dell’art. 727, comma 2 c.p., non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo. Sulla base di tale assunto è stato respinto il ricorso di una donna che aveva lasciato il cane di proprietà della parte civile legato alla ringhiera dell’edificio nel quale quest’ultima abitava, al sole e per circa due ore, senza accertarsi che qualcuno se ne prendesse cura in attesa dell’arrivo del proprietario. Il cane era stato trovato in stato di ipertermia, sofferente e con la frequenza respiratoria piuttosto alta (98 contro i 30 normali) e si era ripreso con una doccia fredda, dopo circa 15 minuti.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/09/13/reato-lasciare-cane-sotto-sole
Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242/2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti: irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 18.7.2024 nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.
Il caso origina da un procedimento penale contro 3 persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera. Il GIP ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza n. 242/2019. Il GIP, a questo punto, ha chiesto alla Corte di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte Costituzionale ha sancito che la sentenza del 2019 non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita ma, alla luce della L. 219/2017, ha riconosciuto il diritto di rifiutare un trattamento di sostegno vitale. Rientrano tra i trattamenti di sostegno vitale anche procedure meno invasive (come l’evacuazione manuale o l’aspirazione del muco).
Resta, dunque, compito del servizio sanitario nazionale verificare l’esistenza delle condizioni per il suicidio assistito già stabilite dalla sentenza del 2019.
La Corte ha ribadito l’importanza di bilanciare il diritto all’autodeterminazione con il dovere di tutela della vita umana. sottolineando che il compito di individuare il punto di equilibrio più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana spetta prioritariamente al legislatore, che tuttavia allo stato non pare in grado di affrontare finalmente questo tema così delicato.

Un medico di base veniva tratto a giudizio in relazione al reato di rifiuto di atti d’ufficio per non aver effettuato una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un proprio assistito malato di Parkinson che lamentava forti dolori in seguito ad una caduta accidentale ed era perciò in condizioni tali da non potersi recare autonomamente presso l’ambulatorio.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 24722 del 21.6.2024), interpretando l’accordo collettivo nazionale posto dalla Procura alla base del ricorso per cassazione contro l’assoluzione in appello del medico, ha evidenziato una certa confusione tra gli obblighi cui è tenuto il medico di guardia rispetto a quelli del medico di base.
ll medico di base, non svolgendo una funzione di assistenza sanitaria di emergenza o comunque con carattere di urgenza, non ha un dovere giuridico di effettuare visita domiciliare ai propri pazienti e, pertanto, nel caso non acconsenta a recarsi al domicilio di un proprio assistito in situazione di urgenza non incorre nel reato di rifiuto di atti di ufficio. Al contrario del medico di guardia che rientrando nel perimetro del pronto intervento pubblico, non può rifiutare la visita domiciliare tempestiva laddove intraveda l’urgenza.
In situazioni di emergenza, l’intervento domiciliare del medico di base, non sorretto da mezzi tecnici adeguati, potrebbe pregiudicare o ritardare la somministrazione delle cure necessarie esponendo così il paziente ad alti rischi.

https://www.altalex.com/documents/2024/07/08/medico-base-non-obbligo-giuridico-visita-domiciliare
La Corte di cassazione (sentenza n. 17965 del 7.5.2024) ha accolto, con rinvio, il ricorso di Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, contro la condanna da parte della Corte di appello di Catania per istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. di Barbara Giordano, affetta dalla sindrome di Eagle, nel corso di una conversazione telefonica in cui ella chiedeva informazioni sul suicidio assistito in Svizzera.
La Suprema Corte ha chiarito che per la sussistenza del reato devono necessariamente concorrere l’azione autolesiva del soggetto passivo (di per sé non punibile) e la condotta del soggetto attivo del reato, che deve risolversi in una forma di istigazione, ossia nella determinazione o nel rafforzamento dell’altrui volontà suicida, ovvero di agevolazione dell’esecuzione del suicidio.
La sentenza impugnata invece appare del tutto inadeguata nel ricostruire la responsabilità dell’imputato: non spiega in che termini le parole pronunciate dal Coveri fossero orientate a rafforzare la volontà della Giordano di accedere al suicidio, vincendone dunque eventuali resistenze, e non piuttosto la generica manifestazione delle astratte opinioni dell’imputato sul fine vita.
La condotta di partecipazione morale – contestata all’imputato – deve influire, sul piano psicologico, sulla determinazione del soggetto passivo di compiere il gesto autolesivo. Deve presentare un “intrinseco finalismo” orientato all’esito finale, afferma la Corte, altrimenti si correrebbe il rischio di dilatare il perimetro oggettivo della fattispecie fino a ricomprendere qualsiasi condotta che abbia comunque suscitato o rafforzato l’altrui volontà suicidaria comunque liberamente formatasi.

La Corte di Cassazione (sentenza 11.4.2024, n. 14951) ha confermato la condanna per maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. di un medico veterinario in seguito all’amputazione di entrambe le orecchie in un cane di razza American Bully.
Il medico si era difeso sostenendo lo stato di necessità per essere stato costretto a tagliare entrambe le orecchie per mantenere l’aspetto estetico dell’animale ferito alla testa dal morso di un altro cane.
Per la Suprema Corte, in caso di interventi chirurgici volti a modificare l’aspetto esteriore di un animale come il taglio di entrambe le orecchie (conchectomia), al fine di integrare le eccezioni al divieto previste dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, ratificata in Italia dalla L. n. 201/2010, non è sufficiente allegare genericamente la presenza di una ferita su un orecchio che ne consiglia il taglio e l’esigenza estetica di tagliare anche l’altro; è necessario invece che il veterinario fornisca una descrizione dettagliata della ferita che consenta di valutare la necessità dell’amputazione dell’orecchio oltre all’assenza di soluzioni alternative all’amputazione.
Si rammenta, a tal proposito, che gli interventi destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi (taglio della coda o delle orecchie, rescissione delle corde vocali, asportazione di unghie o denti) sono pratiche vietate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata dall’Italia con la legge n. 201/2010.
L’unica eccezione ammessa sono gli interventi di sterilizzazione volti a impedire la riproduzione degli animali e quelli ritenuti necessari dal veterinario per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse dell’animale.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 16153 depositata il 17.4.2024) hanno sancito il seguente principio di diritto in tema di rilevanza penale del “saluto romano”: “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano integra il delitto previsto dall’art. 5 L. n. 645/1952, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, c. 1, d.I. n. 122/1993, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)”. In altre parole, per valutare se il saluto romano sia un reato vanno considerati il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti idonea al pericolo di emulazione. Le Sezioni Unite hanno quindi disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016 per il “camerata” Sergio Ramelli, in questo modo sottolineando che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46651-saluto-romano-reato-di-pericolo-concreto-e-presunto.asp
La Corte di Cassazione (sentenza n. 4557 del 1.2.2024) ha confermato la condanna del comandante della nave mercantile italiana ASSO28, di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche, a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (art. 1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti da un presunto ufficiale di dogana libico; conferma inoltre che la Libia non è un porto sicuro e che lo sbarco sulle sue coste delle persone soccorse in mare è illegittimo. Esclude la scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. per la quale è necessario che l’ordine sia legittimo. Nel caso concreto è stato escluso che il presunto ufficiale libico potesse considerarsi autorità preposta ad impartire ordini legittimi.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/e-reato-affidare-migranti-guardiacoste-tripoli-AFu3UAmC

