Calcio: la testata a gioco fermo è reato
Si tratta del caso di un calciatore che nell’attesa del recupero della palla finita fuori dal campo, colpiva con una testata un giocatore avversario. L’arbitro non vedeva tale azione violenta che pertanto non veniva sanzionata. Il calciatore tuttavia subiva un processo penale per il gesto compiuto in campo e veniva condannato per il reato di lesioni personali dal Giudice di Pace competente avendo violato volontariamente le regole del calcio ed essendo venuto meno ai doveri di lealtà verso l’avversario.
Impugnata la decisione davanti alla Suprema Corte asserendo il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio dell’attività sportiva (si sosteneva che la vicenda si fosse svolta durante lo svolgimento della partita e non a gioco fermo), la Corte di Cassazione confermava quanto statuito dal Giudice di Pace.
La Corte (sentenza n. 11225 depositata il 16.3.2023) ha ritenuto impossibile ridimensionare l’episodio violento e catalogarlo come mero frutto di un eccesso di agonismo sportivo. Il Giudice di Pace aveva infatti constatato l’assenza di collegamento funzionale tra l’evento lesivo e la competizione sportiva e una violenza sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso.

- Postato in:
- Diritto penale
- News


Lascia una risposta