Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 34352 pubblicata il 4.8.2023), il ciclista ubriaco costituisce un pericolo per gli utenti della strada ed è legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza, mentre va esclusa l’applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida.
E’ il caso di un uomo caduto rovinosamente a terra mentre circolava in bicicletta. La polizia intervenuta sul posto lo aveva trovato in stato di alterazione psicofisica e i successivi accertamenti riscontravano la positività sia all’alcol che alla cannabis.
La Corte ha osservato che già le Sezioni Unite (n. 12316/2002) hanno chiarito che il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.



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