Reato aderire a chat sovversive su Telegram 150 150 Graziella Pascotto

Reato aderire a chat sovversive su Telegram

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 38423/2023) integra la condotta di propaganda per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604 bis c. 2 c.p., l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi dichiarati l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. La condivisione, sulle bacheche di una piattaforma social, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, etnia o religione comporta l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei social network, aumentando il numero di interazioni tra gli utenti attraverso l’inserimento di like e il rilancio di post e dei correlati commenti degli internauti.

Non è stata accolta la tesi della difesa che ha cercato di sminuire l’attività di propaganda in termini di black humor o di attività di gioco, delineando la condotta dell’imputato come espressione della sua passione per i giochi informatici di magia e simulazione di guerra, passione condivisa da un gruppo ristretto di sei amici con i quali unicamente interloquiva servendosi di chat private intercorse sulla piattaforma social, senza alcuna finalità di divulgazione al pubblico, trattandosi di conversazioni confinate in una realtà ludica parallela.

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