Diritto penale

Telefonate mute: reato anche se per scherzo 150 150 Graziella Pascotto

Telefonate mute: reato anche se per scherzo

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13363/19, ha chiarito che le telefonate mute, anche se l’intento è scherzoso, integrano il reato di molestia e disturbo alle persone, di cui all’art. 660 c.p.
La Corte non ha ravvisato, nel caso concreto, la tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., poichè il comportamento si è contraddistinto per la petulanza, ovvero da un agire pressante, ripetitivo, insistente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.
La sentenza evidenzia l’elevato numero di telefonate e degli squilli accertati sulla base dei tabulati, lo stato di sofferenza della vittima, manifestato anche durante la deposizione in aula e soprattutto che il condannato non è nuovo a simili fatti.
La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. è ravvisabile solo quando il comportamento non è abituale e non viene posto in essere con condotte plurime, abituali e reiterate.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34099-cassazione-telefonate-mute-reato-anche-se-per-scherzo.asp?fbclid=IwAR1nC6yh0AnoVy4t7oK4eeXtvfhcGdV0Tl_tN0TqgRg-GR4GhauQHs1m3Ak

La legittima difesa è legge, ecco le novità 150 150 Graziella Pascotto

La legittima difesa è legge, ecco le novità

1. La difesa “sempre” legittima. L’art. 1 prevede che sia “sempre” legittima la difesa di chi “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Naturalmente resta il processo: l’inserimento nella norma dell’avverbio “sempre” non fa venire meno la necessaria valutazione del Giudice su un omicidio avvenuto in casa.

2. Introdotto lo “stato di grave turbamento”
Finora era prevista una proporzionalità tra offesa e difesa, punendo l’eccesso colposo di legittima difesa. Ora questa fattispecie scompare nel caso in cui chi reagisca sia “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Una categoria che copre uno spettro di situazioni molto ampio e difficilmente verificabile: i Giudici saranno chiamati, di volta in volta, ad interpretare le varie situazioni.

3. Pena sospesa solo con risarcimento
Chi si è reso responsabile di un furto in appartamento, potrà ottenere la sospensione condizionale della pena soltanto in caso di risarcimento integrale del danno alla persona.

4. Pene più severe
La violazione di domicilio era punita con una pena da sei mesi a tre anni: diventa “da uno a cinque anni”. Se la violazione è aggravata, perché “il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato”, la pena che era “da 1 a 5 anni” diventa “da 2 a 6 anni”. Aumento delle pene anche per il furto d’appartamento: prima era da 3 a 6 anni, ora diventa da 4 a 7 anni. Per la rapina, il minimo passa da 4 a 5 anni. Per la rapina aggravata si passa da un minimo di 5 a 6 anni e per la pluriaggravata da 6 a 7 anni.

5. Responsabilità civile e indennità
Nel caso di difesa domiciliare, chi è stato assolto in sede penale, non sarà obbligato a risarcire il danno. Nel caso di eccesso colposo, invece, al danneggiato sarà riconosciuta un’indennità calcolata dal Giudice in base alla “gravità, alle modalità realizzative e al contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

6. Patrocinio gratuito
Le norme sul patrocinio gratuito si estendono anche ai soggetti per i quali è stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere.

7. Priorità nei processi
Nell’ultimo articolo, si assicura priorità nella formazione dei ruoli di udienza “anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose” avvenuti nelle circostanze di legittima difesa domiciliare o in stato di grave turbamento.

Quindi, e a scanso di equivoci, in ogni caso, in presenza di un’ipotetica legittima difesa, un procedimento penale verrà sempre aperto, e le indagini espletate, ciò a garanzia di tutti. Non deve passare la convinzione che si possa reagire sempre e comunque sulla base di una sorta di garanzia di impunità che di fatto non esiste.

http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/03/28/legittima-difesa-il-senato-approva-il-testo-e-legge/?fbclid=IwAR03ehs96eqUcK0dJvXz3fAYfZkoervPrw9ggi_8lQ_YCdgXOu3zqHTkSPM

Guida in stato di ebbrezza: niente sanzioni penali per tenuità del fatto 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza: niente sanzioni penali per tenuità del fatto

Un elevato tasso alcolemico, anche quando è pari al doppio di quello consentito, non può automaticamente giustificare l’applicazione della sanzione penale dovendosi analizzare il caso in concreto, cioè l’effettiva capacità di guida del conducente.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12863/2019 depositata il 25.3.2019, dà rilievo alle effettive condizioni del guidatore, il quale, nonostante l’elevato tasso d’alcol (1,03 mentre il limite è di 0,5) si era dimostrato abile alla guida: non aveva avuto comportamenti pericolosi o inadeguati e non dimostrava nessuna difficoltà a parlare o nei movimenti.

In tali casi ricorre la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. che esclude le sanzioni penali (l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi).
Rimangono ferme le sanzioni accessorie: sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la decurtazione di 10 punti.

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-03-25/alcol-guida-niente-sanzioni-penali-anche-tasso-doppio-limite-171242.shtml?uuid=AB26WlhB&fbclid=IwAR1oiDylc5UYrYtWY8eIpH2fu4vffe0k1sJT-OGJo_bwQs-khoLeSmimows&refresh_ce=1

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: necessaria l’alterazione psico-fisica 150 150 Graziella Pascotto

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: necessaria l’alterazione psico-fisica

La sentenza n. 12409/2019 della Corte di Cassazione depositata il 20.3.19 sancisce una volta per tutte che per configurare il reato di cui all’art. 187 C.d.S. non basta aver assunto sostanze stupefacenti, ma è necessario guidare in stato di alterazione.

Questo significa che oltre agli esami biologici che accertino la presenza di droga nell’organismo, dovrà esserci necessariamente anche una valutazione sintomatica della persona atta a stabilire che al momento del fatto fosse in atto l’effetto drogante dello stupefacente. In altre parole, per poter validamente contestare il reato è imprescindibile che gli agenti verbalizzanti o i medici dell’ospedale abbiano descritto i sintomi (euforia, sonnolenza, eccessiva loquacità, pupille dilatate ecc.) ricollegabili alla precedente assunzione di sostanze stupefacenti.

L’aver cagionato un sinistro stradale, come accaduto nel caso esaminato dalla sentenza, non costituisce automaticamente un segno di alterazione psicofisica derivante dall’uso di stupefacenti che in effetti potrebbe essere stato causato da mera disattenzione.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34027-non-basta-una-canna-per-il-reato-di-guida-in-stato-di-alterazione.asp

Legittima difesa: la Camera vota si alla riforma 150 150 Graziella Pascotto

Legittima difesa: la Camera vota si alla riforma

Il testo della “nuova legittima difesa” ha ottenuto ieri l’approvazione alla Camera dei Deputati.
Allo stato, tuttavia, non pare che la riforma apporti grandi innovazioni sul piano sostanziale e applicativo.
Sembra passare a mio avviso -erroneamente- il messaggio che si siano ampliati di molto i margini della legittima difesa e che quindi non ci saranno più indagini o processi da parte della magistratura.
Vorrei sottolineare che anche dopo l’approvazione definitiva della legge, per esserci “difesa” dovrà essere in corso un’aggressione. Sparare e uccidere un ladro che sta scappando o che è immobilizzato e incapace di fare del male non sarà considerato né legittima difesa né eccesso colposo di legittima difesa, ma omicidio volontario.

https://www.studiocataldi.it/articoli/33818-riforma-legittima-difesa-ok-della-camera.asp

Reato entrare nel profilo social del partner 150 150 Graziella Pascotto

Reato entrare nel profilo social del partner

La Corte di Cassazione (VI Sezione, sentenze n. 2905 e 2942 del 22.1.2019) ha sancito che l’accesso abusivo nel profilo social del partner si realizza anche se la persona offesa ne aveva comunicato all’imputato la password di accesso.

Nel primo caso veniva confermata la condanna nei confronti di un uomo per il reato di cui all’art. 615-ter c.p., da lui commesso tramite accesso al profilo FB della moglie utilizzando nome utente e password a lui noti.

La Corte afferma che il fatto che il ricorrente fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al social, per essere stata lei stessa a renderle note fornendo un’implicita autorizzazione all’accesso, non ne esclude comunque il carattere abusivo.

Nel secondo caso la Cassazione confermava la condanna per sostituzione di persona ex art. 494 c.p. pronunciandosi sul ricorso di un uomo che, oltre ad essersi introdotto abusivamente nel profilo FB e nell’email della sua ex, aveva modificato la password. In questo modo si era a lei sostituito fingendosi la titolare del profilo

https://www.studiocataldi.it/articoli/33322-cassazione-reato-entrare-nel-profilo-facebook-del-partner.asp

Reato segnalare posti di blocco e controlli di polizia sui gruppi WhattsApp 150 150 Graziella Pascotto

Reato segnalare posti di blocco e controlli di polizia sui gruppi WhattsApp

Dopo aver scoperto un gruppo Whatsapp creato per segnalare i posti di blocco, la Polizia di Agrigento ha denunciato gli autori del fatto per la violazione dell’art. 340 c.p. in quanto la condotta in esame comporta interruzione o turbativa di un pubblico servizio.

Comunicare in tempo reale ad un gruppo significativo di persone la posizione dei posti di blocco vanifica l’attività delle Forze dell’ordine e impedisce il corretto svolgimento delle loro funzioni.

L’art. 340 c.p. punisce chiunque interrompa o turbi la regolarità di un ufficio o servizio pubblico con la reclusione fino ad un anno. I capi, i promotori o gli organizzatori (nel caso di specie l’amministratore del gruppo Wp) rischiano la reclusione da 1 a 5 anni.

La pratica di lampeggiare i fari, invece, non integra una fattispecie di reato ma comporta una sanzione amministrativa: € 42 di multa e la decurtazione di 1 punto dalla patente.

In questo caso tutto è nato per il ritrovamento di uno smartphone, tuttavia è bene segnalare che il sequestro del cellulare è una pratica abituale, soprattutto tra i guidatori coinvolti in sinistri stradali.

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-01-21/segnalare-polizia-via-whatsapp-e-non-solo-ecco-cosa-si-rischia-164256.shtml?uuid=AEDwrJJH