Autovelox: taratura solo da soggetti accreditati
La Corte di Cassazione con la sentenza del 26.1.2021 n. 1608 torna sulla questione inerente l’obbligo di taratura periodica delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità dei veicoli.
Per la validità della sanzione non è sufficiente la produzione, da parte dell’Amministrazione, del certificato che dimostra il corretto funzionamento dell’apparecchiatura stante la verifica di funzionalità e taratura effettuata nei tempi previsti.
Tale verifica periodica, infatti, deve essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA oppure anche presso lo stesso costruttore, se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000 o, come chiarito dal D.M. 13 giugno 2017, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni).
La multa pertanto si può contestare non solo se l’autovelox non è tarato ma anche se non è chiaro chi abbia effettuato la taratura.

