Sanzioni amministrative al farmacista che dà ai clienti farmaci senza ricetta fuori dai casi di deroga
E’ il caso di una farmacista sanzionata dalla Regione per aver consegnato farmaci senza la necessaria e preventiva ricetta.
Il tribunale accoglieva l’opposizione della dottoressa ritenendo si trattasse di mero anticipo dei farmaci in attesa di ricevere la prescrizione medica dal paziente. La Corte d’Appello al contrario accoglieva l’impugnazione della Regione.
La farmacista promuoveva quindi il Ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 1420 del 22.1.2021, lo dichiarava inammissibile sancendo come la farmacista non avesse dimostrato che la consegna anticipata dei farmaci fosse avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dal DM 31.3.2008.
I farmacisti hanno infatti l’obbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta. La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal D.Min. Salute 31.3.2008 (patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere).
- Postato in:
- News


Lascia una risposta