Autocertificazione covid: dichiarare mere intenzioni non integra il falso ex art. 483 c.p.
Con la sentenza n. 1940 del 16.11.2020, il Gip di Milano si è pronunciato in merito alla configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione ad un’ipotesi di falsità in autodichiarazione per spostamenti in deroga alla vigente normativa anti-covid.
Una persona, trovata al di fuori della propria abitazione, aveva dichiarato ai Carabinieri di essere diretta da un collega per ritirare dei pezzi di ricambio di una caldaia. In seguito agli accertamenti la circostanza si rivelava non vera.
Il GIP tuttavia ha pronunciato l’assoluzione escludendo che tale falsità integri gli estremi del delitto di falso, in quanto l’art. 483 c.p. incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. Al contrario le dichiarazioni che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi sarebbero estranee all’art. 483 c.p.
Per il GIP pertanto dichiarare delle intenzioni future non integra l’elemento “fatti” dell’art. 483 c.p. che, invece, è riferito solamente a circostanze già accadute.
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