Assegno divorzile: quanto contano le dichiarazioni dei redditi?


La Corte Costituzionale, dopo quasi un’intera giornata di camera di consiglio, ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario». Lo rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze. «Ugualmente non fondate infine – si legge nel comunicato – sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.




L’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia non ricorre quando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento stesso dell’espressione della volontà di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia di farsi assistere dal legale. È quanto emerge dalla sentenza 18 ottobre 2022, n. 39134 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.





