Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Dare informazioni sulla “dolce morte” in Svizzera non è istigazione al suicidio 150 150 Graziella Pascotto

Dare informazioni sulla “dolce morte” in Svizzera non è istigazione al suicidio

La Corte di cassazione (sentenza n. 17965 del 7.5.2024) ha accolto, con rinvio, il ricorso di Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, contro la condanna da parte della Corte di appello di Catania per istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. di Barbara Giordano, affetta dalla sindrome di Eagle, nel corso di una conversazione telefonica in cui ella chiedeva informazioni sul suicidio assistito in Svizzera.

La Suprema Corte ha chiarito che per la sussistenza del reato devono necessariamente concorrere l’azione autolesiva del soggetto passivo (di per sé non punibile) e la condotta del soggetto attivo del reato, che deve risolversi in una forma di istigazione, ossia nella determinazione o nel rafforzamento dell’altrui volontà suicida, ovvero di agevolazione dell’esecuzione del suicidio.

La sentenza impugnata invece appare del tutto inadeguata nel ricostruire la responsabilità dell’imputato: non spiega in che termini le parole pronunciate dal Coveri fossero orientate a rafforzare la volontà della Giordano di accedere al suicidio, vincendone dunque eventuali resistenze, e non piuttosto la generica manifestazione delle astratte opinioni dell’imputato sul fine vita.

La condotta di partecipazione morale – contestata all’imputato – deve influire, sul piano psicologico, sulla determinazione del soggetto passivo di compiere il gesto autolesivo. Deve presentare un “intrinseco finalismo” orientato all’esito finale, afferma la Corte, altrimenti si correrebbe il rischio di dilatare il perimetro oggettivo della fattispecie fino a ricomprendere qualsiasi condotta che abbia comunque suscitato o rafforzato l’altrui volontà suicidaria comunque liberamente formatasi.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dare-informazioni-dolce-morte-svizzera-non-e-istigazione-suicidio-AFtGPKuD

Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici” condannato veterinario 150 150 Graziella Pascotto

Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici” condannato veterinario

La Corte di Cassazione (sentenza 11.4.2024, n. 14951) ha confermato la condanna per maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. di un medico veterinario in seguito all’amputazione di entrambe le orecchie in un cane di razza American Bully.

Il medico si era difeso sostenendo lo stato di necessità per essere stato costretto a tagliare entrambe le orecchie per mantenere l’aspetto estetico dell’animale ferito alla testa dal morso di un altro cane.

Per la Suprema Corte, in caso di interventi chirurgici volti a modificare l’aspetto esteriore di un animale come il taglio di entrambe le orecchie (conchectomia), al fine di integrare le eccezioni al divieto previste dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, ratificata in Italia dalla L. n. 201/2010, non è sufficiente allegare genericamente la presenza di una ferita su un orecchio che ne consiglia il taglio e l’esigenza estetica di tagliare anche l’altro; è necessario invece che il veterinario fornisca una descrizione dettagliata della ferita che consenta di valutare la necessità dell’amputazione dell’orecchio oltre all’assenza di soluzioni alternative all’amputazione.

Si rammenta, a tal proposito, che gli interventi destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi (taglio della coda o delle orecchie, rescissione delle corde vocali, asportazione di unghie o denti) sono pratiche vietate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata dall’Italia con la legge n. 201/2010.

L’unica eccezione ammessa sono gli interventi di sterilizzazione volti a impedire la riproduzione degli animali e quelli ritenuti necessari dal veterinario per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse dell’animale.

https://www.sportellodeidiritti.org/news/item/taglia-le-orecchie-al-cane-per-motivi-estetici-condannato-veterinario

Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto 150 150 Graziella Pascotto

Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 16153 depositata il 17.4.2024) hanno sancito il seguente principio di diritto in tema di rilevanza penale del “saluto romano”: “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano integra il delitto previsto dall’art. 5 L. n. 645/1952, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, c. 1, d.I. n. 122/1993, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)”. In altre parole, per valutare se il saluto romano sia un reato vanno considerati il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti idonea al pericolo di emulazione. Le Sezioni Unite hanno quindi disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016 per il “camerata” Sergio Ramelli, in questo modo sottolineando che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46651-saluto-romano-reato-di-pericolo-concreto-e-presunto.asp

Multa nulla se l’autovelox è solo approvato ma non omologato 150 150 Graziella Pascotto

Multa nulla se l’autovelox è solo approvato ma non omologato

La Corte di Cassazione (ord. n. 10505 del 18.4.2024) si è pronunciata in tema di autovelox in seguito all’impugnazione, da parte del Comune di Treviso, della sentenza del Tribunale che respingeva il suo appello confermando la legittimità della pronuncia di primo grado. Quest’ultima annullava un verbale per violazione dei limiti di velocità poiché l’accertamento dell’infrazione era avvenuto con un’apparecchiatura non preventivamente omologata. Il Comune si difendeva sostenendo che lo strumento fosse regolarmente approvato.

L’omologazione tuttavia consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, si differenzia da quest’ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, come previsto dall’art. 142 c. 6 c.d.s. Le circolari ministeriali utilizzate dal Comune a supporto del ricorso e che sembrerebbero equiparare omologazione ed approvazione, sono per la Suprema Corte ininfluenti attesa la chiarezza del dato normativo.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46653-multa-nulla-se-l-autovelox-e-solo-approvato-ma-non-omologato.asp

No del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze   150 150 Graziella Pascotto

No del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze  

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante privacy ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9997208

Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024 150 150 Graziella Pascotto

Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024

Il 29.3.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29.3.2024 n. 39 “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli art. 119 e 119 ter del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” mediante il quale il Governo ha sostanzialmente eliminato il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Decreto inoltre esclude la remissione in bonis, che avrebbe permesso di beneficiare delle agevolazioni con il pagamento di una sanzione minima fino al 15.10.2024. Questa opzione non sarà più applicabile dopo il 4.4.2024.

Introduce l’obbligo di fornire dettagliati resoconti degli interventi agevolabili, e relative sanzioni per chi omette queste comunicazioni (€ 10.000 la sanzione amministrativa o la perdita dell’agevolazione fiscale per i nuovi interventi).

Per chi ha debiti con l’erario, viene introdotta la sospensione dei crediti di imposta qualora i debiti superino € 10.000 e non siano rispettate le scadenze o accordi di rateizzazione.

Sono previste anche misure contro le frodi nella cessione dei crediti ACE, limitando a una sola la possibilità di cessione e introducendo una responsabilità solidale per chi vi concorre, oltre a prevedere controlli preventivi più stringenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/stop-sconto-cessione-credito-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-39-2024-33054

Corte Costituzionale: sugar tax legittima 150 150 Graziella Pascotto

Corte Costituzionale: sugar tax legittima

Con la sentenza n. 49 del 26.3.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sulla cosiddetta “sugar tax”. Si tratta di una tassa introdotta con la legge di bilancio 2020 sul consumo di bevande analcoliche edulcorate con lo scopo di disincentivare l’uso eccessivo di zuccheri e sostanze dolcificanti, al fine di prevenire problemi di salute pubblica quali obesità e diabete. La normativa prevede un’imposta di €10 per ettolitro per i prodotti finiti e di €0,25 al kg per quelli da diluire.

Il Tar del Lazio aveva censurato la disciplina, in riferimento ai commi 661-676 dell’art. 1 L. 160/2019, per violazione del principio di eguaglianza tributaria dato che la sugar tax andrebbe a colpire solo una determinata categoria di prodotti edulcorati escludendo dall’imposta altri prodotti alimentari diversi dalle bevande, anche se contenenti le stesse sostanze.

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale non sussiste nessun profilo discriminatorio. L’imposta è stata pensata su invito dell’Oms in virtù dei risultati ottenuti, e attestati da studi scientifici, in numerosi Stati che applicano da tempo la sugar tax. Secondo la Corte, quindi “la medesima giustificazione scientifica risulta sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore”.

La sugar tax, dopo alcuni rinvii, dovrebbe entrare in vigore a luglio 2024.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sugar-tax-legittima-compensa-spese-i-danni-salute-AF9R5vCD

Padova. Mamme arcobaleno, via libera alla registrazione dei figli in Comune: il tribunale respinge il ricorso della Procura 150 150 Graziella Pascotto

Padova. Mamme arcobaleno, via libera alla registrazione dei figli in Comune: il tribunale respinge il ricorso della Procura

Il Tribunale di Padova ha respinto i 37 ricorsi dalla Procura, con i quali erano stati impugnati gli atti di nascita di bambini con due mamme: tali ricorsi sono inammissibili.

La vicenda risale a giugno 2023 quando la Procura di Padova

chiedeva la cancellazione dalle iscrizioni anagrafiche delle mamme non biologiche di 37 bambini, nati all’estero da maternità surrogata. Per il Tribunale, la procedura utilizzata dalla Procura non è corretta dato che per contestare l’iscrizione dell’ufficiale di stato civile va utilizzato il rito ordinario e le c.d. azioni di status.

In altre parole, la decisione del Trib. di Padova non stabilisce la legittimità dell’iscrizione delle due mamme, ma si limita a negare la validità della procedura di cancellazione adottata dalla Procura.

La vicenda andava affrontata in una causa di merito ordinaria e in ogni caso il pubblico ministero “non ha una legittimazione attiva ad una azione di stato”, da cui, se accolta, deriverebbe “la rettifica dell’atto di nascita del minore tramite la cancellazione della madre intenzionale”. La Procura può solo avere “una funzione di mero impulso all’azione nell’interesse del minore infra-quattordicenne, interesse la cui valutazione deve passare attraverso il vaglio da parte del Tribunale che, solo ove ritenga l’azione effettivamente nell’interesse del minore, nomina un curatore speciale, cui unicamente spetta il potere di promuovere l’azione”.

http://ilgazzettino.it/nordest/padova/mamme_arcobaleno_ok_registrazione_anagrafe_figli_comune_tribunale_civile_respinto_ricorso_procura-7975486.html?refresh_ce

Decreto PNRR e norme per la sicurezza sul lavoro 150 150 Graziella Pascotto

Decreto PNRR e norme per la sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri n. 71 del 26.2.2024 ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In materia di sicurezza sul lavoro prevede il rafforzamento del contingente ispettivo, grazie a un raddoppiamento degli ispettori tecnici in azione rispetto a quelli al momento in organico.

Sul versante del contrasto del lavoro irregolare, introduce sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante sia di natura repressiva, reintroducendo la sanzione penale della somministrazione illecita di manodopera. Introduce inoltre un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nell’ambito di cantieri edili.

Lo strumento appare piuttosto farraginoso: sarà l’Ispettorato nazionale del lavoro a rilasciare la patente dopo l’iscrizione della ditta alla camera di commercio. I trenta crediti iniziali verranno decurtati in caso di incidenti più o meno gravi. Sotto i quindici crediti imprese e lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri.

In caso di incidente mortale saranno decurtati venti crediti, quindici per inabilità permanente e dieci in caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni. I crediti decurtati potranno essere recuperati con la frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta, ma per la stessa violazione non si potranno frequentare più di tre corsi. In caso di comportamenti virtuosi la patente verrà incrementata. Per l’impresa o il lavoratore autonomo privi della patente, o con un numero di crediti inferiore a quindici, scatterà una sanzione amministrativa da seimila a dodicimila euro.

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-71/25086

È reato affidare i migranti ai guardiacoste di Tripoli 150 150 Graziella Pascotto

È reato affidare i migranti ai guardiacoste di Tripoli

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4557 del 1.2.2024) ha confermato la condanna del comandante della nave mercantile italiana ASSO28, di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche, a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (art. 1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti da un presunto ufficiale di dogana libico; conferma inoltre che la Libia non è un porto sicuro e che lo sbarco sulle sue coste delle persone soccorse in mare è illegittimo. Esclude la scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. per la quale è necessario che l’ordine sia legittimo. Nel caso concreto è stato escluso che il presunto ufficiale libico potesse considerarsi autorità preposta ad impartire ordini legittimi.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/e-reato-affidare-migranti-guardiacoste-tripoli-AFu3UAmC