Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici” condannato veterinario 150 150 Graziella Pascotto

Taglia le orecchie al cane per “motivi estetici” condannato veterinario

La Corte di Cassazione (sentenza 11.4.2024, n. 14951) ha confermato la condanna per maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. di un medico veterinario in seguito all’amputazione di entrambe le orecchie in un cane di razza American Bully.

Il medico si era difeso sostenendo lo stato di necessità per essere stato costretto a tagliare entrambe le orecchie per mantenere l’aspetto estetico dell’animale ferito alla testa dal morso di un altro cane.

Per la Suprema Corte, in caso di interventi chirurgici volti a modificare l’aspetto esteriore di un animale come il taglio di entrambe le orecchie (conchectomia), al fine di integrare le eccezioni al divieto previste dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, ratificata in Italia dalla L. n. 201/2010, non è sufficiente allegare genericamente la presenza di una ferita su un orecchio che ne consiglia il taglio e l’esigenza estetica di tagliare anche l’altro; è necessario invece che il veterinario fornisca una descrizione dettagliata della ferita che consenta di valutare la necessità dell’amputazione dell’orecchio oltre all’assenza di soluzioni alternative all’amputazione.

Si rammenta, a tal proposito, che gli interventi destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi (taglio della coda o delle orecchie, rescissione delle corde vocali, asportazione di unghie o denti) sono pratiche vietate dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata dall’Italia con la legge n. 201/2010.

L’unica eccezione ammessa sono gli interventi di sterilizzazione volti a impedire la riproduzione degli animali e quelli ritenuti necessari dal veterinario per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse dell’animale.

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