Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali 150 150 Graziella Pascotto

I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali

Il caso riguarda i genitori di una minore che provvedevano direttamente alla sua istruzione ma il Tribunale dei Minorenni imponeva loro di iscrivere la figlia ad una scuola con frequentazione in presenza, prescrivendo altresì la collaborazione con i servizi sociali. In sede di reclamo, la Corte d’Appello revocava la prescrizione dell’iscrizione a scuola con attività didattica in presenza, mantenendo però l’obbligo di monitoraggio dei servizi sociali.
La Corte di Cassazione (ord. 4.8.2023, n. 23802) ha sancito che il ricorso all’istruzione parentale è pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all’istruzione dei figli, garantito dall’art. 30 della Costituzione, si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole: innanzitutto, i genitori devono dimostrare di avere le capacità tecniche o economiche per istruire i figli rilasciando un’apposita dichiarazione al dirigente scolastico che deve accertarne la fondatezza. I figli devono sostenere, ogni anno, un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. I controlli sono rimessi al dirigente scolastico e al sindaco.
Nel momento in cui tali regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità genitoriale, neanche lieve come il monitoraggio dei sevizi sociali.
I genitori possono provvedere direttamente all'istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali
Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali 150 150 Graziella Pascotto

Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali

La Corte di Cassazione (ordinanza 16.10.2023 n. 28727) ha sancito che è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473- bis ss. c.p.c.) hanno fin da subito sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di divorzio.
La Riforma Cartabia ha disciplinato questa possibilità solo per i giudizi contenziosi con l’art. 473 bis 49 c.p.c. e a seguito di richiesta pregiudiziale del Tribunale di Treviso, la Suprema Corte ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile anche nel caso di domanda congiunta.
La domanda di divorzio, resterà in ogni caso procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa).
Divorzio
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL 150 150 Graziella Pascotto

Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL

La Corte di Cassazione con due sentenze gemelle (n. 27711 e 27769 del 2.10.2023) ha accolto il ricorso di alcuni lavoratori, cassando la sentenza impugnata e stabilendo alcuni principi di diritto fondamentali in quello che è un tema oggetto di forte dibattito politico.
Il riferimento della Suprema Corte è l’art. 36 della Costituzione: la retribuzione dovuta deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. Il Giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, deve procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest’ultima, può motivatamente discostarsene.
Per determinare il giusto salario minimo costituzionale, il giudice può dunque considerare anche i salari previsti in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, e può fare riferimento ad indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà (indice Istat) o la soglia di reddito per accedere alla pensione di inabilità, come suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041.
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL
Omicidio nautico: ok definitivo della Camera 150 150 Graziella Pascotto

Omicidio nautico: ok definitivo della Camera

Il 20.9.2023 la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che introduce, nel nostro ordinamento, i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche ai quali vengono estese, ove compatibili, le norme previste per l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi e gravissime. L’omicidio nautico punisce, con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.
Molte le aggravanti disciplinate. Aver commesso il fatto in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell’imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone (da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (da 5 a 10 anni) senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata oppure con una unità da diporto di proprietà dell’autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria.
Nel caso in cui dall’evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, senza superare i 18 anni di reclusione.
La pena è altresì aumentata da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore a 5 anni in caso di fuga del conducente successiva all’omicidio.
Messaggi IT Alert della Protezione civile: caratteristiche e impatto privacy 150 150 Graziella Pascotto

Messaggi IT Alert della Protezione civile: caratteristiche e impatto privacy

Domani, 21.9.2023, ad ore 12.00 tutti i telefoni cellulari presenti nel territorio della regione Veneto riceveranno un messaggio di test accompagnato da un suono. Non sarà necessario fare nulla di particolare tranne leggere il testo e accettare la notifica: le funzioni del telefono infatti saranno disattivate finché non si accetta la notifica. Sarà poi possibile collegarsi al sito it-alert.it e rispondere a un questionario per il miglioramento del servizio.
Tale strumento è già stato testato in altre regioni italiane e facilmente ci si imbatte, soprattutto sui social, in commenti che esortano a disattivare il servizio, con tanto di istruzioni su come farlo a seconda del sistema operativo, per un’asserita violazione della privacy.
Segnalo a tal proposito che fin dal 2019 (provvedimento n. 193 del 17.10.2019) il Garante aveva dato il proprio nulla osta, rilevando che “le modalità di trasmissione dei messaggi prevista dal Sistema di allerta non comportano la conoscenza dei numeri di telefono dei terminali mobili e, conseguentemente, nemmeno dell’identità dei contraenti o utenti delle reti di comunicazione mobile cellulare”.
Piuttosto, poiché la tecnologia cell-broadcast impiegata per diramare rapidamente le informazioni sulle possibili situazioni di pericolo comporta che “il messaggio di allerta sia inviato indistintamente e contemporaneamente a tutti i dispositivi cellulari compresi in una determinata area geografica”, il rischio è quello di pericolosi effetti boomerang, come l’innesco di un’improvvisa situazione di panico incontrollato che potrebbe potenzialmente provocare danni.
Cappotto termico: installazione illegittima se lede il decoro architettonico dell’edificio 150 150 Graziella Pascotto

Cappotto termico: installazione illegittima se lede il decoro architettonico dell’edificio

E’ il caso di due vicini: uno citava in giudizio l’altro per ottenere la rimessione in pristino dell’edificio dalle opere da lui realizzate consistenti nella trasformazione di luci in vedute, nell’abusiva realizzazione di una fognatura e nell’indebito allargamento di uno spazio di isolamento, edificato in danno dell’altro, sconfinando nella sua proprietà. L’altro, citato in causa, negava di aver compiuto tali opere e svolgeva domanda riconvenzionale per il cappotto termico e il cambiamento degli infissi realizzati proprio dal primo vicino, lavori che a suo dire avevano stravolto la facciata dell’edificio, e ne chiedeva la rimozione.
Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17290 del 22.6.2023) il pregiudizio all’aspetto estetico dell’edificio era evidente e l’intervento di efficientamento energetico non bastava a giustificarlo.
Secondo i giudici, per avere alterazione architettonica non è necessario che il fabbricato sia deturpato dall’intervento, aggiungendo che l’alterazione architettonica si traduce in un deprezzamento del bene e che in condominio non possono essere consentiti interventi in grado di avere un impatto negativo sull’aspetto estetico dell’edificio.
La Corte ha concluso che il proprietario avrebbe dovuto chiedere il consenso del vicino dal momento che questi, oltre ad essere danneggiato dal nuovo aspetto dell’edificio, ha subìto lo sconfinamento nella sua proprietà.
Multa illegittima se l’autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità 150 150 Graziella Pascotto

Multa illegittima se l’autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità

Sta facendo molto discutere l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25544 del 31.8.2023 che ha respinto il ricorso dell’Unione dei Comuni in ordine all’annullamento di una multa per violazione dell’art. 142 c. 9 C.d.S. per l’inosservanza della distanza minima tra il segnale del limite di velocità e la postazione dell’apparecchio di rilevamento della stessa. Si potrà dunque fare ricorso e ottenere l’annullamento della multa e della decurtazione dei punti dalla patente se l’autovelox dovesse trovarsi a meno di un chilometro dal cartello con la velocità massima, anche se il segnale ripete il limite precedente. Non conta, infatti, che lo spazio minimo fra il cartello e l’autovelox serva a consentire al conducente di ridurre l’andatura del veicolo senza rischi: il segnale contiene comunque un’imposizione al di là dell’esistenza di un precedente limite e della relativa entità. Il segnale va ripetuto dopo un’intersezione come dispone il dm n. 282/17: “nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo dell’intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”.

Multa illegittima se l'autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità

https://www.studiocataldi.it/articoli/46067-multa-illegittima-se-l-autovelox-e-a-meno-di-1-km-dal-cartello-col-limite-di-velocita.asp

Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza 150 150 Graziella Pascotto

Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 34352 pubblicata il 4.8.2023), il ciclista ubriaco costituisce un pericolo per gli utenti della strada ed è legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza, mentre va esclusa l’applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida.
E’ il caso di un uomo caduto rovinosamente a terra mentre circolava in bicicletta. La polizia intervenuta sul posto lo aveva trovato in stato di alterazione psicofisica e i successivi accertamenti riscontravano la positività sia all’alcol che alla cannabis.
La Corte ha osservato che già le Sezioni Unite (n. 12316/2002) hanno chiarito che il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.
Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza.
I nonni possono adottare il nipote anche se i genitori sono in vita 150 150 Graziella Pascotto

I nonni possono adottare il nipote anche se i genitori sono in vita

E’ il caso dei nonni che adivano il Tribunale di Roma per ottenere l’adozione, ex art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, della nipote di cui erano già affidatari e di cui si prendevano cura dalla nascita. Il nonno ne era stato nominato tutore e il Tribunale aveva già dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori della ragazza.
Il ricorso veniva tuttavia respinto anche in sede di appello
perché ai sensi dell’art. 44 lett. a) l. n. 184/1983, il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado, ma solo nel caso in cui l’adottando sia orfano di padre e di madre.
La Corte di Cassazione (ord. n. 23173 del 31.7.2023) ha invece statuito che i parenti del minore, “i quali prestino a quest’ultimo l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all’uopo idonei, è consentita la possibilità dell’adozione cd. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l’evoluzione del diritto vivente, con riguardo all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell’adottato in casi particolari, che è equiparabile allo “status” di figlio minore.”
Riconosciuta in via cautelare l’interdizione post partum dal lavoro per la portalettere 150 150 Graziella Pascotto

Riconosciuta in via cautelare l’interdizione post partum dal lavoro per la portalettere

Il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro ha accolto il ricorso cautelare di una neo mamma, impiegata delle Poste come portalettere in un Comune del Veneto orientale che aveva chiesto di essere interdetta dal lavoro per il periodo che va dalla fine della maternità obbligatoria, al settimo mese dal parto. L’istanza inizialmente era stata rigettata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro.
La decisione fa riferimento all’art. 17 D.Lgs. 151/2021 che prevede che la Direzione territoriale del lavoro disponga l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato gravidanza da due mesi precedenti la data presunta del parto e fino al settimo mese di età del figlio, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
Ora si dovrà attendere la pronuncia definitiva.