Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Il padre separato non può trascorrere le notti con il figlio che ha meno di 3 anni 150 150 Graziella Pascotto

Il padre separato non può trascorrere le notti con il figlio che ha meno di 3 anni

Secondo una recente sentenza della Cassazione (n.19069 del 11.7.2024) il pernottamento di un bambino di età inferiore ai tre anni presso il padre non è permesso, pur avendo i giudici di merito disposto l’affidamento condiviso. La tenera età del bambino e le sue specifiche necessità di cura non sarebbero compatibili con il pernotto lontano dalla madre. Nel caso concreto, al momento dell’avvio del giudizio, il bambino aveva solo sedici mesi ed era allattato al seno.

Il tema è di fatto controverso e la stessa Suprema Corte, in passato, si è pronunciata diversamente. Nel 2020, con riferimento ad un caso riguardante un bimbo che aveva meno di due anni, si affermò il diritto a dormire anche a casa del padre. La madre si era opposta al pernotto presso il padre sostenendo che il figlio fosse ancora troppo piccolo per staccarsi da lei e che manifestasse disagio ogni volta che accadeva, circostanze che tuttavia la Corte non ha valorizzato.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/08/12/padre-separato-non-puo-trascorrere-notti-con-figlio-minore-3-anni

Posiziona male la scala e cade: niente risarcimento se il danneggiato è imprudente 150 150 Graziella Pascotto

Posiziona male la scala e cade: niente risarcimento se il danneggiato è imprudente

E’ il caso di una donna che incarica un conoscente di raccogliere la frutta dal suo albero di susine e di trattenerne per sé la maggior parte come compenso. L’uomo appoggia la scala su un ramo secondario che, non reggendo il peso, cede e il malcapitato cade rovinosamente riportando molteplici lesioni. L’uomo agisce in giudizio contro la proprietaria del giardino deducendo la sussistenza di un rapporto di lavoro con la conseguente violazione delle norme sulla sicurezza (ex d.lgs. 81/2008) e, poi, invoca la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (ord. 21.5.2024, n. 14041) ha respinto il ricorso ricordando che la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva e il custode, per liberarsi, deve allegare il caso fortuito, che può consistere nel fatto naturale del terzo ma anche nella condotta del danneggiato. Nel caso di specie, è stato accertato che l’uomo si sia appoggiato ad un ramo non saldo, inidoneo a sostenere il suo peso e quello della scala, quest’ultima posizionata in prossimità di una rampa ove era maggiore il rischio di precipitare.

Un simile comportamento appare gravemente negligente anche in considerazione della circostanza che il danneggiato conosceva il luogo per avervi raccolto la frutta in passato e per essere aduso allo svolgimento di lavori di particolare pericolosità (essendo un operaio edile).

https://www.altalex.com/documents/news/2024/07/29/posiziona-male-scala-cade-niente-risarcimento-danneggiato-imprudente

“Fine vita”: ribaditi – e precisati – i requisiti per l’accesso al suicidio assistito 150 150 Graziella Pascotto

“Fine vita”: ribaditi – e precisati – i requisiti per l’accesso al suicidio assistito

Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242/2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti: irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 18.7.2024 nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.

Il caso origina da un procedimento penale contro 3 persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera. Il GIP ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza n. 242/2019. Il GIP, a questo punto, ha chiesto alla Corte di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte Costituzionale ha sancito che la sentenza del 2019 non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita ma, alla luce della L. 219/2017, ha riconosciuto il diritto di rifiutare un trattamento di sostegno vitale. Rientrano tra i trattamenti di sostegno vitale anche procedure meno invasive (come l’evacuazione manuale o l’aspirazione del muco).

Resta, dunque, compito del servizio sanitario nazionale verificare l’esistenza delle condizioni per il suicidio assistito già stabilite dalla sentenza del 2019.

La Corte ha ribadito l’importanza di bilanciare il diritto all’autodeterminazione con il dovere di tutela della vita umana. sottolineando che il compito di individuare il punto di equilibrio più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana spetta prioritariamente al legislatore, che tuttavia allo stato non pare in grado di affrontare finalmente questo tema così delicato.

https://www.altalex.com/documents/2024/07/22/fine-vita-ribaditi-precisati-requisiti-accesso-suicidio-assistito

Condizionatore nel cortile condominiale, non serve l’autorizzazione dell’assemblea 150 150 Graziella Pascotto

Condizionatore nel cortile condominiale, non serve l’autorizzazione dell’assemblea

E’ il caso di un condomino che impugnava quattro diverse delibere condominiali con le quali gli era stata negata l’autorizzazione a installare dei condizionatori nel cortile comune e disposta la rimozione con obbligo per il futuro di richiedere l’autorizzazione.

Soccombente nei primi due gradi di giudizio, il condomino si rivolgeva alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 17975 del 1.7.2024, ne accoglieva le richieste.

La Suprema Corte, richiamando l’art. 1120 c.c., statuiva che “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria, al servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al condominio alcuna autorizzazione”.

L’eventuale diniego all’installazione può avvenire solo se l’impianto arrechi un concreto pregiudizio agli altri condomini, alterando il decoro architettonico o limitando il loro uso delle parti comuni.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/condizionatore-cortile-condominiale-non-serve-l-autorizzazione-dell-assemblea-AFexQGSC

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Il medico di base non ha obbligo giuridico di visita domiciliare

Un medico di base veniva tratto a giudizio in relazione al reato di rifiuto di atti d’ufficio per non aver effettuato una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un proprio assistito malato di Parkinson che lamentava forti dolori in seguito ad una caduta accidentale ed era perciò in condizioni tali da non potersi recare autonomamente presso l’ambulatorio.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 24722 del 21.6.2024), interpretando l’accordo collettivo nazionale posto dalla Procura alla base del ricorso per cassazione contro l’assoluzione in appello del medico, ha evidenziato una certa confusione tra gli obblighi cui è tenuto il medico di guardia rispetto a quelli del medico di base.

ll medico di base, non svolgendo una funzione di assistenza sanitaria di emergenza o comunque con carattere di urgenza, non ha un dovere giuridico di effettuare visita domiciliare ai propri pazienti e, pertanto, nel caso non acconsenta a recarsi al domicilio di un proprio assistito in situazione di urgenza non incorre nel reato di rifiuto di atti di ufficio. Al contrario del medico di guardia che rientrando nel perimetro del pronto intervento pubblico, non può rifiutare la visita domiciliare tempestiva laddove intraveda l’urgenza.

In situazioni di emergenza, l’intervento domiciliare del medico di base, non sorretto da mezzi tecnici adeguati, potrebbe pregiudicare o ritardare la somministrazione delle cure necessarie esponendo così il paziente ad alti rischi.

https://www.altalex.com/documents/2024/07/08/medico-base-non-obbligo-giuridico-visita-domiciliare

In due senza casco su ciclomotore omologato per il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa 150 150 Graziella Pascotto

In due senza casco su ciclomotore omologato per il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa

E’ il caso di un ragazzo minorenne alla guida di un ciclomotore omologato solo per una persona che trasporta un passeggero ed entrambi viaggiano senza casco. Il mezzo impatta contro il copertone abbandonato della ruota di un camion, il conducente perde il controllo e, nell’impatto, perde la vita. I congiunti della vittima evocano in giudizio il Comune ritenendolo responsabile del sinistro mortale, atteso che il copertone giaceva abbandonato sulla strada da due giorni. In primo e secondo grado, viene accertata la responsabilità dell’ente comunale a cui segue la condanna al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, su ricorso del Comune (ord. 27.3.2024 n. 8306), ha invece stabilito che il trasporto di un passeggero a bordo di un ciclomotore progettato per circolare con il solo conducente integra una condotta colposa che va considerata ai fini della ricostruzione del sinistro e del concorso di colpa del danneggiato. La presenza del passeggero condiziona la stabilità nonché la possibilità di arresto e manovra del mezzo (salvo prova contraria). Inoltre, l’omesso corretto uso del casco da parte del conducente che, come nel caso di specie, sia deceduto in un incidente stradale, “va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/06/14/due-senza-casco-ciclomotore-omologato-per-solo-conducente-sinistro-mortale-concorso-colpa

I figli dei separati restano dove si trovano 150 150 Graziella Pascotto

I figli dei separati restano dove si trovano

E’ il caso di una signora che, dopo la separazione dal marito, chiedeva di trasferirsi con i tre figli da Napoli a Pordenone avendo ricevuto un’ottima offerta di lavoro. Il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta mantenendo l’affido condiviso dei minori e la Corte d’Appello confermava tale decisione.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12282 del 7.5.2024) al contrario ha sancito che il trasferimento dei figli minori a notevole distanza dal padre costituisce violazione del diritto alla bigenitorialità in quanto la considerevole lontananza tra le due città non permetterebbe adeguate frequentazioni con l’altro genitore e ciò in violazione dell’art. 337ter c.c. in forza del quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46771-i-figli-dei-separati-restano-dove-si-trovano.asp

Mutui, la Cassazione salva l’ammortamento “alla francese” 150 150 Graziella Pascotto

Mutui, la Cassazione salva l’ammortamento “alla francese”

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15130 depositata il 29.5.2024) risolvono finalmente i contrasti giurisprudenziali sul punto stabilendo che, nel caso di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non causa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale.

La sentenza riguarda esclusivamente quei mutui a rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente.

Per la Cassazione la Banca assolve ai propri obblighi informativi e di trasparenza fornendo il piano di ammortamento, che assicura al cliente la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e di valutarne la convenienza sul mercato.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mutui-cassazione-salva-l-ammortamento-alla-francese-AGW65MJ

Salva-casa, cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere 150 150 Graziella Pascotto

Salva-casa, cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere

Il Consiglio dei Ministri, il 24.5.2024, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica in particolare per consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie. Rispetto al quadro normativo vigente:

-si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;

-si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;

-si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;

-si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;

-si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24.5.2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;

-in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);

-si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;

-si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24.5.2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;

-si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.

-si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

https://www.ilsole24ore.com/art/salva-casa-cosa-si-puo-sanare-tutto-quello-che-c-e-sapere-AGSb7bF

Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse 150 150 Graziella Pascotto

Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 12449 del 7.5.2024) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d’interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli “interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice.

Questo il principio di diritto espresso:

“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Se il titolo esecutivo è silente, quindi, il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio.

https://www.dirittobancario.it/art/condanna-agli-interessi-legali-le-sezioni-unite-sul-saggio-dinteresse/