Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 16153 depositata il 17.4.2024) hanno sancito il seguente principio di diritto in tema di rilevanza penale del “saluto romano”: “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano integra il delitto previsto dall’art. 5 L. n. 645/1952, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, c. 1, d.I. n. 122/1993, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)”. In altre parole, per valutare se il saluto romano sia un reato vanno considerati il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti idonea al pericolo di emulazione. Le Sezioni Unite hanno quindi disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016 per il “camerata” Sergio Ramelli, in questo modo sottolineando che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.

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