Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse 150 150 Graziella Pascotto

Condanna agli “interessi legali”: le Sezioni Unite sul saggio d’interesse

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 12449 del 7.5.2024) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d’interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli “interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice.

Questo il principio di diritto espresso:

“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Se il titolo esecutivo è silente, quindi, il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio.

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