Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Parla male del datore di lavoro sui social? Sì al licenziamento per giusta causa 150 150 Graziella Pascotto

Parla male del datore di lavoro sui social? Sì al licenziamento per giusta causa

E’ il caso di un sindacalista che aveva pubblicato nella sua pagina social pubblica, commenti lesivi dell’immagine e del prestigio dell’azienda sua datrice di lavoro, nonché dell’onorabilità e dignità dei suoi responsabili. Ciò aveva provocato il suo licenziamento disciplinare.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35922 del 22.12.2023, ha confermato la legittimità del licenziamento.

Per i Supremi Giudici, il diritto di critica è sempre garantito al lavoratore, ma non è possibile ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. incontra i limiti posti dell’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale.

Secondo la Corte tali limiti al diritto di critica riguardano anche il lavoratore rappresentante sindacale, nonostante gli sia sempre riconosciuta la duplice veste di persona sottoposta al vincolo di subordinazione come tutti gli altri dipendenti, e nello stesso tempo, in quanto sindacalista, si ponga su un piano paritetico con il datore di lavoro secondo l’art. 39 Cost. che garantisce la libertà dell’attività sindacale in primis nei confronti delle ingerenze datoriali.

Nel caso concreto, per i Giudici, le frasi pubblicate travalicavano il diritto di critica e di satira per essere: “intrise di assai sgradevole volgarità”, dunque prive di qualsiasi seria finalità divulgativa e finalizzate unicamente a ledere il decoro e la reputazione dell’azienda e del suo fondatore.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/01/18/parla-male-datore-di-lavoro-su-social-si-a-licenziamento-per-giusta-causa

Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza 150 150 Graziella Pascotto

Assegno post-unione civile: rileva anche la precedente convivenza

Interessante pronuncia della Cass. Civ., Sez. Unite (sentenza 27.12.2023 n. 35969) in tema di assegno alla parte che non disponga dei mezzi necessari, al termine dell’unione civile.

Il caso riguarda due persone, una di Mira (VE) e l’altra di Pordenone dapprima conviventi e unite formalmente nel 2016. La coniuge di Venezia aveva scelto di trasferirsi a Pordenone rinunciando al lavoro, ma dopo tre anni avevano deciso di separarsi.

Per la Suprema Corte, in caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, c. 6, L. n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, c. 25, L. n. 76/2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016.

Negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un’unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell’art. 8 della CEDU, oltre che in un’ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell’introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.

https://www.pordenonetoday.it/cronaca/divorzio-cassazione-assegno-mantenimento-unioni-civili-29-dicembre-2023.html

Prende la moglie per il collo: è tentato omicidio 150 150 Graziella Pascotto

Prende la moglie per il collo: è tentato omicidio

La Corte di Cassazione (sentenza n. 48845 del 7.12.2023) ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, di un uomo al tempo guardia giurata al servizio di un istituto di vigilanza privato, che prese per il collo la moglie al culmine dell’ennesima lite.

Secondo l’uomo, la sua azione non sarebbe stata idonea a cagionare la morte della donna ma la Suprema Corte ha statuito che la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa, non sono fatti idonei ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa, ovvero, come nella specie, all’intervento del figlio.

Secondo quanto ricostruito, fu infatti il figlio minore della coppia a interrompere l’aggressione, mettendosi in mezzo per difendere la mamma e chiamando il Telefono Azzurro.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46319-prende-la-moglie-per-il-collo-e-tentato-omicidio.asp

Spese universitarie figlio: non serve l’accordo con l’ex 150 150 Graziella Pascotto

Spese universitarie figlio: non serve l’accordo con l’ex

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 33939 del 5.12.2023) si è pronunciata in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, affermando che il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di somme sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare.

Il caso riguardava le spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, comprendenti in particolare il canone di locazione dell’alloggio universitario, spesa che nella fase di merito era stata ritenuta utile ai fini della frequenza dei corsi universitari da parte della ragazza, figlia unica; compatibile con la situazione economico-patrimoniale del ricorrente il quale non aveva opposto valide motivazioni a sostegno del suo rifiuto considerato che la figlia studiava con profitto ed era iscritta a un corso che prevedeva la frequenza obbligatoria.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46311-spese-universitarie-figlio-non-serve-l-accordo-con-l-ex.asp

Pensami: il simulatore che calcola la pensione 150 150 Graziella Pascotto

Pensami: il simulatore che calcola la pensione

Inps ha comunicato l’aggiornamento del simulatore denominato “PensAMi” di cui gli utenti possono servirsi per calcolare e comparare i diversi scenari pensionistici.

Non serve autenticarsi e rispondendo ad alcune domande l’utente può conoscere le opzioni a sua disposizione e, per ciascuna, ha modo di calcolare la prima data utile di decorrenza pensione, con le modalità di calcolo dell’importo dell’assegno applicate.

ll servizio è aggiornato alle ultime novità legislative, dunque comprende anche la Quota 103 e l’Opzione Donna con le nuove regole, oltre alle altre consuete formule ordinarie (Fornero e deroghe strutturali) e temporanee (es.: APE Sociale).

Effettuando la simulazione senza autenticazione i dati del contribuente non verranno caricati in automatico pertanto sarà necessario averli a disposizione.

Diversamente, con le credenziali personali, è possibile accedere al simulatore “La tua pensione futura”.https://www.studiocataldi.it/articoli/43761-pensami-il-simulatore-che-calcola-la-pensione.asp

La spazzola per capelli è un’arma (impropria) 150 150 Graziella Pascotto

La spazzola per capelli è un’arma (impropria)

La Corte di Cassazione (sentenza n. 44886 depositata il 7.11.2023) in tema di lesioni volontarie, ha sancito che “ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto a offendere di cui all’art. 585 comma 2, n. 2 laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa”, proprio come una spazzola per capelli. La Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza di merito è affetta da violazione di legge perché, pur dando atto della deposizione della persona offesa, che ha riferito di essere stata colpita “con una spazzola che l’imputata aveva in mano durante la lite” con le conseguenti lesioni contestate nell’imputazione, costituite da ferita lacero-contusa alla regione sopra-cigliare sinistra – ha affermato che tale oggetto non rientrerebbe “tra quelli elencati nell’art. 585 cp”.

Per la Suprema Corte invece anche se non si tratta di arma propria, tuttavia il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere “giustificato” quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46210-la-spazzola-per-capelli-e-un-arma-impropria.asp

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in caso di incidente stradale è sempre revocata la patente 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in caso di incidente stradale è sempre revocata la patente

La Corte costituzionale (sentenza n. 194 depositata il 27.10.2023) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 comma 2-bis C.d.S., ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito commesso. La norma nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l’ipotesi più grave consistente nell’aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Secondo la Corte, chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso superiore all’1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell’autovettura provocando così un incidente stradale, pone in essere una condotta altamente pericolosa per la vita e l’incolumità delle persone, anche quando l’incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse. È quindi sempre giustificata la revoca della patente per la maggiore pericolosità di tale condotta rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate.
La revoca della patente di guida non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.
Incidenti stradali, la Consulta: patente da revocare sempre a chi guida ubriaco. Giusti tre anni di reclusione a chi si dà alla fuga - ItaliaOggi.it
I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali 150 150 Graziella Pascotto

I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali

Il caso riguarda i genitori di una minore che provvedevano direttamente alla sua istruzione ma il Tribunale dei Minorenni imponeva loro di iscrivere la figlia ad una scuola con frequentazione in presenza, prescrivendo altresì la collaborazione con i servizi sociali. In sede di reclamo, la Corte d’Appello revocava la prescrizione dell’iscrizione a scuola con attività didattica in presenza, mantenendo però l’obbligo di monitoraggio dei servizi sociali.
La Corte di Cassazione (ord. 4.8.2023, n. 23802) ha sancito che il ricorso all’istruzione parentale è pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all’istruzione dei figli, garantito dall’art. 30 della Costituzione, si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole: innanzitutto, i genitori devono dimostrare di avere le capacità tecniche o economiche per istruire i figli rilasciando un’apposita dichiarazione al dirigente scolastico che deve accertarne la fondatezza. I figli devono sostenere, ogni anno, un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. I controlli sono rimessi al dirigente scolastico e al sindaco.
Nel momento in cui tali regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità genitoriale, neanche lieve come il monitoraggio dei sevizi sociali.
I genitori possono provvedere direttamente all'istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali
Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali 150 150 Graziella Pascotto

Separazione e divorzio insieme: possibile il cumulo anche nei procedimenti consensuali

La Corte di Cassazione (ordinanza 16.10.2023 n. 28727) ha sancito che è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473- bis ss. c.p.c.) hanno fin da subito sollevato dubbi interpretativi sulla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di divorzio.
La Riforma Cartabia ha disciplinato questa possibilità solo per i giudizi contenziosi con l’art. 473 bis 49 c.p.c. e a seguito di richiesta pregiudiziale del Tribunale di Treviso, la Suprema Corte ha confermato che tale novità procedurale è in effetti ammissibile anche nel caso di domanda congiunta.
La domanda di divorzio, resterà in ogni caso procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa).
Divorzio
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL 150 150 Graziella Pascotto

Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL

La Corte di Cassazione con due sentenze gemelle (n. 27711 e 27769 del 2.10.2023) ha accolto il ricorso di alcuni lavoratori, cassando la sentenza impugnata e stabilendo alcuni principi di diritto fondamentali in quello che è un tema oggetto di forte dibattito politico.
Il riferimento della Suprema Corte è l’art. 36 della Costituzione: la retribuzione dovuta deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. Il Giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, deve procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest’ultima, può motivatamente discostarsene.
Per determinare il giusto salario minimo costituzionale, il giudice può dunque considerare anche i salari previsti in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, e può fare riferimento ad indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà (indice Istat) o la soglia di reddito per accedere alla pensione di inabilità, come suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041.
Salario minimo: quando il giudice può discostarsi dalla retribuzione individuata dal CCNL