Dare informazioni sulla “dolce morte” in Svizzera non è istigazione al suicidio
La Corte di cassazione (sentenza n. 17965 del 7.5.2024) ha accolto, con rinvio, il ricorso di Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, contro la condanna da parte della Corte di appello di Catania per istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. di Barbara Giordano, affetta dalla sindrome di Eagle, nel corso di una conversazione telefonica in cui ella chiedeva informazioni sul suicidio assistito in Svizzera.
La Suprema Corte ha chiarito che per la sussistenza del reato devono necessariamente concorrere l’azione autolesiva del soggetto passivo (di per sé non punibile) e la condotta del soggetto attivo del reato, che deve risolversi in una forma di istigazione, ossia nella determinazione o nel rafforzamento dell’altrui volontà suicida, ovvero di agevolazione dell’esecuzione del suicidio.
La sentenza impugnata invece appare del tutto inadeguata nel ricostruire la responsabilità dell’imputato: non spiega in che termini le parole pronunciate dal Coveri fossero orientate a rafforzare la volontà della Giordano di accedere al suicidio, vincendone dunque eventuali resistenze, e non piuttosto la generica manifestazione delle astratte opinioni dell’imputato sul fine vita.
La condotta di partecipazione morale – contestata all’imputato – deve influire, sul piano psicologico, sulla determinazione del soggetto passivo di compiere il gesto autolesivo. Deve presentare un “intrinseco finalismo” orientato all’esito finale, afferma la Corte, altrimenti si correrebbe il rischio di dilatare il perimetro oggettivo della fattispecie fino a ricomprendere qualsiasi condotta che abbia comunque suscitato o rafforzato l’altrui volontà suicidaria comunque liberamente formatasi.

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