Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Tripadvisor multata: non può vantare recensioni “vere e autentiche” 150 150 Graziella Pascotto

Tripadvisor multata: non può vantare recensioni “vere e autentiche”

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 4976 del 15.7.2019 ha multato per € 100.000,00 il portale Tripadvisor.

Ha ritenuto legittima la sanzione (che ha ridotto negli importi) già adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza del mercato nel 2014 in seguito ad alcune recensioni palesemente non veritiere perché riferite a strutture non più attive, o perché riconducibili a un profilo di evidente fantasia o perché riferite ad un periodo in cui la struttura interessata era stata chiusa.

Il motivo è il non poter garantire la veridicità delle recensioni pubblicate dagli utenti. Più precisamente non poter assicurare che siano “vere e autentiche”, delle quali le persone si possano fidare.
Il giudizio ha riguardato, in particolare, alcuni claim di Tripadvisor, che sono stati ritenuti “idonei a ingenerare in un utente medio di internet il falso convincimento dell’attendibilità e della genuinità delle recensioni pubblicate”.

https://www.corriere.it/economia/consumi/19_luglio_18/tripadvisor-multa-consiglio-stato-recensioni-false-non-veritiere-290a8482-a940-11e9-abac-9e8ff837917d.shtml

Gelosia ossessiva del partner e reato di maltrattamenti in famiglia 150 150 Graziella Pascotto

Gelosia ossessiva del partner e reato di maltrattamenti in famiglia

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 32781 pubblicata ieri) la gelosia morbosa e prevaricante integra il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.

Nel caso di specie, un uomo era arrivato a pretendere continue videochiamate dalla convivente per avere la certezza che non stesse con un amante; la controllava col Gps e telecamere nascoste; sottoponeva la donna a interrogatori notturni oltre che a ispezioni personali. Il tutto coinvolgendo le figlie minori della coppia.

Secondo la Cassazione dunque per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia non serve la violenza fisica; bastano le minacce e comunque una condotta articolata che impone alla vittima un regime di vita mortificante.
La gelosia non è un’esimente delle manie persecutorie poste in essere che anzi caratterizzano il reato perché denotano violazione della privacy e scarsa considerazione del partner con i controlli sulla vita sociale, personale e intima della convivente.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35402-cassazione-la-gelosia-ossessiva-e-reato.asp

Il valore probatorio di sms, email e whatsapp 150 150 Graziella Pascotto

Il valore probatorio di sms, email e whatsapp

Una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 19155 pubblicata il 17.7.2019) ha dato pieno valore di prova in giudizio anche agli sms e ai messaggi email (rientranti nelle riproduzioni meccaniche dell’articolo 2712 del Codice civile), per i fatti in essi rappresentati.

ll caso deciso è quello di un padre che aveva negato all’ex moglie il contributo per la retta dell’asilo nido del figlio per non aver mai autorizzato la spesa, circostanza, invece, sconfessata da un suo precedente sms con cui aderiva alla scelta.

Sms ed email, si legge nella sentenza, possono sempre essere disconosciuti dalla controparte attraverso la contestazione: per questa sono necessari elementi chiari, espliciti e bene argomentati atti a dimostrare la non conformità tra gli sms/email e la realtà.

Rammento che sempre la Cassazione, con la sentenza n. 49016 del 2017, ha stabilito che le conversazioni contenute nelle chat di Whatsapp hanno valore di prova legale in giudizio ma per la loro utilizzabilità è necessaria l’acquisizione del supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione, quindi del telefono.
La produzione di screenshot è possibile: deve essere stampato oppure allegato al fascicolo tramite chiavetta usb.
Quanto alla contestazione, richiede fondati motivi, ad esempio se manca una parte fondamentale del testo della conversazione, l’indicazione del mittente o la data.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35363-cassazione-sms-e-e-mail-fanno-piena-prova-in-giudizio.asp

Il “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne è legge 150 150 Graziella Pascotto

Il “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne è legge

La legge impone alla polizia giudiziaria di comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale.

Garantisce il diritto della vittima di essere ascoltata dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Per denunciare una violenza sessuale subita, una donna avrà fino a 12 mesi, anziché i 6 previsti fino a oggi.

Pene inasprite per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi (ulteriormente aumentate se il fatto è commesso in presenza o in danno di minori, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi), di stalking, di violenza sessuale.

Introdotti 4 nuovi reati:
– deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.);
-diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking);
-costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis).

Previsti anche specifici corsi di formazione per il personale delle forze dell’ordine riguardanti la prevenzione ma anche il perseguimento dei reati in questione, così come il sostegno economico agli orfani di femminicidio.

Criticabile la prevista possibilità per il condannato di un reato sessuale di ottenere la sospensione condizionale della pena nel caso in cui partecipi a specifici percorsi di recupero.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/07/18/il-codice-rosso-a-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e-di-genere-e-legge

Micromobilità elettrica: al via la sperimentazione 150 150 Graziella Pascotto

Micromobilità elettrica: al via la sperimentazione

Entrerà in vigore il 27 luglio il Decreto per la regolamentazione della micromobilità elettrica.
Per la prima volta il nostro ordinamento disciplina la materia colmando il vuoto normativo del Codice della Strada, che nulla dice sulla circolazione di monopattini elettrici e simili, nonostante siano in circolazione da diversi anni.

Il Decreto elenca le caratteristiche e i modelli cui è consentita la circolazione: si tratta solo di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel.
Quanto alle caratteristiche:
– apposizione del marchio CE, che ne certifica la qualità e la sicurezza, come previsto dalla direttiva europea 2006/42/CE;
– potenza del mezzo non superiore a 500 watt;
– segnalatori luminosi, sia frontali che posteriori.
A seconda del mezzo, cambiano anche le regole sui limiti di velocità: ad esempio gli hoverboard non potranno superare i 6 km/h, mentre i monopattini elettrici e i segway non potranno superare i 20 km/h.
I guidatori dovranno sempre indossare o un giubbotto catarifrangente oppure delle bretelle ad alta visibilità e il trasporto di altri passeggeri è vietato.

Saranno i Sindaci, con delibere specifiche, a determinare le regole per la circolazione e le relative sanzioni per i trasgressori.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/07/16/micromobilita-cosa-prevede-il-decreto-che-consente-l-uso-di-monopattini-e-hoverboard-in-citta

La commercializzazione della cannabis light è illegale? 150 150 Graziella Pascotto

La commercializzazione della cannabis light è illegale?

Il clamore giornalistico e qualche strumentalizzazione politica della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 30475 del 10.7.2019 hanno fatto passare l’introduzione del divieto assoluto di commercializzare non solo la marijuana ma tutti i prodotti derivati dalla c.d. “cannabis light”.

Si tratta di un’interpretazione a mio avviso non conforme al principio espresso dalla Corte che anzi sembra ribadire un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale non è penalmente perseguibile la condotta priva di offensività.

Osservano le Sezioni Unite: “… si impone l’effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi. Tanto si afferma, alla luce del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività, che, come detto, opera
anche sul piano concreto, di talché occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione….”, e lasciano al giudice di merito la decisione caso per caso.
Dunque, si possono commercializzare tutti i prodotti derivanti dalla canapa che non abbiano efficacia drogante. 
Certo si tratta di un aspetto non facile da accertare ed è per questo che il confronto con la prassi dei Tribunali potrà fornire indicazioni più precise.

Un dato di rilievo è che gli interventi di controllo e i sequestri hanno subito un forte incremento. Tuttavia una volta passati al vaglio dei Tribunali del Riesame, le pronunce sono state per la maggior parte di dissequestro dei prodotti, ritenuti privi di efficacia drogante perchè presentavano valori di THC inferiori allo 0,5%.
La tossicologia forense infatti individua usualmente la dose idonea a produrre efficacia drogante in un range che si aggira sui 10/15 mg di THC. Dunque, la soglia oltre la quale può ragionevolmente essere collocato il cd. effetto drogante del THC deve certamente superare il limite percentuale dello 0,5%.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/07/15/il-diritto-a-commercializzare-cannabis-un-equivoco-interpretativo-risolto-dalle-sezioni-unite

Bollette a 28 giorni: respinto il ricorso delle compagnie, scattano i rimborsi 150 150 Graziella Pascotto

Bollette a 28 giorni: respinto il ricorso delle compagnie, scattano i rimborsi

Il Consiglio di Stato con decisione pubblicata il 12.7.2019, ha respinto i ricorsi presentati da Vodafone, Wind Tre e Fastweb contro la sentenza del Tar che le obbligava a rimborsare i consumatori.

Le compagnie dovranno ora provvedere a rimborsare i consumatori. Il meccanismo di contabilità a 28 giorni fu applicato nel 2017: i clienti ricevevano dunque 13 bollette all’anno.

Il ricorso delle compagnie a seguito della decisione del Tar aveva sospeso i rimborsi ai consumatori fissati inizialmente entro il 31.12.2018 e poi spostati al 31.3.2019 e ancora a fine maggio 2019.
La restituzione delle somme dovute avverrà attraverso la compensazione con le fatturazioni future, anche se alcune compagnie si sono mosse con offerte “speciali” ai propri clienti per dare loro la possibilità di una scelta alternativa al rimborso.

https://www.corriere.it/economia/consumi/19_luglio_12/bollette-28-giorni-scattano-rimborsi-automatici-utenti-32a0fc24-a49f-11e9-8190-c38885ca4abc.shtml

Commette il reato di furto chi si appropria di un telefono smarrito 150 150 Graziella Pascotto

Commette il reato di furto chi si appropria di un telefono smarrito

Per la Corte di Cassazione n. 29627 pubblicata l’8.7.2019, chi si impossessa di un telefono cellulare altrui, oggetto di smarrimento, risponde del reato di furto e non di appropriazione di cosa smarrita, ormai depenalizzato.

Il telefonino, infatti, conserva nel tempo i chiari segni del legittimo possessore, quali, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell’apparecchio.

Potrebbe rispondere anche del reato di ricettazione se, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso del cellulare.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35253-cassazione-e-furto-impossessarsi-di-un-telefono-smarrito.asp

Investita mentre parla al cellulare: responsabile all’80% 150 150 Graziella Pascotto

Investita mentre parla al cellulare: responsabile all’80%

Si tratta del caso di una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare perché intenta a parlare al cellulare.

Per il Tribunale di Trieste (sentenza n. 380 del 7.6.2019), la responsabilità dell’incidente è per l’80% in capo alla donna, trattandosi di una condotta in totale disprezzo delle normali regole di prudenza.

Nella sentenza si legge che la vittima dell’incidente «aveva attraversato la strada parlando al cellulare e senza preventivamente guardare se stessero sopraggiungendo altri veicoli». Di conseguenza, secondo il giudice «risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone», che avrebbe agito «in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza». La colpa dell’incidente, quindi, è da attribuire all’80% alla donna che è stata investita, e al 20% al guidatore.

Chi era alla guida dell’auto non viene completamente discolpato dal Tribunale perché avrebbe dovuto prevedere il comportamento della signora dal momento che l’aveva vista correre sul marciapiede per avvicinarsi all’autobus.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35241-incidente-pedone-responsabile-se-attraversa-mentre-parla-al-cellulare.asp

Pesante condanna al trader di Portogruaro Gaiatto 150 150 Graziella Pascotto

Pesante condanna al trader di Portogruaro Gaiatto

Ieri il gip Eugenio Pergola, esaurite le repliche del procuratore Raffaele Tito e delle parti civili, si è ritirato in camera di consiglio per emettere la sentenza: Fabio Gaiatto è stato condannato con il rito abbreviato a 15 anni e 4 mesi di reclusione e 36mila euro di multa, oltre a un risarcimento di 50mila euro al Comune di Portogruaro per i danni all’immagine. Mille euro ciascuno al Codacons e alla Federconsumatori.
Ai risparmiatori truffati Gaiatto dovrà restituire i soldi investiti, oltre al 30% di danno non patrimoniale.
Disposta la confisca dei beni, delle cambiali “croate” e dei diritti di credito relativi ai finanziamenti abusivi.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/fabio_gaiatto_condanna_truffa_venice_investment_group-4596212.html