Il “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne è legge 150 150 Graziella Pascotto

Il “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne è legge

La legge impone alla polizia giudiziaria di comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale.

Garantisce il diritto della vittima di essere ascoltata dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Per denunciare una violenza sessuale subita, una donna avrà fino a 12 mesi, anziché i 6 previsti fino a oggi.

Pene inasprite per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi (ulteriormente aumentate se il fatto è commesso in presenza o in danno di minori, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi), di stalking, di violenza sessuale.

Introdotti 4 nuovi reati:
– deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.);
-diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking);
-costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis).

Previsti anche specifici corsi di formazione per il personale delle forze dell’ordine riguardanti la prevenzione ma anche il perseguimento dei reati in questione, così come il sostegno economico agli orfani di femminicidio.

Criticabile la prevista possibilità per il condannato di un reato sessuale di ottenere la sospensione condizionale della pena nel caso in cui partecipi a specifici percorsi di recupero.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/07/18/il-codice-rosso-a-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e-di-genere-e-legge

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