Sequestro di persona per l’operatore sanitario che nega la libertà di movimento del paziente
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32803 depositata il 22.7.2019, in tema di responsabilità penale dell’operatore sanitario, sancisce che le condotte coercitive finalizzate a limitare la libertà di movimento dei pazienti in cura presso la struttura ospedaliera integrano il reato di sequestro aggravato di persona e non quello di violenza privata.
La vicenda esaminata dalla Corte prende in considerazione in particolare la c.d. pratica del materassino: l’abitudine di chiudere le porte delle camere dei pazienti con l’apposizione di un materassino per impedirne l’uscita, e non essere disturbati durante la turnazione notturna.
I giudici, respingendo la richiesta di derubricare il reato in violenza privata, affermano che mentre la violenza privata lede la libertà psichica di autodeterminazione della persona, il sequestro di persona lede la libertà di movimento. Dunque per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento.
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