Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Omicidio e lesioni stradali: revoca della patente solo per droga e alcol 150 150 Graziella Pascotto

Omicidio e lesioni stradali: revoca della patente solo per droga e alcol

La Corte Costituzionale (ordinanza 24.7.2019 n. 203), nel confermare un proprio precedente di aprile 2019, boccia la revoca automatica della patente in caso di omicidio e lesioni stradali.

L’art. 222 comma 2 del Codice della Strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi di uguaglianza e proporzionalità là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali e non consente quindi al Giudice di adeguare la pena al concreto disvalore della condotta.

I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/08/23/omicidio-stradale-o-lesioni-stradali-la-revoca-della-patente-non-e-piu-automatica

Fondo Indennizzo Risparmiatori: pubblicato oggi l’ultimo decreto attuativo 150 150 Graziella Pascotto

Fondo Indennizzo Risparmiatori: pubblicato oggi l’ultimo decreto attuativo

Finalmente da oggi si può procedere con la richiesta degli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dai crac delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta.

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’ultimo decreto con le norme per la presentazione delle istanze, che andranno inviate nei prossimi 180 giorni attraverso il sito https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it.

I risparmiatori che hanno i requisiti previsti dalla manovra – un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 35.000 euro nel 2018 oppure patrimonio mobiliare sotto i 100mila euro – saranno soddisfatti con priorità.
Gli azionisti avranno un ristoro pari al 30% del valore d’acquisto fino ad un massimo di 100mila euro, gli obbligazionisti un rimborso del 95% fino al medesimo valore.

Lo Studio è a disposizione per la consulenza e l’aiuto nella predisposizione delle domande di rimborso al FIR.

Si segnala che con la finanziaria dell’anno 2020 è stato differito, dal 22 febbraio 2020 al 18 aprile 2020il termine per la presentazione delle domande di accesso al F.I.R. (fondo indennizzo risparmiatori).

https://www.italiaoggi.it/news/banche-pubblicato-in-gu-il-decreto-sul-fondo-indennizzi-201908220811436931

Sabbia e conchiglie: souvenir proibiti 150 150 Graziella Pascotto

Sabbia e conchiglie: souvenir proibiti

Malcostume diffuso, quello di asportare sabbia, conchiglie e ciottoli dalle spiagge ma che può costare caro.
L’art. 1162 del Codice della Navigazione stabilisce infatti che “Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 9.296,00″.
Per demanio marittimo, ex art. 28 del Codice della navigazione, si intendono lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci di fiumi che sboccano in mare e bacini di acqua salmastra.

Questi incauti comportamenti, laddove l’asporto sia di rilevante quantità, integrano inoltre il reato di furto con l’aggravante della cosa destinata alla pubblica utilità e dell’esposizione alla pubblica fede prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. poiché prelevando il materiale si lede, tramite il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità o fruibilità dei lidi (Cass. Pen.
n. 11158 del 13.3.2019).

Interessante, in Sardegna dove il fenomeno è particolarmente frequente, il recente protocollo d’intesa tra l’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo (Olbia), l’Enac, la Geasar – società di gestione dell’aeroporto di Olbia, la Regione Sardegna e il Corpo forestale finalizzato a restituire sabbia, sassi e conchiglie sequestrati, ai tratti di litorale da cui vengono sottratti.

https://www.corriere.it/cronache/19_agosto_16/sardegna-40-chili-sabbia-bianca-nascosti-suv-fermati-due-turisti-francesi-c70103ae-c034-11e9-ad81-fff821b81ebc.shtml

Carico ingombrante sul tetto dell’auto: cosa dice il Codice della Strada 150 150 Graziella Pascotto

Carico ingombrante sul tetto dell’auto: cosa dice il Codice della Strada

La recente notizia mi fornisce l’occasione per illustrare cosa dice il Codice della Strada in tema di sistemazione dei carichi sui veicoli.

L’art. 164 C.d.S. precisa: “il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.

Inoltre il carico non deve superare i limiti di sagoma del veicolo, né può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. È consentito caricare oggetti che sporgano longitudinalmente dalla parte posteriore, ma solo se il carico è costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.

Possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno.

In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza.

La sanzione oscilla tra € 85 e € 338. Inoltre, il veicolo trovato con un carico posizionato in maniera erronea, non potrà proseguire il viaggio se il conducente non provvederà a sistemarlo secondo le modalità stabilite dal Codice della Strada

https://lacnews24.it/cronaca/auto-letto-bici-tosaerba-multata-famiglia-vibonese_95427/

Tribunale di Venezia: nulle le operazioni baciate con Banca Popolare di Vicenza 150 150 Graziella Pascotto

Tribunale di Venezia: nulle le operazioni baciate con Banca Popolare di Vicenza

Il Tribunale di Venezia dà speranza ai risparmiatori rimasti incastrati nel meccanismo delle operazioni “baciate” della Banca Popolare di Vicenza e analogamente a quelli coinvolti nelle medesime operazioni di Veneto Banca e di tutte le Popolari ed ex Popolari.

La sentenza n. 1758/2019 del 23.7.2019 ha stabilito la nullità delle operazioni contrarie al divieto contenuto nell’art. 2358 c.c., di finanziare gli acquisti di azioni di società per azioni. Il Tribunale ha chiarito che tale divieto si estende anche alle società cooperative, quale era Popolare di Vicenza all’epoca dei fatti, ed in particolare alle banche popolari. Nel caso specifico si trattava di un collocamento di azioni proprie della banca, con finanziamento collegato per circa 1,4 milioni di euro.

La conseguenza della nullità è la liberazione dell’azionista dall’obbligo di restituire le somme utilizzate per comprare le azioni.

https://corrieredelveneto.corriere.it/venezia-mestre/cronaca/19_luglio_30/banche-venete-tribunale-venezia-operazioni-baciate-popolare-vicenza-sono-nulle-73c07d8c-b2ba-11e9-a558-805a5dcab665.shtml

Cassazione: mangiare a scuola il pasto portato da casa non è un diritto soggettivo 150 150 Graziella Pascotto

Cassazione: mangiare a scuola il pasto portato da casa non è un diritto soggettivo

Non esiste un «diritto soggettivo» a mangiare il panino portato da casa «nell’orario della mensa e nei locali scolastici» e la gestione del servizio di refezione è rimesso «all’autonomia organizzativa» delle scuole.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione (n. 20504 depositata il 30.7.2019), accogliendo il ricorso del Comune di Torino, ribaltando una pronuncia favorevole ai genitori degli alunni che preferivano alla mensa il pasto portato da casa.
«L’istituzione scolastica – sottolineano le Sezioni Unite della Cassazione, dando ragione a Comune e Ministero sulla libertà delle scuole di organizzare il servizio mensa – non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni nè il rapporto con l’utenza è connotato in termini meramente negoziali, ma piuttosto è un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità».
La questione posta «non è comparabile», come sostenuto dai genitori, con la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione.

Il principio di diritto formulato dalla Corte è il seguente: «un diritto soggettivo e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile» e i genitori degli alunni non possono rivolgersi al giudice per «influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all’autonomia organizzativa» delle scuole.

https://www.ilsole24ore.com/art/la-cassazione-niente-panino-casa-mense-scolastiche-AC3hh7b

A Saonara multa salata per chi bestemmia in pubblico 150 150 Graziella Pascotto

A Saonara multa salata per chi bestemmia in pubblico

Il nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Saonara, in provincia di Padova, contiene una norma che colpisce i bestemmiatori: chiunque verrà sorpreso in luoghi pubblici a bestemmiare contro qualsiasi religione pagherà una multa di €400,00.

L’occasione data dalla recente notizia è utile per ricordare che in Italia la bestemmia in pubblico ha rappresentato un comportamento penalmente rilevante sino al 30.12.1999 quando è entrato in vigore il D.L. n. 55/1999 (art. 57) che ha depenalizzato tale condotta.

Oggi chi bestemmia Dio in pubblico rischia quindi solo una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 51 a un massimo di €309. La giurisprudenza ha parificato ai luoghi pubblici anche i social network come Facebook e Instagram.

La disposizione non vale per chi bestemmia la Madonna, i Santi o i profeti. In tal caso, infatti, non si realizza nemmeno l’illecito amministrativo, dunque non sono previste sanzioni.

https://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cronaca/19_luglio_26/lotta-bestemmie-parcochi-dice-paga-400-euro-a4cbde48-af64-11e9-a3f3-0a51cf923d85.shtml

E’ online il portale per il rimborso ai risparmiatori coinvolti nei crack bancari 150 150 Graziella Pascotto

E’ online il portale per il rimborso ai risparmiatori coinvolti nei crack bancari

Segnalo che è online il portale web per presentare le domande di rimborso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) per azionisti e obbligazionisti delle Banche popolari e Casse di risparmio fallite, in particolare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

La piattaforma al momento non è operativa nonostante fosse stata indicata la data del 26 luglio.

I risparmiatori dovranno capire se rientrano nei parametri per ottenere il rimborso automatico (un reddito Irpef inferiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare entro i 100.000 euro). In caso contrario la domanda di rimborso dovrà essere corredata di prove documentali che dimostrino che la vendita dei titoli è avvenuta senza rispettare le indicazioni di correttezza e trasparenza del TUF (testo unico in materia finanziaria).


Lo Studio è a disposizione per la consulenza e l’aiuto nella predisposizione delle domande di rimborso al FIR.

https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/?fbclid=IwAR39f8qKYVRUe7Zah3x_Fy_vfn9v8OogYXiM90P3pgku5yAfwpqAyAJtH8I

Tutela del prestigio del marchio e della distribuzione selettiva 150 150 Graziella Pascotto

Tutela del prestigio del marchio e della distribuzione selettiva

Per il Tribunale di Milano (ordinanza 3.7.2019) Amazon dovrà rimuovere tutti i prodotti Sisley sul proprio marketplace in Italia, pena il pagamento di gravose multe.

Accolta dunque la richiesta della nota azienda produttrice di cosmetici che ha visto riconosciuta la liceità del proprio sistema di “distribuzione selettiva”, cioè la rete di selezionati rivenditori ai quali ha affidato i propri prodotti in esclusiva.

La decisione fa leva sul principio di libera concorrenza, riconoscendo che, in presenza di una rete selettiva, il titolare di un marchio può opporsi alla rivendita da parte di terzi dei suoi prodotti di prestigio (successivamente alla loro regolare immissione sul mercato), solo se tale rivendita sia fatta con delle modalità tali da ledere l’aurea di lusso e la reputazione del marchio.

Nello specifico, la vendita su Amazon è apparsa deleteria per l’immagine del marchio Sisley dato non prevede una chiara distinzione tra il basso e l’alto di gamma, tra il lusso e low-cost e tende a sovrapporre prodotti di diversa qualità e di distinti settori merceologici danneggiando così quel patrimonio immateriale che i marchi di più alta gamma si sono faticosamente costruiti nel tempo investendo sulla qualità di ciò che espongono negli scaffali e nella formazione di consulenti preparati nei negozi.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/07/29/e-commerce-quando-la-distribuzione-selettiva-non-tutela-il-marchio

Sequestro di persona per l’operatore sanitario che nega la libertà di movimento del paziente 150 150 Graziella Pascotto

Sequestro di persona per l’operatore sanitario che nega la libertà di movimento del paziente

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32803 depositata il 22.7.2019, in tema di responsabilità penale dell’operatore sanitario, sancisce che le condotte coercitive finalizzate a limitare la libertà di movimento dei pazienti in cura presso la struttura ospedaliera integrano il reato di sequestro aggravato di persona e non quello di violenza privata.

La vicenda esaminata dalla Corte prende in considerazione in particolare la c.d. pratica del materassino: l’abitudine di chiudere le porte delle camere dei pazienti con l’apposizione di un materassino per impedirne l’uscita, e non essere disturbati durante la turnazione notturna. 

I giudici, respingendo la richiesta di derubricare il reato in violenza privata, affermano che mentre la violenza privata lede la libertà psichica di autodeterminazione della persona, il sequestro di persona lede la libertà di movimento. Dunque per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35430-sequestro-di-persona-per-il-medico-che-usa-il-metodo-del-materassino.asp