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Circolare ministeriali sui “lavoratori fragili”: chiarimenti e modalità operative 150 150 Graziella Pascotto

Circolare ministeriali sui “lavoratori fragili”: chiarimenti e modalità operative

Una circolare congiunta del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute del 4.9.2020 chiarisce chi sono i “lavoratori fragili”. Sono interessate tutte quelle categorie di lavoratori che possono essere considerate a rischio a causa del Covid-19, in particolare gli insegnanti.
La circolare si è resa necessaria per chiarire e aggiornare il concetto di “situazione di particolare fragilità” nel mondo lavorativo.
Sono dunque lavoratori fragili coloro che possono dimostrare di avere altre patologie che in caso di infezione da Covid-19 potrebbero causare un peggioramento della malattia preesistente.
Nella spiegazione del Ministero, la sola età non è un dato sufficiente a stabilire la “situazione di particolare fragilità”:
“Non è rilevabile alcun automatismo – si legge nella circolare – fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio“.
Nella circolare vengono illustrate anche le modalità con cui i lavoratori fragili potranno richiedere l’esenzione o l’attivazione di misure di sorveglianza a carico del datore. Le richieste dovranno infatti essere corredate anche dalla documentazione medica riguardante la patologia pregressa. Sarà poi un medico a valutare l’idoneità e a fornire indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consento soluzioni alternative”.
Gli asintomatici covid positivi possono lavorare da casa? Chiarimenti 150 150 Graziella Pascotto

Gli asintomatici covid positivi possono lavorare da casa? Chiarimenti

E’ la domanda che si fanno molte aziende e molti lavoratori che potrebbero effettuare prestazioni anche da remoto: in caso di contagio asintomatico e di buona forma fisica, è possibile continuare a lavorare in smart working?
La risposta è negativa.
Lo stabiliscono i Decreti Cura e Rilancio adottati dal Governo durante l’emergenza e convertiti in legge, ma anche il messaggio INPS 2584/2020 con il quale sono arrivati alcuni chiarimenti a riguardo e dove si legge che la quarantena è equiparata alla malattia e di conseguenza impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Questo vale anche per le persone di ritorno da vacanze in zone a rischio che devono stare in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone.
Usura bancaria: le spese della polizza obbligatoria concorrono al calcolo del Teg 150 150 Graziella Pascotto

Usura bancaria: le spese della polizza obbligatoria concorrono al calcolo del Teg

La Cassazione (sentenza n. 17466 del 20.8.2020) conferma l’inclusione nel TEG (Tasso Effettivo Globale, il tasso di riferimento utilizzato dalla Banca d’Italia per fissare la soglia antiusura), delle spese assicurative obbligatorie per legge nei contratti di cessione del quinto dello stipendio.
Si legge nella sentenza: “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Sez. I, n. 8806, 5/04/2017)”
La decisione si riferisce alle polizze a garanzia del credito e a beneficio dell’intermediario, operanti ad esempio in caso di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore.
È legge la commissione d’inchiesta sulle comunità per minori in affido 150 150 Graziella Pascotto

È legge la commissione d’inchiesta sulle comunità per minori in affido

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28.8.2020 la L. n. 107 del 29.7.2020, con la quale è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.
Dopo il caso Bibbiano, non isolato purtroppo, è divenuto indispensabile verificare il sistema di protezione dei minori fuori famiglia, le dinamiche, spesso malate, che consentono l’allontanamento dei figli dalle famiglie naturali sulla base di segnalazioni che troppe volte si sono rivelate fallaci.
La Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria, è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza ed è chiamata a completare i lavori entro la fine della legislatura.
I compiti: verificare lo stato delle comunità che accolgono i minori e le condizioni dei minori all’interno di esse, anche in riferimento alla temporaneità del provvedimento di affidamento;
verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti; effettuare controlli a campione sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla comunità e valutare la congruità dei costi;
valutare se nella legislazione sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del minore deve costituire un rimedio residuale e in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori;
verificare il rispetto della circolare 18/VA/2018 del CSM riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte della autorità giudiziaria o nei CdA delle società che le gestiscono.
Sanità: abolito il superticket su visite e esami dal 1.9.2020 150 150 Graziella Pascotto

Sanità: abolito il superticket su visite e esami dal 1.9.2020

Il c.d. superticket da oggi non esiste più. Si tratta della tassa che dal 2011 una parte dei contribuenti pagava alla Regione nel caso di visite specialistiche ed esami di laboratorio.
L’importo massimo previsto era di € 10 che si aggiungeva al ticket ordinario. Ne erano esentati coloro che risultavano affetti da determinate patologie, che avevano un’età anagrafica inferiore ai 6 anni o superiore ai 65, i titolari di pensione sociale o minima, gli invalidi civili, gli invalidi di guerra, per motivi lavoro o di servizio.
L’abolizione del superticket è contenuta nella manovra di bilancio 2020, che all’art. 1 comma 446 prevede che “Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure… a decorrere dal 1.9.2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati … e’ abolita. Per fare fronte alle minori entrate delle Regioni lo Stato, propri o con la manovra finanziaria 2020 ha stanziato per il 2020 185 milioni di euro.”
Foto dei figli minori sui social: chi decide? 150 150 Graziella Pascotto

Foto dei figli minori sui social: chi decide?

Il Tribunale di Chieti (sentenza n. 403 del 21.7.2020) ordinando ai genitori di astenersi dal pubblicare le foto del figlio “in assenza di consenso esplicito dell’interessato”, ha affidato al figlio di 17 anni la possibilità di negare il consenso alla madre e al padre per la pubblicazione delle proprie fotografie sui social network.
Ciò in considerazione del’età del ragazzo – quasi maggiorenne – ritenuto in grado di autodeterminarsi, almeno su alcuni aspetti. I c.d. grandi minori ovvero i ragazzi che hanno raggiunto i 16 anni e in alcuni casi 14, hanno infatti maggiori possibilità di decidere e orientare le proprie scelte di vita, come il percorso di studi o delle proprie aspirazioni. Possono, ad esempio, interrompere il percorso scolastico, stante la cessazione dell’obbligo, svolgere attività lavorativa, contrarre matrimonio (a determinate condizioni), riconoscere figli, prestare il consenso al riconoscimento del genitore, accedere all’interruzione di gravidanza.
La sentenza poi è in linea con il decreto legislativo 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana al GDPR e che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori.
Guida in stato di ebbrezza estinta per lavori di pubblica utilità e casellario 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza estinta per lavori di pubblica utilità e casellario

La Corte Costituzionale, con la sentenza 30.7.2020 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la mancata previsione della non menzione, nei certificati del casellario chiesti dall’interessato, dei provvedimenti concernenti la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicabile in caso di condanna per le contravvenzioni di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 C.d.S., e, più in particolare, della sentenza che dispone tale sanzione e del successivo provvedimento che dichiara estinto il reato in caso di «svolgimento positivo» del lavoro di pubblica utilità.
L’estinzione del reato per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, testimonia infatti il percorso rieducativo compiuto dal condannato e menzionare nei certificati del casellario richiesti dall’interessato la vicenda processuale ormai definita “contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto”.
Dieselgate: Volkswagen risponderà agli acquirenti nel Paese di acquisto 150 150 Graziella Pascotto

Dieselgate: Volkswagen risponderà agli acquirenti nel Paese di acquisto

Il c.d. “Dieselgate”, lo scandalo delle emissioni che nel 2015 ha interessato la Volkswagen è ancora di attualità.
Già nel 2015 era emerso che per ottenere l’omologazione dei veicoli con un motore EA 189 Euro 5, la VW aveva dotato le sue auto di un software illegale (c.d. defeat device) che in fase di test faceva sembrare che le emissioni fossero a norma mentre su strada le sostanze inquinanti emesse superavano abbondantemente i limiti massimi prescritti.
Il 9.7.2020 la Corte di Giustizia Europea, con la “sentenza Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG”, ha affermato che un costruttore di automobili i cui veicoli illecitamente manipolati in uno Stato membro siano rivenduti in altri Stati membri può essere convenuto dinanzi agli organi giurisdizionali di questi ultimi. Infatti, afferma la Corte Ue, il danno in capo all’acquirente si concretizza nello Stato membro in cui egli acquista il veicolo per un prezzo superiore al suo valore reale.
Ottima notizia dunque per tutti gli acquirenti di auto del gruppo Volkswagen equipaggiate con i motori incriminati: laddove volessero agire in giudizio per il risarcimento dei danni potranno farlo davanti ai Giudici del loro Paese e non davanti a quelli tedeschi.
Partito l’ecobonus auto 2020 150 150 Graziella Pascotto

Partito l’ecobonus auto 2020

Dal 1 agosto al 31 dicembre 2020, concessionari e rivenditori d’auto possono prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1 (ex art. 47 C.d.S. destinati al trasporto di persone con al max 8 posti oltre il conducente)
Gli acquirenti al momento non devono fare nulla: il prezzo scontato li aspetta direttamente dal concessionario.
Il contributo potrà arrivare fino a 8mila € per l’acquisto con rottamazione e fino a 5mila € per l’acquisto senza rottamazione.
All’Ecobonus si potranno aggiungere sconti fino a 2mila € che verranno concessi direttamente dai venditori.
Non c’è una lista di modelli agevolabili, ma occorre verificare presso i singoli rivenditori o presso le case costruttrici/importatrici se i veicoli presi in considerazione soddisfano i requisiti previsti dalla normativa.
Obbligo di taratura del T-red? Onere della prova del regolare funzionamento 150 150 Graziella Pascotto

Obbligo di taratura del T-red? Onere della prova del regolare funzionamento

Il verbale inerente sanzioni erogate attraverso autovelox o altri rilevatori di velocità è nullo se non riporta che l’apparecchio è stato sottoposto a revisione periodica.
Gli autovelox, infatti, sono soggetti all’obbligo della taratura, cioè devono essere revisionati annualmente e di questo controllo dev’esserci traccia sul verbale della multa, altrimenti è illegittimo.
Questo non vale, tuttavia, per gli strumenti come il T-red che rilevano il passaggio al semaforo rosso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord. n. 16064 del 28.7.2020).
Nè il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità dell’apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso. Pertanto l’efficacia probatoria di questo strumento di rilevazione perdura sino a quando non risultino accertati, sulla base di circostanze allegate e provate dall’opponente, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.