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D.L. 7.10.2020 n. 125: le nuove misure anti Covid 150 150 Graziella Pascotto

D.L. 7.10.2020 n. 125: le nuove misure anti Covid

Ecco le novità contenute nel nuovo decreto legge approvato dal governo, in vigore dal 8.10.2020:
proroga dello stato di emergenza fino al 31.1.2021; obbligo di portare sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, mezzi di trasporto compresi, oltre che all’aperto quando si è in prossimità di persone non conviventi.
Sono escluse dall’obbligo della mascherina le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi interagisce con loro.
Confermate le norme anti contagio in vigore fin dall’inizio della pandemia: distanziamento di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche, lavaggio delle mani, obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali.
Confermato il limite di 200 persone nei cinema, a teatro e ai concerti al chiuso, e di 1000 persone per quelli all’aperto.
Rimane l’obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre.
Confermato lo smart working semplificato, senza accordo individuale.
Quanto all’App Immuni, che allerta i soggetti venuti in contatto con persone positive al Covid, rimane operativa fino al 31.12.2021.
Le sanzioni vanno da 400 fino a 1000 €; da 500 fino ai 5000 € e l’arresto dai 3 ai 18 mesi per chi viola la quarantena; da 400 a 1000 € per gli esercizi pubblici che non rispettano le norme anti-contagio e la chiusura del locale da 5 a 30 giorni.
Lesioni micropermanenti da sinistro stradale: necessità o meno degli esami strumentali 150 150 Graziella Pascotto

Lesioni micropermanenti da sinistro stradale: necessità o meno degli esami strumentali

Accade spesso che le Compagnie assicurative rifiutino il risarcimento del danno biologico permanente di lieve entità come quello derivante da “colpo di frusta” in mancanza di esami strumentali (radiografie) che attestino la lesione.
Ma tali esami e i relativi certificati rilasciati dai sanitari sono davvero così essenziali ai fini risarcitori?
Secondo la Cassazione (ordinanza 28.9.2020 n. 20339) ci sono altri modi per verificare il colpo di frusta o una lesione suscettibile di accertamento medico-legale, in particolare sia l’esame clinico che quello visivo. Le radiografie per quanto opportune, spiega la Suprema Corte, possono fornire esiti solo relativi in ordine alle effettive conseguenze del sinistro stradale. La radiografia infatti potrebbe mostrare una lesione non compatibile con la dinamica dell’incidente, magari preesistente, così come un esame clinico senza la radiografia potrebbe mostrare degli indizi inequivocabili.
Decreto Semplificazioni: pec obbligatoria dal 1 ottobre 150 150 Graziella Pascotto

Decreto Semplificazioni: pec obbligatoria dal 1 ottobre

Da domani non si potrà fare a meno di comunicare al Registro per le Imprese il proprio domicilio digitale. Finora, la mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese prevedeva una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche; il Decreto “semplificazioni” introduce invece pesanti sanzioni amministrative sia per le società (con importo in misura raddoppiata tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 €) che per le imprese individuali (in misura triplicata da un minimo di 30 a un massimo di 1.548 €).
Coloro che non adempiranno all’aggiornamento del registro delle imprese oltre al pagamento della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile – grazie a un emendamento approvato nel testo uscito dal Senato del decreto semplificazioni – tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di commercio all’indirizzo impresa.italia.it ma per la sola ricezione dei documenti.
Genitori e uso del parental control 150 150 Graziella Pascotto

Genitori e uso del parental control

I telefoni cellulari dei figli adolescenti devono essere monitorati da entrambi i genitori per evitare l’esposizione a contenuti inadatti alla loro età.
La stessa regola vale per l’uso dei computer, a cui si dovranno applicare i dispositivi di filtro, soprattutto quando i figli hanno manifestato condotte imprudenti e ingenue.
Lo ha stabilito il Tribunale di Parma, con la recente sentenza 698/2020 nell’ambito di una causa di divorzio. Per la prima volta un Tribunale sdogana espressamente i dispositivi di parental control, tanto discussi tra i genitori e autorizza il controllo dei dati in entrata e in uscita dal cellulare dei figli soprattutto quando vi sia il fondato timore che possano mettersi nei guai.
I ragazzi, nel caso concreto, erano due gemelli di 14 anni. Tra i motivi di attrito tra i genitori proprio l’utilizzo dei dispositivi digitali. I genitori avevano concordato l’acquisto dello smartphone, ma non avevano discusso sull’utilizzo che ne dovessero fare i figli. Così la madre aveva installato un software di parental control che le aveva consentito di monitorare l’attività di navigazione online. Controllo ritenuto lecito per il giudice, visto che anche grazie al software-spia la madre aveva scoperto che uno dei figli fumava sigarette elettroniche, pubblicava video contro la propria scuola e partecipava a chat di gruppo su WhatsApp in cui venivano condivisi contenuti pedopornografici.
Affido condiviso e distanza: compromessa la frequentazione paritaria tra genitori 150 150 Graziella Pascotto

Affido condiviso e distanza: compromessa la frequentazione paritaria tra genitori

La Cassazione civile (ordinanza 17.9.2020, n. 19323) conferma che affidamento condiviso non significa frequentazione esattamente paritaria del figlio minore.
Se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell’interesse del minore, in presenza di serie ragioni (ad esempio, come nel caso di specie, ove la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione), il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da detto principio al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
E’ possibile il pignoramento di una casa conferita nel Fondo Patrimoniale? 150 150 Graziella Pascotto

E’ possibile il pignoramento di una casa conferita nel Fondo Patrimoniale?

Il fondo patrimoniale tutela davvero i beni così conferiti dalle azioni dei creditori?
Quante volte gli operatori finanziari consigliano alle famiglie, soprattutto in tempi di profonda crisi economica come quella che stiamo vivendo, l’istituto del fondo patrimoniale: si tratta della possibilità per i coniugi di destinare un complesso di beni per far fronte ai bisogni della famiglia, costituendo una sorta di patrimonio separato che la legge tutela dall’attacco indiscriminato dei creditori particolari dei coniugi (per obbligazioni sorte per scopi estranei ai bisogni della famiglia) che non possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.
Ma è veramente sempre così?
In realtà, come nel caso che ha visto contrapporsi la Franzoni e Taormina, il Fondo Patrimoniale è suscettibile di revocatoria, qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Per salvaguardare il Fondo, inoltre, il debitore dovrebbe provare l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito contratto circostanza che, nel caso concreto, i Giudici non hanno ravvisato (debito verso l’avvocato per la difesa prestata).
Sanzioni stradali della Polizia penitenziaria: accordo con Poste Italiane 150 150 Graziella Pascotto

Sanzioni stradali della Polizia penitenziaria: accordo con Poste Italiane

Grazie ad un accordo tra DAP e Poste Italiane, viene dato il via libera alle sanzioni stradali elevate dalla Polizia Penitenziaria.
Il servizio di polizia stradale del Corpo di Polizia Penitenziaria esiste sin dal gennaio 2008, quando fu istituito con Provvedimento del Capo DAP, ed è attivo dal 2011, tuttavia era sprovvisto di un assetto gestionale che lo rendesse funzionale a tutti gli effetti.
Mediante l’accordo DAP – Poste Italiane il personale della Polizia Penitenziaria potrà finalmente assolvere alle funzioni di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 CdS, durante lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali su tutto il territorio nazionale.
La piattaforma tecnologica di Poste Italiane consentirà la gestione della postalizzazione, della notifica e degli incassi derivanti dagli atti notificati e si occuperà, tra i servizi integrati, anche della gestione della flotta-auto, ovvero il collegamento alle banche dati e le visure sui trasgressori, della gestione dei punti della patente, delle contravvenzioni all’estero e della conservazione delle cartoline degli Avvisi di Ricevimento (AR) per la durata di 5 anni, come sancito dalla legge.
Obblighi informativi bancari quando l’investitore è “esperto” 150 150 Graziella Pascotto

Obblighi informativi bancari quando l’investitore è “esperto”

Importante pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 18153 del 31.8.2020) in tema di intermediazione finanziaria.
L’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore abituato ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall’art. 21 D.Lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
In assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante.
Decreto semplificazioni: la novità del certificato di stato legittimo dell’immobile 150 150 Graziella Pascotto

Decreto semplificazioni: la novità del certificato di stato legittimo dell’immobile

ll c.d. decreto “semplificazioni” ha introdotto importanti novità nel Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n.380/2001). La modifica riguarda l’art. 9 bis con il nuovo comma 1bis: è possibile, ma non obbligatorio, allegare ai contratti di compravendita o di divisione l’inedito “certificato di stato legittimo”, rilasciato da un “tecnico abilitato” attestante l’assenza di violazioni alla disciplina edilizia e urbanistica oppure la presenza di “tolleranze costruttive”. Il certificato infatti può essere rilasciato anche con piccole difformità entro il 2% dei limiti e misure.
La norma non prescrive tale allegazione a pena di nullità o irricevibilità dell’atto, tuttavia il certificato è utile e opportuno per evitare possibili controversie legali nelle compravendita o per usufruire con sicurezza di un’agevolazione fiscale.
L’Antitrust multa Poste Italiane per la mancata consegna delle raccomandate 150 150 Graziella Pascotto

L’Antitrust multa Poste Italiane per la mancata consegna delle raccomandate

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro per aver adottato una pratica commerciale scorretta, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di ritiro digitale delle raccomandate.
In particolare, l’Autorità ha accertato che il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo, peraltro, frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge. “Infatti – precisa l’Antitrust – Poste Italiane talvolta utilizza per comodità il deposito dell’avviso di giacenza della raccomandata nella cassetta postale anche quando sarebbe stato possibile consegnarla nelle mani del destinatario”.
L’Autorità ha anche accertato la sussistenza di omissioni informative anche nei messaggi pubblicitari di promozione del servizio di ritiro digitale delle raccomandate, in quanto non viene chiarito che questo servizio è utilizzabile per i soli invii originati digitalmente.
“Data l’estrema gravità e frequenza della pratica e i notevolissimi danni arrecati ai consumatori, la sanzione è stata irrogata nella misura massima”, spiega l’Autorità.