Guida in stato di ebbrezza estinta per lavori di pubblica utilità e casellario 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza estinta per lavori di pubblica utilità e casellario

La Corte Costituzionale, con la sentenza 30.7.2020 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la mancata previsione della non menzione, nei certificati del casellario chiesti dall’interessato, dei provvedimenti concernenti la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicabile in caso di condanna per le contravvenzioni di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 C.d.S., e, più in particolare, della sentenza che dispone tale sanzione e del successivo provvedimento che dichiara estinto il reato in caso di «svolgimento positivo» del lavoro di pubblica utilità.
L’estinzione del reato per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, testimonia infatti il percorso rieducativo compiuto dal condannato e menzionare nei certificati del casellario richiesti dall’interessato la vicenda processuale ormai definita “contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto”.

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