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Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti 150 150 Graziella Pascotto

Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti

La Corte di Cassazione (ord. 14.7.2020 n. 14951) nella motivazione precisa che l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.
L’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori ) è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.
Nel caso concreto la situazione economica della madre è stata ritenuta “insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, malato e bisognoso di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita”. La madre ha poi documentato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre pertanto il nonno paterno è stato condannato a pagare la somma di € 130 quale contributo al mantenimento del nipote.

 

Vacanza rovinata per le informazioni incomplete: possibile il risarcimento? 150 150 Graziella Pascotto

Vacanza rovinata per le informazioni incomplete: possibile il risarcimento?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 14257 del 8.7.2020) ha respinto il ricorso di una turista che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata.
Secondo la Cassazione vale il principio di autoresponsabilità del consumatore.
La signora aveva acquistato un viaggio di gruppo che prevedeva la permanenza in Siria e in Giordania, ma una volta arrivata all’aeroporto di Aleppo era stata fermata per molte ore dalla polizia siriana per la presenza sul passaporto di un timbro d’ingresso in Israele. Costretta quindi a proseguire a proprie spese verso Amman, era stata nuovamente bloccata e solo dopo alcuni giorni si era potuta ricongiungere al gruppo.
L’agenzia di viaggio aveva mancato nell’obbligo informativo al cliente prima della conclusione del contratto, tuttavia, aveva consegnato un opuscolo informativo alcuni giorni prima della partenza che se fosse stato letto, avrebbe consentito alla signora di chiedere l’annullamento del contratto e la restituzione della somma versata.
Per la Suprema Corte la disponibilità per iscritto, qualche giorno prima della partenza, dell’informazione di cui aveva bisogno e che con negligenza non aveva utilizzato, esclude conseguenze pregiudizievoli suscettibili di essere risarcite.

 

Compravendita di auto usata difettosa: si applica il Codice del Consumo 150 150 Graziella Pascotto

Compravendita di auto usata difettosa: si applica il Codice del Consumo

In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica.
Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova dall’art. 2697 c.c.
A stabilirlo è la Cassazione con sentenza n. 13148 del 30 giugno 2020.

 

Punti patente: l’azzeramento non necessita di comunicazione 150 150 Graziella Pascotto

Punti patente: l’azzeramento non necessita di comunicazione

La Corte di Cassazione con l’ord. 13637 del 2.7.2020, conferma il proprio orientamento.
ll provvedimento col quale viene disposta la revisione della patente di guida per l’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione, ad opera della Pubblica Amministrazione, della modificazione del punteggio, in quanto il titolare della patente di guida può conoscerla in ogni momento, e già dall’esame del verbale di accertamento dell’infrazione cui sia connessa la sanzione accessoria della sottrazione dei punti.
Inoltre esiste l’Anagrafe degli abilitati alla guida che consente ad ogni interessato di verificare in tempo reale, telematicamente, lo stato della propria patente.
Rammento a tal proposito che il nostro ordinamento garantisce la possibilità del recupero dei punti patente decurtati prima dell’eventuale azzeramento, ed al preciso fine di evitare la revisione.
Vi invito quindi a controllare tramite l’Anagrafe, la Motorizzazione o in rete “il portale dell’automobilista”.

 

Ferie non godute: quando vanno monetizzate 150 150 Graziella Pascotto

Ferie non godute: quando vanno monetizzate

Le ferie non godute sono i giorni di ferie che spettano al dipendente dei quali tuttavia non ha usufruito.
Durante i giorni di ferie, il dipendente percepisce comunque la retribuzione. Ad ogni dipendente è garantito un periodo minimo di ferie maturato ogni anno.
Le ferie pagate sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e, se non vengono godute nei termini stabiliti dalla legge, il datore di lavoro non può liquidarle in busta paga (come invece accade per festività e ROL).
Le uniche eccezioni in cui le ferie non godute possono essere liquidate sono: la cessazione del rapporto di lavoro e le ferie eccedenti il periodo minimo legale.
Inoltre la Corte di Cassazione, nell’ord. n. 13613 depositata il 2.7.2020, ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a pagare le ferie non godute se non prova di aver messo il lavoratore in condizione di fruirne avvisandolo per tempo e con trasparenza che le avrebbe perdute se non le avesse sfruttate entro lo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

 

Separazione e abbandono della casa coniugale: non sempre è causa di addebito 150 150 Graziella Pascotto

Separazione e abbandono della casa coniugale: non sempre è causa di addebito

Per la Corte di Cassazione (ord. 12241 del 23.6.2020), la separazione non è addebitabile alla moglie se l’abbandono della casa familiare si verifica in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata.

Il principio è stato già, più volte, espresso dalla Suprema Corte che pur confermando come l’abbandono volontario della casa familiare, di per sè costituisca violazione di un obbligo matrimoniale e dunque sia causa di addebito della separazione, ha chiarito che è sempre possibile provare – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

Nel caso esaminato era da subito emerso che entrambi i coniugi, nella breve esperienza matrimoniale (la separazione di fatto era intervenuta molto presto) non avevano costruito un «rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione», cosicché la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola sola moglie.

https://www.studiocataldi.it/articoli/38970-cassazione-niente-addebito-alla-moglie-che-ha-abbandonato-il-tetto-coniugale.asp

Invalidi civili totali: la legge non assicura i mezzi necessari per vivere 150 150 Graziella Pascotto

Invalidi civili totali: la legge non assicura i mezzi necessari per vivere

€ 285,66 mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita, violando, così, il diritto al mantenimento che la Costituzione (art. 38) garantisce agli inabili.

È quanto si legge nel comunicato stampa diffuso ieri dalla Corte costituzionale, a seguito della camera di consiglio svoltasi il 23.6.2020, durante la quale è stata esaminata una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino.

ll caso che ha dato origine alla decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.

E’ invece l’importo di € 516,46, da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’art. 38 della L. 448/2011, che va assicurato agli invalidi civili totali, senza attendere il raggiungimento dei 60 anni, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a € 6.713,98.

La pronuncia non ha effetto retroattivo.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200624123612.pdf

Assegno spedito per posta e incassato da soggetto non legittimato: chi è responsabile? 150 150 Graziella Pascotto

Assegno spedito per posta e incassato da soggetto non legittimato: chi è responsabile?

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9769 del 26.5.2020, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente, stabilendo che spedire per posta ordinaria un assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, nell’ipotesi di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.

Tale condotta, infatti, comporta l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Il comportamento del mittente concorre dunque con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

La sentenza è certamente di grande interesse per le Compagnie assicurative ancora abituate a spedire al beneficiario del risarcimento/indennizzo l’assegno non trasferibile a mezzo della posta ordinaria. Non sono poche infatti le azioni di rivalsa che le Compagnie avviano nei confronti delle Banche che hanno negoziato i titoli incassati abusivamente, poichè costrette ad eseguire un secondo pagamento nei confronti dei veri beneficiari.

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/06/24/assegno-spedito-per-posta-e-incassato-abusivamente-il-nodo-della-responsabilita-sciolto-dalle-ss-uu

Funzionalità dell’autovelox e onere della prova 150 150 Graziella Pascotto

Funzionalità dell’autovelox e onere della prova

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11869 pubblicata il 18.6.2020, in materia di autovelox, stabilisce come non sia sufficiente che il verbale attesti l’uso di uno strumento “debitamente omologato e revisionato”, ma è l’ente che effettua la rilevazione a dover dimostrare il “perdurante funzionamento” dell’apparecchiatura nell’accertamento della violazione nel tempo.

In altre parole spetta sempre all’amministrazione provare che l’autovelox è stato omologato e sottoposto alla verifica periodica in quanto fatto costitutivo della sua pretesa. Non basterà all’ente produrre in giudizio i soli documenti che attestano l’omologazione e la corretta installazione dell’apparecchio, con la conseguenza che, in caso, di mancata prova della verifica periodica, il verbale dovrà essere annullato.

La decisione ci si augura serva ad imporre alle amministrazioni accertatrici la certezza delle rilevazioni, troppo spesso dimenticata a discapito dei cittadini e a favore esclusivo delle casse degli enti.

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/06/23/illegittimo-il-verbale-per-eccesso-di-velocita-se-l-autovelox-e-stato-sottoposto-a-controlli-periodici

Legittimo l’utilizzo dell’agenzia investigativa per verificare l’insussistenza della malattia 150 150 Graziella Pascotto

Legittimo l’utilizzo dell’agenzia investigativa per verificare l’insussistenza della malattia

La Cassazione (ordinanza n. 11697 del 17.6.2020) ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato nei confronti del datore di lavoro che aveva assunto un investigatore privato per scoprire la veridicità della malattia, confermando così la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi di investigatori privati se serve per accertare un inadempimento contrattuale o disciplinare.

ll datore di lavoro, afferma la Suprema Corte, ha la facoltà di servirsi di un investigatore privato ogni volta che ha il sospetto che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito, anche quando l’illecito è in corso di esecuzione.

Sono possibili dunque appostamenti e pedinamenti al domicilio del dipendente e altri luoghi in cui si svolge la sua vita privata dato che l’investigazione serve a portare alla luce una condotta illecita, ad es. la truffa ai danni dell’Inps e dell’azienda.

Resta vietata l’attività investigativa per assumere informazioni personali e private del dipendente (orientamento sessuale o credo religioso), nel rispetto del diritto alla privacy.

https://www.studiocataldi.it/articoli/38904-cassazione-ok-all-investigatore-per-accertare-se-la-malattia-del-dipendente-e-vera.asp