Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti
Per la Corte di Cassazione (ord. 12241 del 23.6.2020), la separazione non è addebitabile alla moglie se l’abbandono della casa familiare si verifica in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata.
Il principio è stato già, più volte, espresso dalla Suprema Corte che pur confermando come l’abbandono volontario della casa familiare, di per sè costituisca violazione di un obbligo matrimoniale e dunque sia causa di addebito della separazione, ha chiarito che è sempre possibile provare – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Nel caso esaminato era da subito emerso che entrambi i coniugi, nella breve esperienza matrimoniale (la separazione di fatto era intervenuta molto presto) non avevano costruito un «rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione», cosicché la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola sola moglie.
€ 285,66 mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita, violando, così, il diritto al mantenimento che la Costituzione (art. 38) garantisce agli inabili.
È quanto si legge nel comunicato stampa diffuso ieri dalla Corte costituzionale, a seguito della camera di consiglio svoltasi il 23.6.2020, durante la quale è stata esaminata una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino.
ll caso che ha dato origine alla decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.
E’ invece l’importo di € 516,46, da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’art. 38 della L. 448/2011, che va assicurato agli invalidi civili totali, senza attendere il raggiungimento dei 60 anni, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a € 6.713,98.
La pronuncia non ha effetto retroattivo.
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200624123612.pdf
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9769 del 26.5.2020, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente, stabilendo che spedire per posta ordinaria un assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, nell’ipotesi di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.
Tale condotta, infatti, comporta l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Il comportamento del mittente concorre dunque con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
La sentenza è certamente di grande interesse per le Compagnie assicurative ancora abituate a spedire al beneficiario del risarcimento/indennizzo l’assegno non trasferibile a mezzo della posta ordinaria. Non sono poche infatti le azioni di rivalsa che le Compagnie avviano nei confronti delle Banche che hanno negoziato i titoli incassati abusivamente, poichè costrette ad eseguire un secondo pagamento nei confronti dei veri beneficiari.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11869 pubblicata il 18.6.2020, in materia di autovelox, stabilisce come non sia sufficiente che il verbale attesti l’uso di uno strumento “debitamente omologato e revisionato”, ma è l’ente che effettua la rilevazione a dover dimostrare il “perdurante funzionamento” dell’apparecchiatura nell’accertamento della violazione nel tempo.
In altre parole spetta sempre all’amministrazione provare che l’autovelox è stato omologato e sottoposto alla verifica periodica in quanto fatto costitutivo della sua pretesa. Non basterà all’ente produrre in giudizio i soli documenti che attestano l’omologazione e la corretta installazione dell’apparecchio, con la conseguenza che, in caso, di mancata prova della verifica periodica, il verbale dovrà essere annullato.
La decisione ci si augura serva ad imporre alle amministrazioni accertatrici la certezza delle rilevazioni, troppo spesso dimenticata a discapito dei cittadini e a favore esclusivo delle casse degli enti.
La Cassazione (ordinanza n. 11697 del 17.6.2020) ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato nei confronti del datore di lavoro che aveva assunto un investigatore privato per scoprire la veridicità della malattia, confermando così la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi di investigatori privati se serve per accertare un inadempimento contrattuale o disciplinare.
ll datore di lavoro, afferma la Suprema Corte, ha la facoltà di servirsi di un investigatore privato ogni volta che ha il sospetto che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito, anche quando l’illecito è in corso di esecuzione.
Sono possibili dunque appostamenti e pedinamenti al domicilio del dipendente e altri luoghi in cui si svolge la sua vita privata dato che l’investigazione serve a portare alla luce una condotta illecita, ad es. la truffa ai danni dell’Inps e dell’azienda.
Resta vietata l’attività investigativa per assumere informazioni personali e private del dipendente (orientamento sessuale o credo religioso), nel rispetto del diritto alla privacy.

