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Permesso ZTL: non si cede assieme all’auto 150 150 Graziella Pascotto

Permesso ZTL: non si cede assieme all’auto

Accadeva nello specifico che l’acquirente di un’autovettura usata continuasse ad utilizzare il permesso per accedere alla zona a traffico limitato della Capitale, poiché tale permesso era ancora apposto e collegato alla targa del mezzo, con validità residua quinquennale.

La Suprema Corte, tuttavia, con la recente ordinanza n. 5388 del 22.2.2019, ha chiarito che è errato considerare il permesso di accesso nella zona a traffico limitato collegato al veicolo e non alla persona. Il permesso per la Ztl infatti viene rilasciato non per il veicolo, ma per la persona che può avere necessità di entrare in una zona a traffico limitato per motivi di residenza o lavoro. È solo per praticità che il permesso Ztl viene collegato a una targa: le telecamere montate in prossimità dei varchi attivi riescono più facilmente a rilevare il veicolo piuttosto che il conducente.

Il fatto che la targa identifichi giuridicamente il veicolo dunque non significa che se l’auto viene trasferita, anche il permesso per accedere nella zona Ztl diventa automaticamente oggetto di cessione. A tal proposito, la Corte afferma la necessità da parte del Giudice di consultare di volta in volta la normativa comunale di riferimento che stabilisce il dispositivo di traffico per valutare se sussiste o meno la violazione contestata: alcuni Comuni potrebbero infatti prevedere diversamente.

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2019/02/22/cassazione-multe-ztl-permesso-non-si-cede-assieme-allauto_8ea06fde-2665-4185-a775-82660ff5e78d.html

Antitrust multa Ryanair e Wizz Air per la nuova policy sul bagaglio a mano 150 150 Graziella Pascotto

Antitrust multa Ryanair e Wizz Air per la nuova policy sul bagaglio a mano

La politica recentemente adottata da Ryanair e da Wizzair sui bagagli a mano è ingannevole nei confronti degli utenti rispetto al prezzo del biglietto. Lo ha stabilito l’Autorità Antitrust che ha multato le due compagnie, rispettivamente per 3 milioni e 1 milione di euro.

Si tratta della policy adottata a partire dal 1.11.2018 che consente ai passeggeri di portare in cabina gratuitamente solo una borsa piccola (borsetta da donna o zaino), da posizionare sotto il sedile, ma non più il trolley. Il trolley rigido piccolo in cabina può essere portato solo dai passeggeri che hanno acquistato un biglietto con imbarco prioritario, dunque pagando un supplemento. In tutti gli altri casi, invece, il bagaglio, anche trolley piccolo, va in stiva pagando un costo aggiuntivo, che cambia a seconda del momento dell’acquisto.

L’Antitrust ha ritenuto tale pratica illecita perché l’utente non è in grado di comprendere il prezzo complessivo nel momento in cui acquista un biglietto aereo e non può confrontare in modo univoco le offerte delle altre compagnie.

Le due Compagnie ora dovranno rimediare comunicando all’Autorità entro 60 giorni le misure per riparare alla pratica commerciale scorretta.

Il bagaglio a mano è un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Secondo quanto stabilito dalla normativa europea, chiarisce Agcm «i supplementi prevedibili ed inevitabili devono essere ricompresi nel prezzo del servizio base presentato sin dal primo contatto e, quindi, non possono essere separati da questo con la richiesta di somme ulteriori».

Ryanair e Wizzair hanno ora 60 giorni decorrenti dal 21.2.2019, data della multa, per comunicare quali misure vorranno adottare. Entro il 22 aprile, dunque, si saprà qualcosa di più preciso.

E’ molto probabile che per i passeggeri che finora hanno pagato il sovrapprezzo sarà corrisposto un rimborso nei tempi e nelle modalità che saranno definite dopo quella data. I passeggeri che hanno pagato il sovrapprezzo per il bagaglio pertanto dovranno conservare i biglietti e le ricevute di pagamento.

https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/trasporti/2019/02/21/news/ryanair_e_wizz_air_multate_dall_antitrust_il_bagaglio_a_mano_e_un_diritto_-219747110/

 

Diamanti, fallimento IDB: recupero delle pietre lasciate in custodia entro l’8.3.2019 150 150 Graziella Pascotto

Diamanti, fallimento IDB: recupero delle pietre lasciate in custodia entro l’8.3.2019

Con Sentenza n. 43 del 15.1.2019, il Tribunale di Milano, ha dichiarato il fallimento di Intermarket Diamond Business s.p.a. (I.D.B. s.p.a.), la società che vendeva diamanti negli sportelli di Unicredit e Banco BPM (ex Banco Popolare).
Il provvedimento in oggetto ha assegnato termine sino al 8.3.2019 per il deposito dell’ammissione allo stato passivo per i creditori e per i terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito, fissando l’udienza del 8.4.2019 per l’esame dello stesso.
Diversi cittadini, purtroppo, conservano i diamanti acquistati nella stessa società fallita Idb ed ora hanno termine sino all’8 marzo per chiederne la restituzione al curatore fallimentare. Se non si attiveranno entro il termine indicato perderanno i propri diamanti che saranno acquisiti dalla procedura fallimentare.


Per tutti i coinvolti che non abbiano ancora provveduto, e’ necessario chiedere subito al curatore del fallimento della società Idb di farsi restituire i diamanti, secondo le procedure previste dalla legge fallimentare.
I diamanti dei consumatori infatti non saranno registrati tra i beni sequestrati e quindi potranno essere recuperati ai sensi dell’art 87-bis L.F.
Gli investitori che invece hanno ritenuto di custodire diversamente i preziosi, possono valutare azioni per il rientro del capitale investito nei confronti delle banche.


Il fallimento di Idb s.p.a. rende ancora più evidenti i termini di responsabilità delle banche che, come aveva spiegato l’Autorità Antitrust nel suo provvedimento – fornivano “ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti”.
L’Antitrust, nell’ottobre 2017, aveva infatti multato per più di 15 milioni di euro due società venditrici di diamanti (Idb s.p.a. e Diamond Private Invesment) e quattro banche (Intesa San Paolo, Unicredit, Banco Bpm e Monte dei Paschi di Siena) che hanno venduto a prezzi gonfiati le loro pietre a ignari clienti, spacciandoli per investimenti sicuri e senza informare dei rischi reali e dell’impossibilità di rivendere i preziosi acquistati. Tale decisione è stata confermata dal Tar del Lazio nel novembre 2018.


Lo studio è a disposizione per tutelare coloro che devono ancora attivarsi per recuperare le pietre e i propri risparmi.

https://www.panorama.it/economia/soldi/diamanti-truffa-altroconsumo-investimenti-risparmio/

Foto dei figli online: la decisione del Tribunale di Mantova 150 150 Graziella Pascotto

Foto dei figli online: la decisione del Tribunale di Mantova

Dal 27.1.2019 i genitori che si rivolgono al Tribunale di Mantova per discutere la causa sull’affidamento dei figli minori sono tenuti ad accettare e firmare un impegno nel quale dichiarano di non pubblicare sui social, ed in particolare su Facebook, immagini che ritraggono i figli minori, e di provvedere alla cancellazione delle foto già caricate.

Si tratta di una decisione all’avanguardia in tema di tutela della reputazione digitale dei minori.

Pubblicare foto, video o qualsiasi altra immagine che ritrae i figli è una pratica diffusa, soprattutto tra le coppie più giovani. Tuttavia, troppo spesso, chi posta detto materiale sui social non si preoccupa minimamente delle ripercussioni future sui figli, i quali si trovano ad avere un’identità digitale senza esserne consapevoli.

Il pericolo è costituito dalla diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo aver notato le foto on line. Per non parlare poi del pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati.

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/famiglia/2019-01-31/addio-foto-figli-facebook-modello-tribunale-mantova-114755.php

 

Fideiussioni omnibus: nullità per violazione della normativa antitrust 150 150 Graziella Pascotto

Fideiussioni omnibus: nullità per violazione della normativa antitrust

Una sentenza particolarmente interessante che segna un ulteriore passo in avanti nell’accertamento dell’illecita condotta bancaria in tema di fideiussioni.

Il Tribunale di Padova riconosce essere esistente anche oggi nel 2019, la violazione della normativa antitrust.

La Banca d’Italia, infatti, con provvedimento n. 55/2005, all’esito dell’istruttoria svolta ai sensi degli artt. 2 e 14 della L. 287/1990 nei riguardi dell’ABI (l’associazione delle banche italiane), su parere conforme dell’AGCM, aveva dichiarato che “gli articoli 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.

Il Tribunale di Padova sottolinea la condotta generalizzata, di quasi tutte le banche che perseverano “frigido pacatoque animo”(con freddezza e pacatezza d’animo) “a fare applicazione di una serie di pattuizioni frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale”.

https://centroanomaliebancarie.it/wp-content/uploads/2019/02/756-Tribunale-di-Padova-29-gennaio-2019.pdf

Reato entrare nel profilo social del partner 150 150 Graziella Pascotto

Reato entrare nel profilo social del partner

La Corte di Cassazione (VI Sezione, sentenze n. 2905 e 2942 del 22.1.2019) ha sancito che l’accesso abusivo nel profilo social del partner si realizza anche se la persona offesa ne aveva comunicato all’imputato la password di accesso.

Nel primo caso veniva confermata la condanna nei confronti di un uomo per il reato di cui all’art. 615-ter c.p., da lui commesso tramite accesso al profilo FB della moglie utilizzando nome utente e password a lui noti.

La Corte afferma che il fatto che il ricorrente fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al social, per essere stata lei stessa a renderle note fornendo un’implicita autorizzazione all’accesso, non ne esclude comunque il carattere abusivo.

Nel secondo caso la Cassazione confermava la condanna per sostituzione di persona ex art. 494 c.p. pronunciandosi sul ricorso di un uomo che, oltre ad essersi introdotto abusivamente nel profilo FB e nell’email della sua ex, aveva modificato la password. In questo modo si era a lei sostituito fingendosi la titolare del profilo

https://www.studiocataldi.it/articoli/33322-cassazione-reato-entrare-nel-profilo-facebook-del-partner.asp

Reato segnalare posti di blocco e controlli di polizia sui gruppi WhattsApp 150 150 Graziella Pascotto

Reato segnalare posti di blocco e controlli di polizia sui gruppi WhattsApp

Dopo aver scoperto un gruppo Whatsapp creato per segnalare i posti di blocco, la Polizia di Agrigento ha denunciato gli autori del fatto per la violazione dell’art. 340 c.p. in quanto la condotta in esame comporta interruzione o turbativa di un pubblico servizio.

Comunicare in tempo reale ad un gruppo significativo di persone la posizione dei posti di blocco vanifica l’attività delle Forze dell’ordine e impedisce il corretto svolgimento delle loro funzioni.

L’art. 340 c.p. punisce chiunque interrompa o turbi la regolarità di un ufficio o servizio pubblico con la reclusione fino ad un anno. I capi, i promotori o gli organizzatori (nel caso di specie l’amministratore del gruppo Wp) rischiano la reclusione da 1 a 5 anni.

La pratica di lampeggiare i fari, invece, non integra una fattispecie di reato ma comporta una sanzione amministrativa: € 42 di multa e la decurtazione di 1 punto dalla patente.

In questo caso tutto è nato per il ritrovamento di uno smartphone, tuttavia è bene segnalare che il sequestro del cellulare è una pratica abituale, soprattutto tra i guidatori coinvolti in sinistri stradali.

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-01-21/segnalare-polizia-via-whatsapp-e-non-solo-ecco-cosa-si-rischia-164256.shtml?uuid=AEDwrJJH

 

Multa al semaforo: valida anche se il giallo dura poco 150 150 Graziella Pascotto

Multa al semaforo: valida anche se il giallo dura poco

La durata della luce gialla del semaforo, anche se risulta brevissima, non evita la multa all’automobilista che passa col rosso.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 567/19, depositata l’11 gennaio, fa il punto su una questione considerata fino ad oggi poco chiara e dichiara irrilevante la durata della luce gialla semaforica. I Giudici della Suprema Corte sottolineano infatti che quando l’automobilista si trova in corrispondenza della luce gialla “è tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all’arresto”. Ovviamente perché la multa risulti valida il semaforo deve funzionare correttamente ed esserne verificata l’omologazione.

Il Codice della strada, peraltro, non dispone nulla circa la durata delle segnalazioni semaforiche. Esiste tuttavia la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.07 secondo la quale il tempo minimo di durata della luce gialla non dovrebbe mai essere inferiore a tre secondi essendo questo, secondo studi tecnici (C.N.R. 2001) il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h.

https://www.studiocataldi.it/articoli/33221-cassazione-il-giallo-dura-poco-la-multa-non-e-esclusa.asp

 

La nuova convivenza fa venire meno il diritto all’assegno divorzile 150 150 Graziella Pascotto

La nuova convivenza fa venire meno il diritto all’assegno divorzile

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 406 depositata il 10.1.2019, si è pronunciata in materia di diritto all’assegno di divorzio quando uno degli ex coniugi instaura una nuova convivenza.

La Cassazione ha ribadito un principio già espresso in passato ovvero l’esclusione del beneficio dell’assegno divorzile quando l’ex coniuge si crea una nuova famiglia ed inizia una convivenza con un altro partner.

Con l’instaurazione di una nuova convivenza decade il diritto all’assegno, a prescindere da ogni valutazione circa il mantenimento dello stesso tenore di vita esistente durante il matrimonio.

La Corte sancisce che tale principio vale anche in caso di convivenza di fatto e di comprovate difficoltà economiche dell’ex coniuge beneficiario.

https://www.studiocataldi.it/articoli/33195-addio-definitivamente-all-assegno-di-divorzio-con-la-nuova-convivenza.asp

Violazioni del Codice della Strada: aumento degli importi delle sanzioni 150 150 Graziella Pascotto

Violazioni del Codice della Strada: aumento degli importi delle sanzioni

Dal 1.1.2019, per l’adeguamento con l’inflazione su base Istat, è aumentato del 2,2% l’importo della multa per coloro che commettono un’infrazione del Codice della Strada. L’aumento sarà di pochi euro per le sanzioni di basso valore: ad esempio, per chi parcheggia in divieto di sosta, si passa dai soliti 41€ a 42€, mentre per la circolazione nelle corsie destinate agli autobus e nelle ZTL si passa da 81€ a 83€. Le conseguenze saranno invece più tangibili sull’importo della multa per eccesso di velocità quando si supera di 40 km/h il limite: da 532€ a 544€. Per l’eccesso di velocità di 60 km/h, invece, dalla sanzione di 829€ si salirà a 847€. Incrementi più sostanziosi anche per chi guida e nel contempo utilizza il cellulare, o anche per chi circola senza revisione: nel primo caso dai 161€ si sale a 165€, mentre nel secondo dai 169€ ai 173€ Non ci saranno incrementi, invece, per le sanzioni penali previste per le violazioni del Codice della Strada: nessuna variazione, quindi, per le multe per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore al limite consentito.

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/08/codice-della-strada-aggiornati-gli-importi-delle-sanzioni-amministrative-pecuniarie