Diritto penale

Gratuito patrocinio per le vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori automatico e indipendente dal reddito 150 150 Graziella Pascotto

Gratuito patrocinio per le vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori automatico e indipendente dal reddito

La Corte costituzionale, con la prima sentenza del nuovo anno, consente alle vittime di reati come stalking, maltrattamenti in famiglia e stupro, di poter essere assistite gratuitamente durante il processo. A prescindere dalla discriminante del reddito.
La Corte ha valorizzato la vulnerabilità delle vittime dei reati sessuali oltre che l’esigenza di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati fornendo proprio un supporto per incoraggiarle a denunciare, favorendone l’emersione e l’accertamento.
Per tali ragioni non rinviene alcuna illegittimità costituzionale nel patrocinio a spese dello Stato per coloro che abbiano subito reati sessuali, nessuna irragionevolezza, né violazioni del principio di parità di trattamento.
Autocertificazione covid: dichiarare mere intenzioni non integra il falso ex art. 483 c.p. 150 150 Graziella Pascotto

Autocertificazione covid: dichiarare mere intenzioni non integra il falso ex art. 483 c.p.

Con la sentenza n. 1940 del 16.11.2020, il Gip di Milano si è pronunciato in merito alla configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione ad un’ipotesi di falsità in autodichiarazione per spostamenti in deroga alla vigente normativa anti-covid.
Una persona, trovata al di fuori della propria abitazione, aveva dichiarato ai Carabinieri di essere diretta da un collega per ritirare dei pezzi di ricambio di una caldaia. In seguito agli accertamenti la circostanza si rivelava non vera.
Il GIP tuttavia ha pronunciato l’assoluzione escludendo che tale falsità integri gli estremi del delitto di falso, in quanto l’art. 483 c.p. incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. Al contrario le dichiarazioni che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi sarebbero estranee all’art. 483 c.p.
Per il GIP pertanto dichiarare delle intenzioni future non integra l’elemento “fatti” dell’art. 483 c.p. che, invece, è riferito solamente a circostanze già accadute.
Sfottò ironici sui social: è stalking? 150 150 Graziella Pascotto

Sfottò ironici sui social: è stalking?

La pubblicazione di post irridenti su un profilo Facebook pubblico non integra il reato di stalking. Lo ha stabilito la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 34512 del 3.12.2020 rilevando che per integrare il reato di atti persecutori deve scattare quello stato d’ansia ingenerato da comunicazioni invasive della sfera privata quali sono, invece, gli sms telefonici o i messaggi di Whatsapp indirizzati direttamente alla “vittima”.
Nel caso specifico il profilo pubblico creato dall’imputato assolto ridicolizzava il comportamento dei proprietari dell’appartamento che lui deteneva in locazione. Il profilo faceva in modo ironico rilevare come i proprietari pur essendo evasori fiscali per avergli affittato la casa in nero avevano poi comportamenti moralistici come quelli di tutela attiva per la salute degli animali. I post pubblicati dall’imputato sul profilo pubblico facevano sì che i propri locatari potessero leggerli solo per scelta volontaria. Inoltre, le loro generalità non venivano esplicitate anche se erano individuabili. Il tono sfottente dei post era comunque ascrivibile al legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, in particolare nella specie del diritto di critica.

https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/12/16/stalking-via-facebook-escluso-se-i-post-sono-pubblicati-su-una-pagina-pubblica

Bambina si slaccia la cintura di sicurezza: omicidio colposo del conducente 150 150 Graziella Pascotto

Bambina si slaccia la cintura di sicurezza: omicidio colposo del conducente

Nel caso di specie l’imputato è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di una bambina di sei anni che, seduta sul sedile posteriore della sua autovettura, era stata sbalzata fuori dall’abitacolo a seguito dell’urto, determinato da un tamponamento da parte di altro veicolo. Al conducente era in particolare contestato, ai sensi dell’art. 172 C.d.S., di non avere assicurato la bambina al sedile posteriore del veicolo che conduceva, a mezzo di specifiche dotazioni di ritenuta che evitassero, in caso di sinistro, che il passeggero potesse urtare contro parti rigide del mezzo o essere sbalzato al di fuori dello stesso. A nulla sono valse le difese dell’imputato dirette a escludere il nesso causale fra condotta del conducente ed evento: egli asseriva che il fatto fosse riconducibile esclusivamente alla condotta della bambina, la quale, assicurata dal conducente al sedile posteriore del veicolo, aveva slacciato le cinture di sicurezza nel corso del trasporto. L’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele imposte dalla legge permane, infatti, in termini di vigilanza, nel corso dell’intero tragitto (Cass. Pen. n. 32864 del 24.11.2020)

https://www.studiocataldi.it/articoli/40381-bambina-si-slaccia-la-cintura-omicidio-colposo-per-il-conducente.asp

Violazione di domicilio: il consenso di uno degli inquilini vale per tutti gli altri? 150 150 Graziella Pascotto

Violazione di domicilio: il consenso di uno degli inquilini vale per tutti gli altri?

In tema di reati contro la libertà individuale, quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza (Cass. pen., Sez. V, sentenza 9.11.2020, n. 31276).

https://www.laleggepertutti.it/442317_entrare-nella-camera-da-letto-altrui-cosa-si-rischia

Abuso dei mezzi di correzione a scuola: le dichiarazioni dei minori sono inattendibili? 150 150 Graziella Pascotto

Abuso dei mezzi di correzione a scuola: le dichiarazioni dei minori sono inattendibili?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 30221 del 30.10.2020) si è occupata di un caso di abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p. già deciso dalla Corte d’Appello di Venezia.
Ha in particolare focalizzato l’attenzione sulla prova dei fatti addebitati all’insegnante di scuola materna evidenziando come le testimonianze dei minori che hanno subito o solamente assistito ai
maltrattamenti sono sufficienti a condannare per abusi l’insegnante brusco e violento, se il loro racconto appaia genuino e veritiero.
Ugualmente, le dichiarazioni dei genitori dei minori che descrivono i disagi dei figli (stati di ansia, regressioni di comportamento,
aggressività e rifiuto di andare a scuola).
Anche i colleghi del responsabile possono testimoniare l’incapacità dell’imputato di gestire la classe e i bambini più vivaci, con conseguente ricorso a maltrattamenti.
Nel caso concreto tuttavia maggior rilevo hanno avuto proprio le dichiarazioni degli stessi alunni che hanno raccontato di condotte violente riservate ad altri bambini e non a loro, o replicato
spontaneamente i gesti dell’insegnante e riferito particolari che attribuivano attendibilità al narrato, trattandosi di specificità che non potevano essere state indotte.
Ricette mediche: ipotesi di falso ideologico 150 150 Graziella Pascotto

Ricette mediche: ipotesi di falso ideologico

La Corte di Cassazione (19.10.2020 n. 28847) relativamente alle ricette su carta bianca (in cui il medico aveva prescritto un farmaco senza dare atto di uno stato patologico) ha affermato tali documenti conservano intatta la loro valenza certificativa – su cui, quindi, può innestarsi il reato di falso ideologico ex art. 481 c.p. – nella misura in cui il medico attesta, attraverso la prescrizione, che l’assistito ha diritto a quella specifica prestazione o a quel determinato farmaco, a prescindere, quindi, dalla peculiare modalità con cui l’accertamento medico è stato effettuato, il quale resta, in questa tipologia di documenti, in un certo senso sullo sfondo, nella misura in cui non è richiesta una specifica tipologia di verifica da parte del medico, che non deve essere neanche attestata. Ciò che rileva infatti, per la S.C., è l’attestazione che l’assistito rientri nella categoria dei soggetti aventi diritto alla specifica prestazione farmacologica.

https://www.ilsole24ore.com/art/stop-cassazione-ricette-mediche-comodo-solo-dati-clinici-constatati-ADy5q1w

E’ frode in commercio la vendita di mascherine prive del marchio CE? 150 150 Graziella Pascotto

E’ frode in commercio la vendita di mascherine prive del marchio CE?

Solo le mascherine chirurgiche e quelle vendute come presidi medici, qualora sprovviste del marchio CE possono dar luogo alla truffa in commercio ex art. 515 c.p.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 29758 del 26.10.2020) ha accolto il ricorso di due imprenditori contro il sequestro di un grosso numero di mascherine affermando che non corrisponde al vero che “la cessione di qualsivoglia tipologia di mascherine da apporre di fronte al viso al fine di evitare la emissione di particelle di saliva nell’atto del respirare e del parlare o comunque di schermare gli organi periferici della respirazione”, laddove prive della certificazione di regolarità della normativa anti Covid-19, integri la violazione dell’art. 515 c.p.. Tale norma infatti sanziona penalmente la cessione di beni “laddove questi siano diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto ai beni dichiarati o pattuiti”.
Nel caso specifico non vi era alcuna evidenza che le mascherine fossero state vendute come “presidi medici ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, unica condizione questa che, imponendo le certificazioni sarebbe stata necessaria e idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato”. Del resto, conclude la Cassazione, elemento non trascurabile è che il sequestro è avvenuto in un negozio di ferramenta e non presso una farmacia.
Legittima difesa domiciliare: operatività della scriminante 150 150 Graziella Pascotto

Legittima difesa domiciliare: operatività della scriminante

Parliamo del noto fatto di cronaca: due malviventi si introducevano in un negozio di abbigliamento e il proprietario, svegliato dall’allarme mentre era nella sua abitazione al piano superiore, scendeva in strada e sparava, con pistola regolarmente detenuta, alcuni colpi prima contro la vettura dei malviventi e poi al ladro che usciva dal negozio.
La Cassazione (21.7.2020 n. 21794) nel confermare le sentenze di merito e la condanna del commerciante evidenzia come la riforma del 2019 e la modifica dell’art. 52 comma 4 c.p. non consentono un’indiscriminata reazione contro chi si introduca o si intrattenga, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, nella dimora altrui o nei luoghi ad essa equiparati, atteso che l’ambito di applicazione, per espressa previsione normativa, è limitato alle situazioni in cui vi siano modalità intrusive connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi, tali da essere percepite dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, sempre che però sussista la necessità e l’inevitabilità della condotta reattiva.
Nel caso concreto l’imputato era in un luogo diverso da quello in cui si stava consumando il furto e volontariamente, armatosi, era sceso in strada assumendo un atteggiamento aggressivo culminato nell’esplosione di plurimi colpi alla persona del ladro.
Guida in stato di ebbrezza estinta per lavori di pubblica utilità e casellario 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza estinta per lavori di pubblica utilità e casellario

La Corte Costituzionale, con la sentenza 30.7.2020 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la mancata previsione della non menzione, nei certificati del casellario chiesti dall’interessato, dei provvedimenti concernenti la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicabile in caso di condanna per le contravvenzioni di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 C.d.S., e, più in particolare, della sentenza che dispone tale sanzione e del successivo provvedimento che dichiara estinto il reato in caso di «svolgimento positivo» del lavoro di pubblica utilità.
L’estinzione del reato per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, testimonia infatti il percorso rieducativo compiuto dal condannato e menzionare nei certificati del casellario richiesti dall’interessato la vicenda processuale ormai definita “contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto”.