Diritto penale
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Bambina si slaccia la cintura di sicurezza: omicidio colposo del conducente
Nel caso di specie l’imputato è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di una bambina di sei anni che, seduta sul sedile posteriore della sua autovettura, era stata sbalzata fuori dall’abitacolo a seguito dell’urto, determinato da un tamponamento da parte di altro veicolo. Al conducente era in particolare contestato, ai sensi dell’art. 172 C.d.S., di non avere assicurato la bambina al sedile posteriore del veicolo che conduceva, a mezzo di specifiche dotazioni di ritenuta che evitassero, in caso di sinistro, che il passeggero potesse urtare contro parti rigide del mezzo o essere sbalzato al di fuori dello stesso. A nulla sono valse le difese dell’imputato dirette a escludere il nesso causale fra condotta del conducente ed evento: egli asseriva che il fatto fosse riconducibile esclusivamente alla condotta della bambina, la quale, assicurata dal conducente al sedile posteriore del veicolo, aveva slacciato le cinture di sicurezza nel corso del trasporto. L’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele imposte dalla legge permane, infatti, in termini di vigilanza, nel corso dell’intero tragitto (Cass. Pen. n. 32864 del 24.11.2020)
Violazione di domicilio: il consenso di uno degli inquilini vale per tutti gli altri?
In tema di reati contro la libertà individuale, quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza (Cass. pen., Sez. V, sentenza 9.11.2020, n. 31276).
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Ricette mediche: ipotesi di falso ideologico
La Corte di Cassazione (19.10.2020 n. 28847) relativamente alle ricette su carta bianca (in cui il medico aveva prescritto un farmaco senza dare atto di uno stato patologico) ha affermato tali documenti conservano intatta la loro valenza certificativa – su cui, quindi, può innestarsi il reato di falso ideologico ex art. 481 c.p. – nella misura in cui il medico attesta, attraverso la prescrizione, che l’assistito ha diritto a quella specifica prestazione o a quel determinato farmaco, a prescindere, quindi, dalla peculiare modalità con cui l’accertamento medico è stato effettuato, il quale resta, in questa tipologia di documenti, in un certo senso sullo sfondo, nella misura in cui non è richiesta una specifica tipologia di verifica da parte del medico, che non deve essere neanche attestata. Ciò che rileva infatti, per la S.C., è l’attestazione che l’assistito rientri nella categoria dei soggetti aventi diritto alla specifica prestazione farmacologica.

