Legittima difesa domiciliare: operatività della scriminante 150 150 Graziella Pascotto

Legittima difesa domiciliare: operatività della scriminante

Parliamo del noto fatto di cronaca: due malviventi si introducevano in un negozio di abbigliamento e il proprietario, svegliato dall’allarme mentre era nella sua abitazione al piano superiore, scendeva in strada e sparava, con pistola regolarmente detenuta, alcuni colpi prima contro la vettura dei malviventi e poi al ladro che usciva dal negozio.
La Cassazione (21.7.2020 n. 21794) nel confermare le sentenze di merito e la condanna del commerciante evidenzia come la riforma del 2019 e la modifica dell’art. 52 comma 4 c.p. non consentono un’indiscriminata reazione contro chi si introduca o si intrattenga, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, nella dimora altrui o nei luoghi ad essa equiparati, atteso che l’ambito di applicazione, per espressa previsione normativa, è limitato alle situazioni in cui vi siano modalità intrusive connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi, tali da essere percepite dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, sempre che però sussista la necessità e l’inevitabilità della condotta reattiva.
Nel caso concreto l’imputato era in un luogo diverso da quello in cui si stava consumando il furto e volontariamente, armatosi, era sceso in strada assumendo un atteggiamento aggressivo culminato nell’esplosione di plurimi colpi alla persona del ladro.

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