Sfottò ironici sui social: è stalking?
La pubblicazione di post irridenti su un profilo Facebook pubblico non integra il reato di stalking. Lo ha stabilito la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 34512 del 3.12.2020 rilevando che per integrare il reato di atti persecutori deve scattare quello stato d’ansia ingenerato da comunicazioni invasive della sfera privata quali sono, invece, gli sms telefonici o i messaggi di Whatsapp indirizzati direttamente alla “vittima”.
Nel caso specifico il profilo pubblico creato dall’imputato assolto ridicolizzava il comportamento dei proprietari dell’appartamento che lui deteneva in locazione. Il profilo faceva in modo ironico rilevare come i proprietari pur essendo evasori fiscali per avergli affittato la casa in nero avevano poi comportamenti moralistici come quelli di tutela attiva per la salute degli animali. I post pubblicati dall’imputato sul profilo pubblico facevano sì che i propri locatari potessero leggerli solo per scelta volontaria. Inoltre, le loro generalità non venivano esplicitate anche se erano individuabili. Il tono sfottente dei post era comunque ascrivibile al legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, in particolare nella specie del diritto di critica.
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