Diritto penale

Furto di abbigliamento munito di antitaccheggio 150 150 Graziella Pascotto

Furto di abbigliamento munito di antitaccheggio

Accolta la tesi proposta dal difensore dell’uomo sotto processo: il reato non è stato consumato. Decisivo il controllo esercitato dal proprietario del negozio attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce.
E’ il caso di un ladro fermato dopo le casse, quasi all’uscita del negozio, con 16 capi d’abbigliamento inseriti in una busta schermata, grazie all’allarme sonoro delle cosiddette barriere antitaccheggio. Impossibile, di conseguenza, parlare di furto consumato, ma solo di furto tentato.
L’autonoma, piena ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente è infatti esclusa laddove vi sia una vigilanza attuale ed immanente o un intervento degli addetti alla vigilanza, a difesa della detenzione del bene appreso e non ancora fuoriuscito dalla sfera di controllo dell’offeso. Lo ha confermato la Corte di Cassazione (sentenza n. 15481 del 23.4.2021).
È furto tentato o consumato impossessarsi di merce munita di placche antitaccheggio?
La c.d. truffa dello specchietto: aggravata se la vittima è un anziano 150 150 Graziella Pascotto

La c.d. truffa dello specchietto: aggravata se la vittima è un anziano

La Cassazione (sentenza 2.4.2021 n. 12801) pronunciandosi su un ricorso proposto contro il provvedimento applicativo della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di un uomo, indagato per il reato di truffa aggravata dalla “minorata difesa” in quanto commessa ai danni di un ultraottantenne, facendogli credere di aver prodotto un danno alla sua autovettura, così inducendolo a pagare somme di denaro a titolo di risarcimento, ha ribadito il principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l’età avanzata della vittima è rilevante. Al giudice viene, in altre parole, imposto di verificare, quando il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità.

Roccasecca, truffa dello specchietto. Finge incidente e chiede 50 euro

https://www.studiocataldi.it/articoli/41610-truffa-dello-specchietto-aggravata-se-in-danno-di-un-anziano.asp

Ergastolo ostativo incompatibile con la funzione rieducativa della pena 150 150 Graziella Pascotto

Ergastolo ostativo incompatibile con la funzione rieducativa della pena

Ieri 15.4.2021 l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha diramato un comunicato nel quale si precisa che la Corte ha rilevato come la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo
ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro.
Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione e con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata.
La Corte ha perciò stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi.
Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità del fatto 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità del fatto

Anche per il reato di guida in stato di ebbrezza può ritenersi sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, dovendo il giudice, per decidere sul punto, valutare in primo luogo il tasso alcolemico riscontrato e la gravità delle conseguenze derivanti dalla conduzione del veicolo in condizioni di ubriachezza. Non devono poi ricorrere condizioni ostative alla concessione del beneficio ed in particolare, proprio con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, l’abitualità della condotta (sentenze 29.3.2021 n. 11655 e 11699).
Nella prima sentenza la Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la circostanza che si fosse in presenza di un precedente di modesta entità e risalente nel tempo nonché l’assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell’imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia minima, la non abitualità della condotta.
Nella seconda decisione al contrario si è ritenuta corretta la scelta del giudice di merito di non ritenere applicabile l’art. 131 bis c.p. per la presenza di tre ragioni nell’insieme ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: l’elevato tasso alcoolico; le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale; l’entità del pericolo provocato agli utenti della strada.
Debiti con il fisco: sottrazione fraudolenta per chi svende la casa 150 150 Graziella Pascotto

Debiti con il fisco: sottrazione fraudolenta per chi svende la casa

E’ il caso di un soggetto condannato dalla Corte d’appello di Trieste per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, poiché al fine di sottrarsi al pagamento di imposte e relative sanzioni amministrative per oltre € 50.000,00, ha alienato simulatamente o comunque in modo fraudolento, un immobile alla sua convivente, per un prezzo notevolmente inferiore sia a quello corrisposto per l’acquisito sia a quello di successiva rivendita.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 10763 del 19.3.2021) nel ritenere inammissibile il ricorso del soggetto, ha affermato che deve ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a € 50.000,00. Quanto alla necessaria consapevolezza dell’esistenza del debito nei confronti dell’Erario, la persona in questione, due mesi prima della vendita, era stata convocata dall’Agenzia delle Entrate ed era stato redatto un verbale in contraddittorio.
Covid-19 e mancato rispetto delle misure di contenimento: depenalizzazione e trasformazione in illecito amministrativo 150 150 Graziella Pascotto

Covid-19 e mancato rispetto delle misure di contenimento: depenalizzazione e trasformazione in illecito amministrativo

ll mancato rispetto delle misure di contenimento anti covid-19 non è più reato, ma solo illecito amministrativo anche per le condotte anteriori l’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 in forza della retroattività della norma più favorevole ex art. 2 c.p.
La Cassazione (sentenza n. 7988 del 1.3.2021) ha sottolineato che l’art. 3 comma 4 D.L. 23.2.2020 n. 6 che qualificava reato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, è stata sostituita dall’art. 4 comma 1 D.L. 25.3.2020 n. 19.
Tale norma punisce il mancato rispetto delle misure anti-Covid con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra € 400 e € 3.000. Inoltre, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Caccia: vigilanza e accertamenti da parte delle guardie ENPA 150 150 Graziella Pascotto

Caccia: vigilanza e accertamenti da parte delle guardie ENPA

Le guardie zoofile dell’ENPA possono vigilare e accertare le violazioni in materia di caccia
In tema di caccia, alle guardie zoofile dell’E.n.p.a., alla luce della L. n. 189 del 2004, art. 6 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica. Tuttavia, le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nella L. n. 157 del 1992, art. 28, commi 1 e 5, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”, e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti (Cassazione penale, sezione III, sentenza 17 febbraio 2021, n. 6146).
Sottrarre il cellulare al coniuge è rapina 150 150 Graziella Pascotto

Sottrarre il cellulare al coniuge è rapina

Commette reato di rapina chi sottrae con la forza lo smartphone altrui.

A dirlo è la Cassazione (sentenza n. 8821 del 4.3.2021).

È irrilevante, secondo i giudici, il fatto che l’autore della condotta violenta agisca con l’intento di individuare le tracce di una presunta relazione del partner. Questo perché tanto il matrimonio quanto anche la semplice convivenza non possono comportare una limitazione al diritto di riservatezza del singolo.

https://www.puntodidiritto.it/condanna-per-marito-sottrae-smartphone-moglie-per-cercare-prove-eventuale-infedelta/

Picchiare i figli a scopo educativo è reato? 150 150 Graziella Pascotto

Picchiare i figli a scopo educativo è reato?

La Cassazione (sentenza del 25.2.2021 n. 7518) ha ribadito la gravità del ricorso alla violenza come forma di correzione e di educazione dei figli.
Il Codice penale punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina «in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia» Tuttavia, secondo la Cassazione, quando i genitori prospettano e usano ripetutamente violenza nei confronti dei figli come metodo correttivo, si configura il reato più grave dei maltrattamenti in famiglia.
E’ il caso di genitori che utilizzavano sistematicamente violenza nei confronti delle figlie (percosse e vessazioni). Entrambi i genitori sono stati condannati per il loro comportamento, tenuto in un contesto di grave disagio sociale.
Insulti frequenti al coniuge integrano il reato di maltrattamenti in famiglia 150 150 Graziella Pascotto

Insulti frequenti al coniuge integrano il reato di maltrattamenti in famiglia

La Corte di Cassazione (sentenza n. 34351 del 8.12.20) ha deciso il caso di un uomo che abitualmente apostrofava la moglie con espressioni come “brutta”, “scrofa”, “sei grassa”, “dovrei cambiare le porte perché non ci passi più”. Secondo la Cassazione, insulti, parolacce ed espressioni volgari sono forme di maltrattamento a tutti gli effetti.
Pertanto chi insulta il coniuge commette il reato di cui all’art. 572 c.p. di maltrattamenti in famiglia, che può estendersi ai familiari e a tutti i conviventi.
Per integrare il reato non serve che gli insulti e le parolacce siano ripetuti per un lungo periodo: bastano anche pochi episodi a ledere l’integrità morale della vittima e ad arrecargli una sofferenza.