Furto di abbigliamento munito di antitaccheggio
Accolta la tesi proposta dal difensore dell’uomo sotto processo: il reato non è stato consumato. Decisivo il controllo esercitato dal proprietario del negozio attraverso apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce.
E’ il caso di un ladro fermato dopo le casse, quasi all’uscita del negozio, con 16 capi d’abbigliamento inseriti in una busta schermata, grazie all’allarme sonoro delle cosiddette barriere antitaccheggio. Impossibile, di conseguenza, parlare di furto consumato, ma solo di furto tentato.
L’autonoma, piena ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente è infatti esclusa laddove vi sia una vigilanza attuale ed immanente o un intervento degli addetti alla vigilanza, a difesa della detenzione del bene appreso e non ancora fuoriuscito dalla sfera di controllo dell’offeso. Lo ha confermato la Corte di Cassazione (sentenza n. 15481 del 23.4.2021).

- Postato in:
- Diritto penale
- News


Lascia una risposta