Ergastolo ostativo incompatibile con la funzione rieducativa della pena 150 150 Graziella Pascotto

Ergastolo ostativo incompatibile con la funzione rieducativa della pena

Ieri 15.4.2021 l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha diramato un comunicato nel quale si precisa che la Corte ha rilevato come la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo
ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro.
Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione e con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata.
La Corte ha perciò stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi.

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