Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità del fatto
Anche per il reato di guida in stato di ebbrezza può ritenersi sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, dovendo il giudice, per decidere sul punto, valutare in primo luogo il tasso alcolemico riscontrato e la gravità delle conseguenze derivanti dalla conduzione del veicolo in condizioni di ubriachezza. Non devono poi ricorrere condizioni ostative alla concessione del beneficio ed in particolare, proprio con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, l’abitualità della condotta (sentenze 29.3.2021 n. 11655 e 11699).
Nella prima sentenza la Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la circostanza che si fosse in presenza di un precedente di modesta entità e risalente nel tempo nonché l’assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell’imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia minima, la non abitualità della condotta.
Nella seconda decisione al contrario si è ritenuta corretta la scelta del giudice di merito di non ritenere applicabile l’art. 131 bis c.p. per la presenza di tre ragioni nell’insieme ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: l’elevato tasso alcoolico; le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale; l’entità del pericolo provocato agli utenti della strada.


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