Debiti con il fisco: sottrazione fraudolenta per chi svende la casa
E’ il caso di un soggetto condannato dalla Corte d’appello di Trieste per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, poiché al fine di sottrarsi al pagamento di imposte e relative sanzioni amministrative per oltre € 50.000,00, ha alienato simulatamente o comunque in modo fraudolento, un immobile alla sua convivente, per un prezzo notevolmente inferiore sia a quello corrisposto per l’acquisito sia a quello di successiva rivendita.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 10763 del 19.3.2021) nel ritenere inammissibile il ricorso del soggetto, ha affermato che deve ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a € 50.000,00. Quanto alla necessaria consapevolezza dell’esistenza del debito nei confronti dell’Erario, la persona in questione, due mesi prima della vendita, era stata convocata dall’Agenzia delle Entrate ed era stato redatto un verbale in contraddittorio.
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