Guida in stato di ebbrezza: quando è possibile rifiutare l’alcoltest in ambito sanitario?
E’ il caso di un uomo condannato per i reati di cui agli artt. 186 c. 7 e 187 c. 8 c.d.s., per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica e all’uso di sostanze stupefacenti. Con ricorso per Cassazione il conducente lamentava che il rifiuto è penalmente rilevante solo qualora si collochi nell’ambito di un sinistro stradale e l’imputato sia sottoposto a cure mediche.
L’art. 186, c. 5 c.d.s. prevede infatti la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie espressamente indicate esclusivamente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Si tratta di due presupposti tassativi e che devono sussistere congiuntamente.
Nel caso di specie, sebbene ricorresse la prima delle condizioni, ovvero la sussistenza di un sinistro stradale, non ricorreva la seconda, in quanto il ricorrente non aveva necessità di essere sottoposto a cure mediche, con la conseguenza che la richiesta effettuata dagli agenti operanti era del tutto illegittima e il rifiuto penalmente irrilevante (Cassazione Penale, sentenza 29.7.2024, n. 30811).



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