“Fine vita”: ribaditi – e precisati – i requisiti per l’accesso al suicidio assistito 150 150 Graziella Pascotto

“Fine vita”: ribaditi – e precisati – i requisiti per l’accesso al suicidio assistito

Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242/2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti: irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 18.7.2024 nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.

Il caso origina da un procedimento penale contro 3 persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera. Il GIP ha rilevato che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, ma non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza n. 242/2019. Il GIP, a questo punto, ha chiesto alla Corte di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte Costituzionale ha sancito che la sentenza del 2019 non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita ma, alla luce della L. 219/2017, ha riconosciuto il diritto di rifiutare un trattamento di sostegno vitale. Rientrano tra i trattamenti di sostegno vitale anche procedure meno invasive (come l’evacuazione manuale o l’aspirazione del muco).

Resta, dunque, compito del servizio sanitario nazionale verificare l’esistenza delle condizioni per il suicidio assistito già stabilite dalla sentenza del 2019.

La Corte ha ribadito l’importanza di bilanciare il diritto all’autodeterminazione con il dovere di tutela della vita umana. sottolineando che il compito di individuare il punto di equilibrio più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione e il dovere di tutela della vita umana spetta prioritariamente al legislatore, che tuttavia allo stato non pare in grado di affrontare finalmente questo tema così delicato.

https://www.altalex.com/documents/2024/07/22/fine-vita-ribaditi-precisati-requisiti-accesso-suicidio-assistito

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