È reato affidare i migranti ai guardiacoste di Tripoli
La Corte di Cassazione (sentenza n. 4557 del 1.2.2024) ha confermato la condanna del comandante della nave mercantile italiana ASSO28, di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche, a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (art. 1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti da un presunto ufficiale di dogana libico; conferma inoltre che la Libia non è un porto sicuro e che lo sbarco sulle sue coste delle persone soccorse in mare è illegittimo. Esclude la scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. per la quale è necessario che l’ordine sia legittimo. Nel caso concreto è stato escluso che il presunto ufficiale libico potesse considerarsi autorità preposta ad impartire ordini legittimi.

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