Diritto civile

Divorzio: si può conservare il cognome dell’ex marito? 150 150 Graziella Pascotto

Divorzio: si può conservare il cognome dell’ex marito?

La legge disciplina, all’art. 143 bis c.c., che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.
Ma cosa succede in caso di divorzio, in mancanza di espressa disciplina legislativa?

Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza 3454 del 12.2.2020) facendo chiarezza sulla questione del doppio cognome in caso di scioglimento del rapporto coniugale.

Ebbene, per i supremi giudici, con la sentenza di divorzio la moglie perde il doppio cognome e pertanto il diritto a usufruirne pubblicamente per darsi importanza o per vedersi riconosciuta un’alea di notorietà che non esiste più. La Corte di Cassazione è giunta a tale decisione esaminando il ricorso proposto da una donna che non voleva in nessun modo rinunciare all’utilizzo del cognome del ex marito noto avvocato e politico, anche dopo la fine del rapporto.

In sostanza, solo circostanze eccezionali possono consentire l’autorizzazione del Giudice all’utilizzo del cognome del marito una volta chiuso il matrimonio, e nella vicenda, osservano i Giudici, «nessun interesse davvero meritevole di tutela è stato allegato dalla donna al mantenimento del cognome maritale unitamente al proprio», essendosi ella limitata a puntare sulla “conservazione della notorietà derivatale dall’ex marito nelle frequentazioni sociali», ossia «tra quelle stesse persone che non possono ignorare le vicende della coppia”.

https://www.studiocataldi.it/articoli/37382-divorzio-no-al-cognome-del-marito-solo-perche-noto.asp

Tribunale di Venezia: affido condiviso con alternanza dei genitori nella casa familiare 150 150 Graziella Pascotto

Tribunale di Venezia: affido condiviso con alternanza dei genitori nella casa familiare

Sono sempre più frequenti i casi in cui i genitori separati si alternano nella casa coniugale. Anziché ridurre i propri figli a un pacco postale, alcune coppie di genitori separati preferiscono fare i “pendolari” lasciando la prole nella casa in cui la famiglia si è costituita.
Tale situazione, tuttavia, laddove non condivisa tra i genitori, ma imposta all’esito del giudizio rischia di causare non poche difficoltà.

Affinché funzioni, infatti, è necessario che i genitori siano poco conflittuali e molto collaborativi, non soltanto nella gestione dei figli, ma anche nella gestione della casa. Bisogna infatti evitare che uno assuma tutte le incombenze domestiche e l’altro faccia l’ospite, perché una situazione di questo tipo creerebbe conflitto e i figli ne resterebbero vittime.

Entrambi i genitori, inoltre, dovranno assicurare durante il periodo di convivenza, la continuità di rapporto dei figli con l’altro genitore, ma anche lasciare prontamente l’abitazione familiare perché l’altro subentri al termine del tempo di propria spettanza.

E’ necessario poi che ciascun genitore disponga di una soluzione abitativa alternativa in cui trasferirsi nei periodi di non permanenza nella casa familiare.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/divorzio_separazione_sentenza_casa_resta_ai_figli-5047143.html

Immissioni sonore: pur rispettose dei limiti di tollerabilità non sono sempre lecite 150 150 Graziella Pascotto

Immissioni sonore: pur rispettose dei limiti di tollerabilità non sono sempre lecite

Si tratta del caso di un’attività commerciale che si era vista condannare, in primo grado, al compimento di una serie di adempimenti volti a cessare le immissioni acustiche provenienti dalla stessa e lamentate dal ricorrente, nonché ad intercludere qualsiasi forma di accesso all’area scoperta ai propri avventori a partire dalle ore 24.

Tali interventi avevano riportato le immissioni al di sotto dei limiti stabiliti ex lege, tuttavia, secondo la Suprema Corte, la circostanza non determina automaticamente la liceità delle immissioni, in quanto il giudizio sulla loro tollerabilità deve essere formulato sulla base dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c.

In altre parole si deve tener conto della situazione ambientale, variabile in base alla località in cui ci si trova, in relazione anche alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, e non può prescindere dal rumore di fondo, costituito dal complesso di suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, sui quali vanno ad aggiungersi quelli denunciati come immissioni abnormi, rendendo così necessario un giudizio comparativo.

Le deposizioni testimoniali avevano confermato l’intollerabilità delle immissioni provenienti dal locale del ricorrente anche successivamente agli accorgimenti adottati dallo stesso.

https://www.puntodidiritto.it/immissioni-sonore-rispetto-limiti-tollerabilita/

E’ in vigore la banca dati dei biotestamenti 150 150 Graziella Pascotto

E’ in vigore la banca dati dei biotestamenti

E’ in vigore dal 1 febbraio il Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), pubblicato in G.U. lo scorso 17.1 con il Decreto 10.12.2019 n.168, che ha dato piena attuazione alla Legge sul Testamento Biologico.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può manifestare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto rispetto a accertamenti diagnostici, op­zioni terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

La Banca dati destinata alla registrazione delle Dat, verrà alimentata con le Dat raccolte dagli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, dai notai e dalle Regioni che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Potranno accedere alla Banca dati solo i medici che hanno in cura il paziente in situazione di incapacità di autodeterminarsi, il fiduciario (indicato dal medesimo disponente) ed il disponente stesso, tramite identificazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) che garantisce la sicurezza dell’accesso.

https://www.ilsole24ore.com/art/al-debutto-banca-dati-biotestamenti-che-raccoglie-decisioni-fine-vita-ACoZRcDB

Lastrico solare ad uso esclusivo e danni da infiltrazioni: ripartizione delle responsabilità 150 150 Graziella Pascotto

Lastrico solare ad uso esclusivo e danni da infiltrazioni: ripartizione delle responsabilità

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 17.1.2020 n. 951 riguarda il risarcimento del danno procurato all’interno dell’abitazione condotta in locazione per infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura del condominio, di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento danneggiato.

Per la Suprema Corte qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c, nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.

La responsabilità andrebbe così ripartita secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.: un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e due terzi a carico del condominio.

https://www.puntodidiritto.it/condominio-infiltrazioni-provenienti-lastrico-ad-uso-esclusivo-risarcimento/

Nesso di causa tra tumore e cellulari: la Corte d’Appello di Torino conferma 150 150 Graziella Pascotto

Nesso di causa tra tumore e cellulari: la Corte d’Appello di Torino conferma

Secondo la Corte d’Appello di Torino n. 904/19 (pubblicata il 13.1.2020) vi sarebbe nesso ‘causale’ tra il neurinoma del nervo acustico che ha colpito un dipendente Telecom che per anni aveva fatto un uso prolungato del telefonino, anche 4 o 5 ore al giorno, e l’utilizzo del cellulare. Ha dunque condannato Inail a corrispondere all’uomo una rendita vitalizia da malattia professionale.

La Corte osserva anche che «buona parte della letteratura scientifica che esclude la cancerogenicità dell’esposizione a radiofrequenze, o che quantomeno sostiene che le ricerche giunte ad opposte conclusioni non possano essere considerate conclusive, versa in posizione di conflitto di interessi», per aver ricevuto, direttamente o indirettamente, finanziamenti dall’industria.

È evidente, prosegue la sentenza, che «l’indagine, e le conclusioni, di autori indipendenti diano maggiori garanzie di attendibilità rispetto a quelle commissionate, gestite o finanziate almeno in parte, da soggetti interessati all’esito degli studi».

E’ del 2019 una pronuncia del Tar Lazio che concede 6 mesi ai ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione, per provvedere a una campagna informativa sulle corrette modalità d’uso di telefoni cellulari e cordless e sui rischi per la salute e per l’ambiente legati ad un uso improprio.

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/14/news/la_corte_d_appello_di_torino_c_e_un_nesso_tra_uso_del_cellulare_e_alcuni_tipi_di_tumore_-245764217/

Contatori e consumi eccessivi 150 150 Graziella Pascotto

Contatori e consumi eccessivi

Una recentissima ordinanza della Cassazione (9.1.2020 n. 297) stabilisce come va ripartito l’onere della prova in caso di contestazioni sul consumo di energia elettrica e quali prove deve fornire l’utente.

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il consumatore accetta i conteggi dei consumi per come rilevati dal contatore, ciò sulla base dell’autonomia contrattuale tra le parti.

Pertanto, se le bollette contestate si fondano proprio su misurazioni ritenute anomale dall’utente, spetta a quest’ultimo l’onere di provare che tale anomalia sia dovuta a cause a lui non imputabili quali, ad esempio, il malfunzionamento del contatore o l’azione di terzi come il furto di energia.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni come il confronto con le bollette delle mensilità precedenti o con quelle stesse mensilità degli anni passati; dimostrando la destinazione dell’immobile (ufficio o abitativo), il numero degli occupanti (che può determinare un minore o maggiore consumo), i mesi a cui le bollette si riferiscono (in estate è più improbabile un consumo eccessivo di gas o di luce).

Al gestore spetterà l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.

Dal punto di vista pratico laddove vi siano dubbi sul buon funzionamento del contatore, ogni utente può chiederne la verifica al venditore e non al distributore. Il costo è a carico dell’utente se lo strumento funziona correttamente.
L’eventuale contestazione della bolletta andrà fatta tramite raccomandata a.r. e, in caso di risposta negativa, prima di rivolgersi al Giudice, sarà necessario esperire il tentativo di conciliazione presso l’Autorità Garante.

https://www.puntodidiritto.it/contestazione-consumo-energia-riparto-onere-prova-utente-fornitore/

Locazione: conseguenze della tardiva registrazione 150 150 Graziella Pascotto

Locazione: conseguenze della tardiva registrazione

Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc” (retroattiva), atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione.

A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 dicembre 2019, n. 34156.

https://responsabilecivile.it/contratto-di-locazione-la-registrazione-tardiva-sana-la-nullita/

Decreto Crescita 2019: niente tasse per i canoni di locazione non percepiti 150 150 Graziella Pascotto

Decreto Crescita 2019: niente tasse per i canoni di locazione non percepiti

L’art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019, il c.d. decreto crescita, ha previsto dal 1.1.2020 un’importante novità relativa alla tassazione dei canoni di locazione abitativa non percepiti.

Per non pagare le tasse sui canoni non percepiti sarà infatti sufficiente attestarne la mancata percezione mediante l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. Non si dovrà dunque più attendere la convalida di sfratto.

Un cambiamento non di poco conto se si considera che attualmente i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, pur non percepiti, concorrono a formare il reddito del locatore che deve versare le relative imposte. Solo con la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, al locatore sarà riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare

Attenzione però: le nuove modalità di detassazione non sono retroattive e saranno valide solo per i contratti di locazione abitativa (non commerciale) stipulati a partire dal 1.1.2020.

https://www.studiocataldi.it/articoli/36810-niente-tasse-sugli-affitti-non-percepiti.asp

Cadute per dissesto stradale: spetta il risarcimento? 150 150 Graziella Pascotto

Cadute per dissesto stradale: spetta il risarcimento?

La Corte di Cassazione n. 31217 del 29.11.2019 conferma un orientamento ormai consolidato, negando la responsabilità dell’ente locale.

Decisiva la constatazione che la vittima abitava a pochi metri dal luogo dell’incidente, avvenuto in una via del centro cittadino, e quindi era consapevole della condizione precaria della strada.

Centrale, invece, il comportamento disattento e negligente della donna: la caduta a causa di un tombino si era verificata intorno alle 20.00, nel mese di luglio, dunque in condizioni di sufficiente illuminazione.

Per tali ragioni la Suprema Corte ha liberato il Comune da ogni responsabilità.

https://www.puntodidiritto.it/pedone-negligente-e-disattento-niente-risarcimento-per-la-caduta-in-un-tombino/