Divorzio: si può conservare il cognome dell’ex marito?
La legge disciplina, all’art. 143 bis c.c., che “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.
Ma cosa succede in caso di divorzio, in mancanza di espressa disciplina legislativa?
Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza 3454 del 12.2.2020) facendo chiarezza sulla questione del doppio cognome in caso di scioglimento del rapporto coniugale.
Ebbene, per i supremi giudici, con la sentenza di divorzio la moglie perde il doppio cognome e pertanto il diritto a usufruirne pubblicamente per darsi importanza o per vedersi riconosciuta un’alea di notorietà che non esiste più. La Corte di Cassazione è giunta a tale decisione esaminando il ricorso proposto da una donna che non voleva in nessun modo rinunciare all’utilizzo del cognome del ex marito noto avvocato e politico, anche dopo la fine del rapporto.
In sostanza, solo circostanze eccezionali possono consentire l’autorizzazione del Giudice all’utilizzo del cognome del marito una volta chiuso il matrimonio, e nella vicenda, osservano i Giudici, «nessun interesse davvero meritevole di tutela è stato allegato dalla donna al mantenimento del cognome maritale unitamente al proprio», essendosi ella limitata a puntare sulla “conservazione della notorietà derivatale dall’ex marito nelle frequentazioni sociali», ossia «tra quelle stesse persone che non possono ignorare le vicende della coppia”.
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