Contatori e consumi eccessivi 150 150 Graziella Pascotto

Contatori e consumi eccessivi

Una recentissima ordinanza della Cassazione (9.1.2020 n. 297) stabilisce come va ripartito l’onere della prova in caso di contestazioni sul consumo di energia elettrica e quali prove deve fornire l’utente.

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il consumatore accetta i conteggi dei consumi per come rilevati dal contatore, ciò sulla base dell’autonomia contrattuale tra le parti.

Pertanto, se le bollette contestate si fondano proprio su misurazioni ritenute anomale dall’utente, spetta a quest’ultimo l’onere di provare che tale anomalia sia dovuta a cause a lui non imputabili quali, ad esempio, il malfunzionamento del contatore o l’azione di terzi come il furto di energia.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni come il confronto con le bollette delle mensilità precedenti o con quelle stesse mensilità degli anni passati; dimostrando la destinazione dell’immobile (ufficio o abitativo), il numero degli occupanti (che può determinare un minore o maggiore consumo), i mesi a cui le bollette si riferiscono (in estate è più improbabile un consumo eccessivo di gas o di luce).

Al gestore spetterà l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.

Dal punto di vista pratico laddove vi siano dubbi sul buon funzionamento del contatore, ogni utente può chiederne la verifica al venditore e non al distributore. Il costo è a carico dell’utente se lo strumento funziona correttamente.
L’eventuale contestazione della bolletta andrà fatta tramite raccomandata a.r. e, in caso di risposta negativa, prima di rivolgersi al Giudice, sarà necessario esperire il tentativo di conciliazione presso l’Autorità Garante.

https://www.puntodidiritto.it/contestazione-consumo-energia-riparto-onere-prova-utente-fornitore/

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