Compravendita di auto usata difettosa: si applica il Codice del Consumo
Per la Corte di Cassazione (ord. 12241 del 23.6.2020), la separazione non è addebitabile alla moglie se l’abbandono della casa familiare si verifica in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata.
Il principio è stato già, più volte, espresso dalla Suprema Corte che pur confermando come l’abbandono volontario della casa familiare, di per sè costituisca violazione di un obbligo matrimoniale e dunque sia causa di addebito della separazione, ha chiarito che è sempre possibile provare – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Nel caso esaminato era da subito emerso che entrambi i coniugi, nella breve esperienza matrimoniale (la separazione di fatto era intervenuta molto presto) non avevano costruito un «rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione», cosicché la causa del fallimento della convivenza non era imputabile alla sola sola moglie.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9769 del 26.5.2020, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente, stabilendo che spedire per posta ordinaria un assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, nell’ipotesi di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.
Tale condotta, infatti, comporta l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Il comportamento del mittente concorre dunque con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
La sentenza è certamente di grande interesse per le Compagnie assicurative ancora abituate a spedire al beneficiario del risarcimento/indennizzo l’assegno non trasferibile a mezzo della posta ordinaria. Non sono poche infatti le azioni di rivalsa che le Compagnie avviano nei confronti delle Banche che hanno negoziato i titoli incassati abusivamente, poichè costrette ad eseguire un secondo pagamento nei confronti dei veri beneficiari.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11869 pubblicata il 18.6.2020, in materia di autovelox, stabilisce come non sia sufficiente che il verbale attesti l’uso di uno strumento “debitamente omologato e revisionato”, ma è l’ente che effettua la rilevazione a dover dimostrare il “perdurante funzionamento” dell’apparecchiatura nell’accertamento della violazione nel tempo.
In altre parole spetta sempre all’amministrazione provare che l’autovelox è stato omologato e sottoposto alla verifica periodica in quanto fatto costitutivo della sua pretesa. Non basterà all’ente produrre in giudizio i soli documenti che attestano l’omologazione e la corretta installazione dell’apparecchio, con la conseguenza che, in caso, di mancata prova della verifica periodica, il verbale dovrà essere annullato.
La decisione ci si augura serva ad imporre alle amministrazioni accertatrici la certezza delle rilevazioni, troppo spesso dimenticata a discapito dei cittadini e a favore esclusivo delle casse degli enti.
E’ il caso di un bambino al quale il padre, inavvertitamente, chiudeva un dito nello sportello dell’auto in sosta, procurandogli una frattura.
I genitori proponevano richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa che tuttavia il Tribunale respingeva poiché le lesioni del minore non erano da collegarsi alla circolazione della vettura, ma derivate dalla chiusura della portiera da parte del conducente quando il mezzo era già in sosta.
Per la Cassazione al contrario (ord. 10024 del 28.5.2020) “il concetto di circolazione stradale include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.
Ha quindi ritenuto “afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo”.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione a Parlamento e Governo poichè sussiste un contrasto tra il Decreto Cura Italia e la normativa europea relativamente ai rimborsi richiesti in questo periodo da chi aveva prenotato un viaggio e non è potuto partire a causa dell’ emergenza da covid-19.
Sia nell’ipotesi in cui l’annullamento sia stato deciso dalle Autorità pubbliche per tutelare la salute collettiva, sia che vi sia stato l’annullamento da parte dell’organizzatore o che la disdetta sia stata decisa dal cliente, il legislatore, con l’ art. 88 del Decreto Cura Italia, convertito con L. n. 27 del 24.4.2020, ha conferito agli operatori turistici e di trasporto il diritto di offrire il rimborso o in alternativa il voucher. Di conseguenza, ai viaggiatori che avevano chiesto il rimborso sono stati rilasciati solo voucher sostitutivi da utilizzare entro un anno.
Tale norma, tuttavia, è in contrasto con quella europea di rango superiore (Codice del Turismo) e viola palesemente il diritto del viaggiatore ad avere indietro il denaro speso se lo richiede. Dovrà essere dunque disapplicata.
Nella sua segnalazione, l’ Autorità ha evidenziato la posizione della Commissione UE nella Raccomandazione del 13.5.2020: l’ operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.
Il buono inoltre potrà essere valida e affidabile alternativa al rimborso solo con le caratteristiche previste dalla Raccomandazione della Commissione europea, tra le quali la copertura assicurativa per il possibile fallimento degli operatori del settore e la previsione del rimborso nel caso in cui alla scadenza il buono non sia stato utilizzato.
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/5/ST23
Segnalo che i titoli apparsi sui giornali in questi giorni, come pure i servizi nei vari TG rischiano di essere fuorvianti.
Il Tribunale di Venezia non ha emesso nessuna sentenza che legittimi il conduttore a non pagare il canone relativo ai mesi di lockdown, ma solo un decreto provvisorio, in via d’urgenza, con il quale ha sospeso l’escussione da parte del locatore, della fideiussione a prima richiesta prestata dalla banca a garanzia dei canoni. Nulla di più.
Ogni decisione verrà assunta, dopo aver sentito le ragioni di entrambe le parti, in un’udienza che si terrà il 25.6.2020.
Segnalo altresì, che in un caso analogo a quello valutato dal Tribunale di Venezia, il Tribunale di Bologna ha deciso, sempre in via provvisoria e d’urgenza, in senso contrario.
In questo caso il Giudice ha ritenuto che “l’escussione della garanzia a prima richiesta può essere bloccata solo se si prova l’insussistenza del diritto di credito…” non bastano le mere difficoltà economiche del debitore per quanto note al creditore. Inoltre l’art. 1218 c.c. “presuppone una oggettiva impossibilità dellla prestazione e non già una mera impossibilità soggettiva di adempiere per mancanza di liquidità”.
La via che invito a percorrere allo stato attuale è quella dell’accordo e della rinegoziazione dei contratti di locazione. Peraltro la registrazione di eventuali accordi tra le parti sulla riduzione dei canoni di locazione, che è sempre consigliabile, è esente da bollo e imposta di registro.
La sanificazione delle parti comuni condominiali è obbligatoria solo laddove i Comuni l’abbiano prevista con apposita ordinanza, anche in assenza di contagio.
Se non ci sono ordinanze in merito, la decisione spetta all’amministratore senza che sia necessario passare attraverso l’assemblea dei condomini: è sufficente l’informativa tramite affissioni all’interno del Condominio (bacheca, ascensore ecc.)
In ogni caso anche il singolo condomino può fare esplicita richiesta all’amministratore che non abbia già provveduto.
Se in condominio ci sono dei dipendenti (giardinieri, portinai ecc.) l’amministratore dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro in conformità al protocollo sottoscritto con le rappresentanze sindacali il 14.3.2020.
L’intervento potrà essere attuato solo da ditte specializzate, ovvero dotate di personale qualificato idoneo all’utilizzo di prodotti e strumenti specifici.
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 7969 del 20.4.2020), ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della l. n. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Il precedente orientamento, piuttosto consolidato, riteneva invece inapplicabile la presunzione di responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2052 c.c. a causa dello stato di libertà della fauna selvatica incompatibile con l’obbligo di custodia degli enti e ne affermava la responsabilità ex art. 2043 c.c. con tutte le conseguenze in tema di onere della prova a carico del danneggiato, in particolare quello di dimostrare il comportamento colposo dell’ente pubblico.
Secondo la Cassazione (ordinanza 10 aprile 2020, n. 7781), va escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.
In altre parole, nessuna provvigione nel caso in cui tra il promittente acquirente e il promittente venditore di un immobile venga sottoscritta una proposta irrevocabile d’acquisto non seguita dalla sottoscrizione del contratto preliminare.

