Diritto civile

Ancora sul diritto di visita al tempo del Covid-19 150 150 Graziella Pascotto

Ancora sul diritto di visita al tempo del Covid-19

Torno sull’argomento che tanto interessa per ricordare ai genitori separati o divorziati che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore, o per condurli presso di sè, sono consentiti anche se fuori dal proprio Comune. Ciò dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario e dei provvedimenti eventualmente adottati dal Giudice con la sentenza di separazione o di divorzio, o secondo quanto concordato tra i genitori.

Queste sono le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio che potete trovare sulle FAQ in allegato.

Ciò non toglie che laddove il genitore convivente con il minore, per le concrete circostanze del caso (ad es. le condizioni di salute del figlio o l’attività lavorativa dell’altro genitore), ritenga vi sia la possibilità di contagio, potrà presentare al Giudice istanza per la sospensione delle visite.
Alcuni Tribunali hanno recentemente accolto istanze di questo tipo facendo prevalere il diritto alla salute sul diritto alla bigenitorialità, disponendo l’utilizzo di incontri da remoto via Skype o What App (Trib. Bari 26.3.2020 e Trib. Terni 30.3.2020).

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

Caduta su rampa condominiale bagnata: responsabilità del Condominio? 150 150 Graziella Pascotto

Caduta su rampa condominiale bagnata: responsabilità del Condominio?

La Corte di Cassazione (sentenza 27.3.2020, n. 7580) ha escluso la responsabilità del Condominio per i danni subiti da una condomina, caduta mentre scendeva una rampa condominiale.

La Corte sostiene che nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa in custodia, di per sé statica e inerte, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.

E’ il caso di una condomina che citava in giudizio il Condominio affermando di aver subito lesioni da caduta con danni permanenti, a causa della ripida rampa di scale che conduce al piano interrato dell’edificio, resa scivolosa dalla pioggia, sconnessa e priva di trattamento antiscivolo.

Nel caso di specie è stato appurato che la donna non aveva tenuto un comportamento prudente, ad esempio tenendosi al corrimano, stante la nota ripidità della rampa.

La conoscenza dello stato dei luoghi esclude ogni responsabilità in capo al Condominio, con conseguente esonero dal risarcimento del danno.

https://www.puntodidiritto.it/cosa-in-custodia-statica-e-prova-del-nesso-di-causalita-per-la-responsabilita/

Covid-19: sospese le visite dei genitori non collocatari residenti in comuni diversi 150 150 Graziella Pascotto

Covid-19: sospese le visite dei genitori non collocatari residenti in comuni diversi

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26.3.2020, emessa inaudita altera parte, su istanza della madre, ha sospeso gli incontri tra padre e figlio minore.

Il Giudice ha rilevato che gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due comuni diversi non sono in linea con le condizioni di sicurezza previste dai vari d.p.c.m.
Infatti, posto che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un comune ad un altro) al fine di contenere il contagio, a questa devono attenersi tutti i cittadini, tra cui i minori.
Inoltre, il Tribunale osserva che non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario.

Poiché, nell’emergenza in corso, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e rispetto al diritto alla salute (art. 32 Cost.), il Tribunale ha accolto l’istanza ritenendo opportuno interrompere le visite paterne fino alla fine dell’emergenza, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/02/le-visite-del-padre-al-figlio-in-comuni-diversi-sono-sospese-durante-l-emergenza-covid-19

Albero caduto in strada da fondo privato: Anas responsabile 150 150 Graziella Pascotto

Albero caduto in strada da fondo privato: Anas responsabile

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 9.3.2020, n. 6651), in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e su cui esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari.

Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente per gli incidenti occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, pur appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

Nel caso in esame, una vetttura con a bordo due persone, collideva con un albero di grandi dimensioni caduto a causa di un forte vento, che aveva completamente occupato la carreggiata di transito e reso inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali e danni all’auto.

https://www.puntodidiritto.it/caduta-albero-anas-responsabile-cattiva-manutenzione-terreni-laterali-strada/

Incidente in moto: risarcimento ridotto del 50% per chi usa il c.d. casco a scodella 150 150 Graziella Pascotto

Incidente in moto: risarcimento ridotto del 50% per chi usa il c.d. casco a scodella

Si tratta del caso di una signora che si trovava, in qualità di trasportata, in sella a un motociclo indossando il casco di protezione.

Improvvisamente il conducente si distraeva e non si avvedeva della presenza di alcuni cani sulla carreggiata, così perdeva il controllo del motociclo che rovinava per terra. La signora urtava con il viso il casco indossato dal conducente, subendo lesioni al volto, ai denti e traumi a spalla e ginocchio.
Adiva pertanto il Giudice di Pace per il risarcimento del danno: la sentenza dichiarava il concorso di colpa della trasportata al 50% con il conducente per aver indossato un casco c.d. a “scodella” e non integrale.

Impugnata la decisione, la Corte di Cassazione, con ordinanza 5.3.2020 n. 6161, evidenziava che già la L. 29.7.2010, n. 120, art. 28, con decorrenza 1.10.2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM (cd a scodella) anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000.
Il sinistro, risalente a ottobre 2009, non era tuttavia avvenuto con un ciclomotore (cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora), ma con una moto Honda SH, cioè un motociclo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era di molto precedente alla data di verificazione del sinistro.

https://www.puntodidiritto.it/rca-concorso-di-colpa-della-trasportata-per-la-caduta-dal-motorino-se-indossava-un-casco-a-scodella/

Diamanti da investimento: nuova condanna per Banco BMP 150 150 Graziella Pascotto

Diamanti da investimento: nuova condanna per Banco BMP

Il Tribunale di Modena, con sentenza 10.3.2020 n. 352, ha condannato Banco BPM a risarcire il danno cagionato ai clienti. La causa riguardava l’acquisto di diverse pietre da parte di pensionati della provincia di Modena.
La sentenza conferma i precedenti arresti giurisprudenziali e in particolare la decisione del Tribunale di Verona del 23.5.2019 che individua il fondamento normativo della responsabilità della banca nell’esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 cc) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto “l’attività di vendita di beni preziosi, a cui Banco BPM ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l’art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6.7.1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata”, aggiungendo che: “a titolo indicativo costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale…”.
Riguardo alla quantificazione del danno, il Tribunale di Modena, tiene sostanzialmente conto del provvedimento AGCM, che spiega come il valore delle pietre copriva solo in parte (20-40%) il prezzo pagato: il danno liquidato è pertanto pari al prezzo corrisposto per l’acquisto dei diamanti ridotto del loro valore reale.
 
Lo Studio è a disposizione per tutelare coloro che devono ancora attivarsi per recuperare le pietre e i propri risparmi.
COVID-19 e diritto di visita dei genitori 150 150 Graziella Pascotto

COVID-19 e diritto di visita dei genitori

In questi giorni più di qualcuno mi ha chiesto come comportarsi rispetto al diritto di visita del genitore non collocatario dei figli.

Gli spostamenti dei genitori separati o divorziati, finalizzati a prendere e a riportare i figli all’altro genitore, possono considerarsi o meno spostamenti “necessari”?

A tal proposito il Governo, sul proprio sito istituzionale ha fornito dei chiarimenti: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 11.3.2020, ha disposto che i genitori si attengano agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.

E’ possibile pertanto ritenere che il diritto di visita sia consentito dai recenti decreti ministeriali rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.

Per quanto mi riguarda valuto le situazioni caso per caso e consiglio buon senso ritenendo preminente la tutela del diritto alla salute. Dunque meno spostamenti possibili e solo in condizioni di sicurezza, e via libera all’utilizzo degli strumenti informatici audio/video.

Ripartizione della pensione di reversibilità 150 150 Graziella Pascotto

Ripartizione della pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità di un comune marito defunto va ripartita, tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, in base alla durata del matrimonio, altresì tenendo conto della durata dell’eventuale convivenza more uxorio trascorsa dalle due mogli superstiti con l’uomo titolare della stessa pensione oggetto di reversibilità.

Ulteriori criteri sono stati identificati nell’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e nelle condizioni economiche delle due aventi diritto. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez.VI, ord. 26.2.2020, n. 5268.

https://www.studiocataldi.it/articoli/37531-l-assegno-divorzile-non-limita-l-importo-della-pensione-di-reversibilita.asp

Banche: no alla trasformazione del mutuo ordinario in fondiario 150 150 Graziella Pascotto

Banche: no alla trasformazione del mutuo ordinario in fondiario

Come precisato dalla Corte di Cassazione, ordinanza 10.2.2020 n. 3024, la banca non può correre ai ripari rispetto all’insolvenza dell’impresa debitrice, ormai prossima al fallimento, trasformando il “mutuo ordinario” in un “mutuo fondiario”, attraverso la successiva costituzione di una garanzia ipotecaria.

La concessione del credito fondiario, infatti, deve essere simultanea all’erogazione della garanzia, non potendo rendersi «contestuale un’ipoteca per un credito preesistente».

La Corte ha dunque respinto il ricorso di Banca Apulia contro l’ordinanza del Tribunale di Trani che aveva escluso la sua richiesta di ammissione al passivo con «privilegio ipotecario», ammettendo invece l’Istituto come chirografario.

La costituzione della garanzia ipotecaria, infatti, in quanto avvenuta solo quattro mesi prima del fallimento e dunque «in un periodo sospetto» e «in relazione ad un credito preesistente non scaduto», doveva ritenersi inefficace e comunque da revocare (ex art. 67, c. 1 L. Fallimentare).

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/02/11/sullimpossibile-trasformazione-del-mutuo-ordinario-in-fondiario/

Ryanair, voli in ritardo o cancellati: decide il Giudice italiano 150 150 Graziella Pascotto

Ryanair, voli in ritardo o cancellati: decide il Giudice italiano

È il giudice italiano a dover decidere sul risarcimento dei voli in ritardo o cancellati che siano stati acquistati online in Italia o che abbiano come destinazione il nostro Paese.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza 13.2.2020 n. 3561 accogliendo il ricorso di una coppia campana contro la compagnia aerea Ryanair.

A seguito della cancellazione del volo Barcellona-Napoli, i viaggiatori si erano rivolti al giudice di pace.
La compagnia low cost irlandese aveva, però, eccepito il difetto di giurisdizione italiana richiamando la clausola contrattuale, spuntata dai ricorrenti per concludere l’acquisto online, che affidava la giurisdizione al giudice irlandese.
La clausola, osserva però la Cassazione, fa salvo «quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione».
Si tratta della Convenzione di Montreal del 1999 che detta regole specifiche per i risarcimenti nel trasporto aereo ed è applicabile perchè ad essa ha aderito anche Ryanair.
Nè può ritenersi, come sostenuto dal vettore aereo, che il riferimento della Convenzione al solo «ritardo» del vettore, e non dunque anche alla «cancellazione», possa indurre a ritenerla esclusa.
Anche la soppressione del volo, in definitiva, si concreta in un ritardo prolungato, che proprio perchè più grave sarebbe irragionevole escludere dalla copertura.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/02/18/volo-annullato-da-compagnia-aerea-straniera-decide-il-giudice-italiano