Diritto civile

Consenso informato: la firma sul modulo prestampato non basta. 150 150 Graziella Pascotto

Consenso informato: la firma sul modulo prestampato non basta.

E’ il caso di una paziente che ha chiesto i danni patrimoniali a un medico dichiarando di essere stata convinta dal sanitario ad operarsi, nonostante un quadro clinico non preoccupante e alla quale era stato prospettato un intervento non impegnativo.

Nel corso dell’operazione si verificava un’imponente emorragia, che rendeva necessario un secondo intervento chirurgico, al quale seguiva un lungo e doloroso decorso postoperatorio.
A causa di ciò subiva un terzo intervento, senza la preventiva acquisizione del consenso informato.

La Corte di Cassazione n. 23328 del 19.9.2019 ha stabilito che il consenso informato non vale se il paziente non è stato adeguatamente informato e se è ragionevole ritenere che, se lo fosse stato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento.
Il consenso può ritenersi informato solo se il chirurgo fornisce al paziente informazioni dettagliate sui risultati conseguibili, ma anche sulle possibili conseguenze negative dell’intervento. E quando l’operazione è riparatoria le comunicazioni devono essere ancora più specifiche: il malato va messo al corrente della patologia determinata dagli interventi precedenti e delle reali prospettive di superare le criticità, mentre in questo caso i sanitari hanno fornito indicazioni soltanto generiche.
Nel caso specifico, la paziente ha subito un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione a causa del deficit informativo.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/09/27/ripetuti-interventi-chirurgici-riparatori-e-non-risolutivi-come-si-atteggia-il-consenso-informato

Per provare una locazione in nero è sufficiente la dichiarazione dell’inquilino 150 150 Graziella Pascotto

Per provare una locazione in nero è sufficiente la dichiarazione dell’inquilino

La decisione n. 2718/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano trae origine dal ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento avente per oggetto la richiesta di maggiore imposta IRPEF, stante alcuni canoni d’affitto non dichiarati.

L’Agenzia delle Entrate si era mossa sulla base della denuncia della stessa inquilina relativamente al contratto di locazione in nero. Il proprietario dal canto suo si era opposto sia per un errore nei conteggi, ma soprattutto perchè la prova in mano all’Agenzia delle Entrate era la mera dichiarazione dell’affittuaria.

Orbene, le parole dell’inquilina sono state considerate pienamente idonee a dimostrare l’esistenza di un contratto verbale di locazione “in nero”, perché la denuncia non proviene da un soggetto terzo che può aver scoperto l’accadimento, ma da una delle parti in causa nel contratto.
La denuncia dell’inquilina quindi, non può essere paragonata a quella di chi fosse venuto a conoscenza della vicenda da estraneo al rapporto contrattuale (questa si una mera informazione), ma al contrario, deve essere presa in considerazione come prova netta e, quindi, pienamente utilizzabile quale elemento con validità giuridica.

https://www.ilsole24ore.com/art/se-denuncia-dell-inquilino-basta-provare-nero-AC7qISg

Concorso di colpa per il passeggero posteriore senza cintura 150 150 Graziella Pascotto

Concorso di colpa per il passeggero posteriore senza cintura

Con la sentenza n. 21991/19 depositata il 3.9.2019 la Corte di Cassazione ha decurtato in modo sensibile, di ben il 30% per concorso di colpa, il risarcimento di un terzo trasportato seduto dietro che non aveva allacciato le cinture ed era stato proiettato fuori dall’abitacolo, riportando lesioni gravissime.

La Corte evidenzia che l’art. 172 del Codice della strada impone l’uso delle cinture senza fare distinzioni fra la seduta posteriore e anteriore del veicolo.

L’allacciamento delle cinture di sicurezza costituisce fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, in quanto il loro impiego consente, in caso di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l’impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall’abitacolo.

Il mancato uso delle cinture di sicurezza, in caso di sinistro con lesioni, costituisce un comportamento colposo del danneggiato in nesso di causa con l’origine del danno che, di conseguenza, legittima la riduzione del risarcimento.

Quanto alla responsabilità del conducente la Corte afferma: “Non rientra nella diligenza richiesta al guidatore il controllo costante dei passeggeri sui sedili di dietro che comporterebbe di dover distogliere lo sguardo dalla strada per girarsi di 180 gradi…differentemente dall’ipotesi in cui il trasportato si trovi nel sedile anteriore”.
Rammento infatti che la stessa Cassazione in precedenti sentenze ha chiarito che chi è al volante ha l’obbligo di far circolare il veicolo in condizioni di sicurezza, dovendo verificare anche che i passeggeri utilizzino il sistema di ritenzione.

https://www.ilsole24ore.com/art/rca-taglio-drastico-risarcimento-il-passeggero-dietro-senza-cintura-ACr1alh

Mantenimento figli maggiorenni e durata dell’obbligo 150 150 Graziella Pascotto

Mantenimento figli maggiorenni e durata dell’obbligo

La Corte di Cassazione, ord. 19696 depositata il 22.7.2019, relativamente al caso di un genitore che chiedeva la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio, ritiene che “la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa sia ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile”.

Discostandosi dalla Corte d’Appello di Napoli che in secondo grado attribuiva al padre l’onere di dimostrare che il figlio fosse autosufficiente ovvero che fosse colpa del figlio la mancata acquisizione di una occupazione, aggiunge:
“la prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa”.

L’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, pur se accompagnato da una retribuzione modesta, indica il preludio a rendimenti lavorativi crescenti e conseguentemente segna la fine dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.
L’eventuale successiva perdita dell’occupazione o l’andamento negativo non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35683-figli-il-mantenimento-non-e-per-sempre.asp

Usura: illegittima la sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori 150 150 Graziella Pascotto

Usura: illegittima la sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori

La recente sentenza 28.6.2019, n. 17447, in tema di “sommatoria” fra interessi corrispettivi e moratori ai fini della rilevazione della soglia di usura di un contratto di credito, chiarisce che non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori:

“…. i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento dell’obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/08/27/usura-la-cassazione-chiude-la-porta-alla-teoria-della-sommatoria

Tribunale di Venezia: nulle le operazioni baciate con Banca Popolare di Vicenza 150 150 Graziella Pascotto

Tribunale di Venezia: nulle le operazioni baciate con Banca Popolare di Vicenza

Il Tribunale di Venezia dà speranza ai risparmiatori rimasti incastrati nel meccanismo delle operazioni “baciate” della Banca Popolare di Vicenza e analogamente a quelli coinvolti nelle medesime operazioni di Veneto Banca e di tutte le Popolari ed ex Popolari.

La sentenza n. 1758/2019 del 23.7.2019 ha stabilito la nullità delle operazioni contrarie al divieto contenuto nell’art. 2358 c.c., di finanziare gli acquisti di azioni di società per azioni. Il Tribunale ha chiarito che tale divieto si estende anche alle società cooperative, quale era Popolare di Vicenza all’epoca dei fatti, ed in particolare alle banche popolari. Nel caso specifico si trattava di un collocamento di azioni proprie della banca, con finanziamento collegato per circa 1,4 milioni di euro.

La conseguenza della nullità è la liberazione dell’azionista dall’obbligo di restituire le somme utilizzate per comprare le azioni.

https://corrieredelveneto.corriere.it/venezia-mestre/cronaca/19_luglio_30/banche-venete-tribunale-venezia-operazioni-baciate-popolare-vicenza-sono-nulle-73c07d8c-b2ba-11e9-a558-805a5dcab665.shtml

E’ online il portale per il rimborso ai risparmiatori coinvolti nei crack bancari 150 150 Graziella Pascotto

E’ online il portale per il rimborso ai risparmiatori coinvolti nei crack bancari

Segnalo che è online il portale web per presentare le domande di rimborso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) per azionisti e obbligazionisti delle Banche popolari e Casse di risparmio fallite, in particolare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

La piattaforma al momento non è operativa nonostante fosse stata indicata la data del 26 luglio.

I risparmiatori dovranno capire se rientrano nei parametri per ottenere il rimborso automatico (un reddito Irpef inferiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare entro i 100.000 euro). In caso contrario la domanda di rimborso dovrà essere corredata di prove documentali che dimostrino che la vendita dei titoli è avvenuta senza rispettare le indicazioni di correttezza e trasparenza del TUF (testo unico in materia finanziaria).


Lo Studio è a disposizione per la consulenza e l’aiuto nella predisposizione delle domande di rimborso al FIR.

https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/?fbclid=IwAR39f8qKYVRUe7Zah3x_Fy_vfn9v8OogYXiM90P3pgku5yAfwpqAyAJtH8I

Tutela del prestigio del marchio e della distribuzione selettiva 150 150 Graziella Pascotto

Tutela del prestigio del marchio e della distribuzione selettiva

Per il Tribunale di Milano (ordinanza 3.7.2019) Amazon dovrà rimuovere tutti i prodotti Sisley sul proprio marketplace in Italia, pena il pagamento di gravose multe.

Accolta dunque la richiesta della nota azienda produttrice di cosmetici che ha visto riconosciuta la liceità del proprio sistema di “distribuzione selettiva”, cioè la rete di selezionati rivenditori ai quali ha affidato i propri prodotti in esclusiva.

La decisione fa leva sul principio di libera concorrenza, riconoscendo che, in presenza di una rete selettiva, il titolare di un marchio può opporsi alla rivendita da parte di terzi dei suoi prodotti di prestigio (successivamente alla loro regolare immissione sul mercato), solo se tale rivendita sia fatta con delle modalità tali da ledere l’aurea di lusso e la reputazione del marchio.

Nello specifico, la vendita su Amazon è apparsa deleteria per l’immagine del marchio Sisley dato non prevede una chiara distinzione tra il basso e l’alto di gamma, tra il lusso e low-cost e tende a sovrapporre prodotti di diversa qualità e di distinti settori merceologici danneggiando così quel patrimonio immateriale che i marchi di più alta gamma si sono faticosamente costruiti nel tempo investendo sulla qualità di ciò che espongono negli scaffali e nella formazione di consulenti preparati nei negozi.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/07/29/e-commerce-quando-la-distribuzione-selettiva-non-tutela-il-marchio

Il valore probatorio di sms, email e whatsapp 150 150 Graziella Pascotto

Il valore probatorio di sms, email e whatsapp

Una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 19155 pubblicata il 17.7.2019) ha dato pieno valore di prova in giudizio anche agli sms e ai messaggi email (rientranti nelle riproduzioni meccaniche dell’articolo 2712 del Codice civile), per i fatti in essi rappresentati.

ll caso deciso è quello di un padre che aveva negato all’ex moglie il contributo per la retta dell’asilo nido del figlio per non aver mai autorizzato la spesa, circostanza, invece, sconfessata da un suo precedente sms con cui aderiva alla scelta.

Sms ed email, si legge nella sentenza, possono sempre essere disconosciuti dalla controparte attraverso la contestazione: per questa sono necessari elementi chiari, espliciti e bene argomentati atti a dimostrare la non conformità tra gli sms/email e la realtà.

Rammento che sempre la Cassazione, con la sentenza n. 49016 del 2017, ha stabilito che le conversazioni contenute nelle chat di Whatsapp hanno valore di prova legale in giudizio ma per la loro utilizzabilità è necessaria l’acquisizione del supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione, quindi del telefono.
La produzione di screenshot è possibile: deve essere stampato oppure allegato al fascicolo tramite chiavetta usb.
Quanto alla contestazione, richiede fondati motivi, ad esempio se manca una parte fondamentale del testo della conversazione, l’indicazione del mittente o la data.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35363-cassazione-sms-e-e-mail-fanno-piena-prova-in-giudizio.asp

Micromobilità elettrica: al via la sperimentazione 150 150 Graziella Pascotto

Micromobilità elettrica: al via la sperimentazione

Entrerà in vigore il 27 luglio il Decreto per la regolamentazione della micromobilità elettrica.
Per la prima volta il nostro ordinamento disciplina la materia colmando il vuoto normativo del Codice della Strada, che nulla dice sulla circolazione di monopattini elettrici e simili, nonostante siano in circolazione da diversi anni.

Il Decreto elenca le caratteristiche e i modelli cui è consentita la circolazione: si tratta solo di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel.
Quanto alle caratteristiche:
– apposizione del marchio CE, che ne certifica la qualità e la sicurezza, come previsto dalla direttiva europea 2006/42/CE;
– potenza del mezzo non superiore a 500 watt;
– segnalatori luminosi, sia frontali che posteriori.
A seconda del mezzo, cambiano anche le regole sui limiti di velocità: ad esempio gli hoverboard non potranno superare i 6 km/h, mentre i monopattini elettrici e i segway non potranno superare i 20 km/h.
I guidatori dovranno sempre indossare o un giubbotto catarifrangente oppure delle bretelle ad alta visibilità e il trasporto di altri passeggeri è vietato.

Saranno i Sindaci, con delibere specifiche, a determinare le regole per la circolazione e le relative sanzioni per i trasgressori.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/07/16/micromobilita-cosa-prevede-il-decreto-che-consente-l-uso-di-monopattini-e-hoverboard-in-citta