Diritto civile

Minore chiamato all’eredità e accettazione con beneficio d’inventario 150 150 Graziella Pascotto

Minore chiamato all’eredità e accettazione con beneficio d’inventario

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15267 depositata il 5.6.2019 lo puntualizza: tutte le volte in cui una persona minore d’età è chiamata all’eredità, sia che ciò avvenga in forza di un testamento, o secondo le regole della successione legittima, i genitori, o il suo legale rappresentante, qualora intendano accettare l’eredità, devono farlo “con beneficio di inventario”.
Questa formalità è obbligatoria e serve a tutelare chi non ha ancora 18 anni e non è in grado di fare attente valutazioni in merito ai propri interessi patrimoniali.
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fa sì che l’erede risponda dei debiti del defunto solo con il patrimonio ricevuto in eredità e non con quello personale di cui era già proprietario prima dell’accettazione.

L’accettazione pura e semplice non produrrebbe effetti nei confronti del minore e, pertanto, si dovrà considerare nulla.

La Cassazione chiarisce inoltre che nel caso in cui sia effettuata l’accettazione beneficiata, il minore acquista immediatamente la qualità di erede anche in difetto di redazione dell’inventario da parte del genitore o del legale rappresentante.
Il minore stesso, infatti, potrà provvedere a redigere l’inventario entro l’anno dal compimento della maggiore età (in modo da limitare la propria responsabilità rispetto ai debiti ereditari), ferma restando tuttavia la sua qualità di erede.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35079-eredita-al-minore-accettata-solo-con-il-beneficio-d-inventario.asp

Separazioni e mantenimento: addio al criterio del tenore di vita 150 150 Graziella Pascotto

Separazioni e mantenimento: addio al criterio del tenore di vita

Decisione storica quella della Corte di Cassazione (ordinanza n. 16405 pubblicata i 19.6.2019): la determinazione dell’assegno di mantenimento dopo la separazione deve seguire le stesse regole previste per l’assegno di divorzio, pertanto è irrilevante il tenore di vita del coniuge durante il matrimonio.

Al contrario, il Giudice deve stabilire l’ammontare dell’assegno in base alla durata del vincolo matrimoniale e al contributo fornito per la realizzazione della vita familiare. 

Nel caso concreto veniva riconosciuto un mantenimento di € 170,00 a fronte dei richiesti € 400,00, in considerazione della differente capacità reddituale; della durata del matrimonio, molto breve; dello status economico della donna.

Nessuna rilevanza dunque per il tenore di vita dato che scopo dell’assegno non è ripristinare le condizioni economiche vigenti durante il matrimonio, bensì quello di dare un contributo economico al coniuge più svantaggiato in base all’apporto fornito alla realizzazione della vita familiare quando il matrimonio era in corso.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35051-addio-tenore-di-vita-anche-per-l-assegno-di-mantenimento.asp

Scivola sul marciapiede condominiale per la presenza di scarti di cibo: responsabile l’insieme dei condomini 150 150 Graziella Pascotto

Scivola sul marciapiede condominiale per la presenza di scarti di cibo: responsabile l’insieme dei condomini

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15839 del 12.6.2019 ha stabilito che il Condominio risponde per la caduta di terzi sul marciapiedi del fabbricato sporco di una sostanza oleosa.

Evidenzia la Corte che è il Condominio, in quanto custode, a doversi ritenere colpevole per l’incuria e la sporcizia causata da condomini maleducati poiché avrebbe dovuto attivarsi per evitarle.

Nella decisione si legge infatti che alcuni condomini erano soliti gettare il pane ai piccioni che avevano sporcato in terra creando appunto quella sostanza oleosa e viscida che aveva provocato la caduta della signora.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34984-caduta-sul-marciapiede-per-colpa-dei-condomini-maleducati-paga-il-condominio.asp

Matrimonio nel reality: valido e non annullabile 150 150 Graziella Pascotto

Matrimonio nel reality: valido e non annullabile

Il Tribunale di Pavia nella sentenza del 4 aprile 2019 ha sancito la validità del matrimonio contratto dalla coppia durante il programma TV “Matrimonio a prima vista 2”.

Terminate le riprese le parti decidevano di chiedere la separazione, ma a causa di un errore su luogo e data della celebrazione l’ufficiale di stato civile non poteva procedere.

Si rivolgevano dunque al Tribunale chiedendo l’annullamento del matrimonio per vizio della volontà determinato dalla violenza esercitata dalla produzione, poiché se non fossero stati condizionati dall’obbligo di risarcire la produzione per abbandono del programma (penale di € 100 mila), non sarebbero mai addivenuti alle nozze.

Il Giudice, nel premettere che il matrimonio è da ritenersi invalido se celebrato in presenza di impedimenti, violenza e simulazione poichè deve essere il frutto di una libera scelta autoresponsabile, che non può essere soggetta ad alcuna forma di condizionamento, nel caso concreto ha accertato che “ciò che le parti hanno voluto è stato esattamente contrarre il vincolo (rectius partecipare al programma) certamente rassicurate dalla prospettata possibilità di procedere, gratuitamente e senza particolari difficoltà, all’eventuale successivo scioglimento del matrimonio.”

Per la legge, infatti, elemento essenziale per far nascere il vincolo non è il dato volontaristico riferito alla sfera intima e personale, non rientrando tra le cause di invalidità matrimoniali l’eventuale riserva mentale, bensì l’aspetto esteriore rappresentato dall’esistenza di una volontà negoziale valida manifestata tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre il matrimonio. Volontà che nel caso di specie è stata manifestata come attestato dall’Ufficiale civile celebrante e rappresentato nelle registrazioni prodotte.

https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/06/13/news/matrimonio_a_prima_vista_stefano_sobin_sara_wilma_milano_non_riescono_a_separarsi-228659047/?fbclid=IwAR2C03MbYNTmKkfeinX83kyNOQ-SxaDNSlOI4N53wvhxtXqucb76zR9tM7k

Animali domestici: con la separazione arriva l’affido condiviso e alternato 150 150 Graziella Pascotto

Animali domestici: con la separazione arriva l’affido condiviso e alternato

Segnalo il provvedimento 19/02/2019 del Tribunale di Sciacca:

«rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso, assegna il gatto (omissis…) (omissis…) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale ed il cane (omissis…), indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%».

La pronuncia, pur non essendo la prima del genere, è interessante perchè nel nostro ordinamento tale materia non ha ancora regolamentazione. Inoltre registra una sensibile evoluzione della concezione sia della relazione fra persona e animale di affezione, che dell’animale in sé e – ci si augura – il definitivo superamento della concezione tradizionale dell’animale come “cosa” che si esprimeva, con riguardo alle spese di mantenimento dello stesso, in termini di “spese relative a beni o servizi di interesse familiare”.

https://sciacca.agrigentonotizie.it/sciacca-separazione-coniugi-giudice-affidamento-condiviso-cane-domestico-febbraio-2019.html

Diamanti: ieri la prima condanna di Banco BPM 150 150 Graziella Pascotto

Diamanti: ieri la prima condanna di Banco BPM

Il Tribunale di Verona, Giudice dott. Vaccari, ha condannato ieri Banco BPM S.p.A. a risarcire il danno causato ad un investitore dalla compravendita di diamanti di Intermaket Diamond Business .

S tratta della prima decisione in Italia.

La vicenda riguarda un investitore indotto dalla propria banca (ex Banco Popolare di Verona ora BPM) ad acquistare diamanti proposti come un “bene rifugio” su cui investire. I diamanti erano venduti ad un prezzo di circa quattro volte il reale valore e Intermarket Diamond Business, per convincere gli investitori circa la convenienza dell’operazione, provvedeva a pubblicare finte quotazioni sul sole24ore che poi si sono rivelate essere pagine pubblicitarie a pagamento.

La sentenza accerta la piena responsabilità della banca che faceva di intermediaria tra il cliente e IDB promuovendo l’acquisto di diamanti in cambio di laute commissioni e la condanna a risarcire la somma di € 32.000,00 pari alla differenza tra il reale valore dei diamanti e il prezzo pagato.

Lo studio è a disposizione per tutelare coloro che devono ancora attivarsi per recuperare le pietre e i propri risparmi.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/verona/truffa_diamanti_condanna_banco_bpm_risarcimento_verona-4510947.html

 

Sindrome di alienazione parentale: non ha basi scientifiche 150 150 Graziella Pascotto

Sindrome di alienazione parentale: non ha basi scientifiche

La Corte di Cassazione (sentenza 13274 pubblicata il 16.5.2019) ha accolto il ricorso di una mamma contro la Corte di Appello di Venezia che, nel 2017, aveva disposto l’affidamento in comunità per sei mesi del figlio di 13 anni che viveva con lei e che non voleva vedere il padre definendolo “bugiardo, violento e viscido” sulla base della diagnosi di professionisti secondo cui il ragazzino soffriva evidentemente di “sindrome di alienazione parentale”, dovuta principalmente alla madre che, di conseguenza, l’adolescente non avrebbe dovuto più vedere da solo per qualche tempo. 

Per la Cassazione, invece, “non ci sono certezze in ambito scientifico sulla diagnosi di Pas”, spesso utilizzata nelle separazioni caratterizzate da conflitti tra coniugi in lite per l’affidamento di figli minori.
Questa sindrome non è riconosciuta né dall’Organizzazione mondiale della sanità, né dal Ministero della Salute, né dall’Istituto superiore di sanità.
Proprio per la mancanza di solidità scientifica della diagnosi di questo presunto disturbo della sfera affettiva e relazionale, la Cassazione ritiene che i consulenti che la sostengono, con l’obiettivo di dimostrare che un genitore ha allontanato il figlio dall’altro coniuge, compiono una “devianza dalla scienza medica ufficiale”. 

Per la Suprema Corte i giudici non possono affidarsi ciecamente alle diagnosi di Pas e, per decidere che cosa sia meglio fare nell’interesse del minore, devono invece “ricorrere alle proprie cognizioni scientifiche” oppure avvalersi di “idonei esperti” per “verificare il fondamento” della diagnosi di Pas”.

https://www.studiocataldi.it/articoli/34666-alienazione-parentale-pas-non-ha-basi-scientifiche-e-non-basta-per-affidamento-esclusivo-figlio.asp

Risarcisce il figlio la madre che gli impedisce di vedere il padre separato 150 150 Graziella Pascotto

Risarcisce il figlio la madre che gli impedisce di vedere il padre separato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13400 del 17.5.2019 ha ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre.

Nel corso del giudizio era infatti emerso che il padre, in circa due anni e mezzo, aveva incontrato il figlio solo tre volte nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione.

Le Corte ha quindi affermato che le misure previste dall’art. 709 ter c.p.c., in particolare la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”.
Legittima dunque la condanna della madre a risarcire € 5.000,00 al figlio per i danni a lui provocati, per lesione del diritto alla bigenitorialità.

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-05-17/la-madre-deve-risarcire-figlio-ne-ostacolava-incontri-il-padre-174104.shtml?uuid=ACA1r8D

Immobile abusivo: trasferimento valido 150 150 Graziella Pascotto

Immobile abusivo: trasferimento valido

La Corte di Cassazione aveva sempre ritenuto che l’irregolarità urbanistica dell’immobile, implicasse la sua incommerciabilità essendo questo lo scopo dell’art. 1418 comma 1 c.c.

Le Sezioni Unite (n. 8230/2019) sconfessano ora questo orientamento sul presupposto dell’inesistenza di una norma imperativa che vieti il commercio di un immobile abusivo.

Il principio espresso è il seguente: “in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/04/12/immobile-abusivo-trasferimento-valido-nullita-solo-testuale