Lastrico solare ad uso esclusivo e danni da infiltrazioni: ripartizione delle responsabilità
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 17.1.2020 n. 951 riguarda il risarcimento del danno procurato all’interno dell’abitazione condotta in locazione per infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura del condominio, di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento danneggiato.
Per la Suprema Corte qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c, nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.
La responsabilità andrebbe così ripartita secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.: un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e due terzi a carico del condominio.
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