Diritto civile

È legge la commissione d’inchiesta sulle comunità per minori in affido 150 150 Graziella Pascotto

È legge la commissione d’inchiesta sulle comunità per minori in affido

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28.8.2020 la L. n. 107 del 29.7.2020, con la quale è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.
Dopo il caso Bibbiano, non isolato purtroppo, è divenuto indispensabile verificare il sistema di protezione dei minori fuori famiglia, le dinamiche, spesso malate, che consentono l’allontanamento dei figli dalle famiglie naturali sulla base di segnalazioni che troppe volte si sono rivelate fallaci.
La Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria, è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza ed è chiamata a completare i lavori entro la fine della legislatura.
I compiti: verificare lo stato delle comunità che accolgono i minori e le condizioni dei minori all’interno di esse, anche in riferimento alla temporaneità del provvedimento di affidamento;
verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti; effettuare controlli a campione sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla comunità e valutare la congruità dei costi;
valutare se nella legislazione sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l’allontanamento del minore deve costituire un rimedio residuale e in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori;
verificare il rispetto della circolare 18/VA/2018 del CSM riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte della autorità giudiziaria o nei CdA delle società che le gestiscono.
Foto dei figli minori sui social: chi decide? 150 150 Graziella Pascotto

Foto dei figli minori sui social: chi decide?

Il Tribunale di Chieti (sentenza n. 403 del 21.7.2020) ordinando ai genitori di astenersi dal pubblicare le foto del figlio “in assenza di consenso esplicito dell’interessato”, ha affidato al figlio di 17 anni la possibilità di negare il consenso alla madre e al padre per la pubblicazione delle proprie fotografie sui social network.
Ciò in considerazione del’età del ragazzo – quasi maggiorenne – ritenuto in grado di autodeterminarsi, almeno su alcuni aspetti. I c.d. grandi minori ovvero i ragazzi che hanno raggiunto i 16 anni e in alcuni casi 14, hanno infatti maggiori possibilità di decidere e orientare le proprie scelte di vita, come il percorso di studi o delle proprie aspirazioni. Possono, ad esempio, interrompere il percorso scolastico, stante la cessazione dell’obbligo, svolgere attività lavorativa, contrarre matrimonio (a determinate condizioni), riconoscere figli, prestare il consenso al riconoscimento del genitore, accedere all’interruzione di gravidanza.
La sentenza poi è in linea con il decreto legislativo 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana al GDPR e che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori.
Pernottamento del figlio presso il padre: da quale età? 150 150 Graziella Pascotto

Pernottamento del figlio presso il padre: da quale età?

La Corte di Cassazione in una recentissima ordinanza del 28.7.2020 (n. 16125) ha stabilito che un bimbo di due anni di età può pernottare dal padre almeno una volta alla settimana. La madre, collocataria, si era opposta a questa scelta del Tribunale e aveva reclamato il decreto.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso della donna affermando che: “deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole”.
La Corte ha anche chiarito che l’esclusione del diritto del padre di tenere con sé il figlio anche di notte, non può dipendere solo dalla tenera età del minore, dovendosi sempre dimostrare l’esistenza di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti. Nel caso concreto la madre non aveva indicato quale fosse lo specifico pregiudizio che il minore avrebbe patito, ma si era limitata a dedurre che la «tenera età» ne sconsigliava l’allontanamento dalla madre.
Intervento di sterilizzazione non riuscito: la nascita indesiderata va risarcita con il mantenimento fino alla presunta indipendenza 150 150 Graziella Pascotto

Intervento di sterilizzazione non riuscito: la nascita indesiderata va risarcita con il mantenimento fino alla presunta indipendenza

E’ il caso di una donna già madre di tre figli che onde evitare la quarta nascita decide di sottoporsi ad un intervento di sterilizzazione tubarica. Due anni dopo però rimane incinta ugualmente e partorisce una bambina frutto di un parto indesiderato.
La donna cita in giudizio l’Ospedale che si difende in considerazione del normale margine di fallibilità di quel tipo di intervento chirurgico. La perizia effettuata in causa tuttavia descrive una “tecnica chirurgica inadeguata”.
Il Tribunale di Brescia dunque, con sentenza del 21.7.2020, ha riconosciuto ai genitori la “lesione al loro diritto di autodeterminazione nella scelta di non procreare“, e la violazione degli artt. 2 e 13 della Costituzione sul “diritto alla procreazione cosciente e responsabile”. Per tale ragione l’Ospedale dovrà mantenere la figlia della coppia fino al venticinquesimo anno di età. Per la liquidazione si è fatto ricorso al calcolo equitativo determinando l’importo in € 300,00 mensili per un importo complessivo di € 92.000,00.

 

Verbale su strisce blu: quando è annullabile in mancanza di parcheggi gratuiti in zona 150 150 Graziella Pascotto

Verbale su strisce blu: quando è annullabile in mancanza di parcheggi gratuiti in zona

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15678 del 23.7.2020) ha accolto il ricorso di un automobilista multato per la mancata esposizione del ticket di parcheggio dopo che il Giudice di Pace e il Tribunale in appello gli avevano dato torto.
Il ricorrente aveva lamentato il restringimento della sede stradale, dettato dalla necessità di far posto alle strisce blu, e l’esiguità degli spazi per il parcheggio gratuito in zona.
In effetti l’art. 7 comma 8 del Codice della strada è chiaro: è onere della Pubblica Amministrazione, in qualità di gestore degli spazi di sosta nell’area urbana, «riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza controllo o senza dispositivi di controllo di durata della sosta». In altre parole: parcheggi gratuiti nelle vicinanze di quelli a pagamento.
Il Comune è svincolato da tale obbligo nelle aree pedonali o nelle zone a traffico limitato, oppure se esiste una delibera di giunta che indica il motivo per cui non è possibile assicurare anche le strisce bianche, oltre a quelle blu, circostanze che nel caso concreto non sono state dimostrate.
Divorzio improcedibile se riprende la convivenza 150 150 Graziella Pascotto

Divorzio improcedibile se riprende la convivenza

E’ improcedibile la domanda di divorzio qualora i coniugi, a seguito della separazione personale omologata, siano tornati a vivere insieme, pur disponendo delle risorse per reperire altre abitazioni.
Nella specie, la riconciliazione era durata circa 8 anni, ed in seguito si era interrotta in quanto uno dei coniugi non aveva mantenuto la promessa di troncare la relazione extraconiugale.
La Corte di Cassazione (ord. 16.6.2020 n. 11636) ha anche precisato che il versamento di una somma unitaria, o di importi periodici da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, non è incompatibile con la riconciliazione, potendo rappresentare una modalità tramite la quale contribuire ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c.
Comunione ereditaria: migliorie eseguite dal coerede 150 150 Graziella Pascotto

Comunione ereditaria: migliorie eseguite dal coerede

La Suprema Corte con la recente ordinanza del 17.7.2020 n. 15300 ribadisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza.
Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 cod. civ. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.
Il Covid-19 non legittima la risoluzione dell’affitto per eccessiva onerosità sopravvenuta 150 150 Graziella Pascotto

Il Covid-19 non legittima la risoluzione dell’affitto per eccessiva onerosità sopravvenuta

Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 28.6.2020, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto d’affitto alberghiero per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il Giudice ha evidenziato che le misure di contenimento anti Covid adottate tra marzo e maggio 2020 hanno precluso quasi del tutto l’esercizio dell’attività alberghiera e che si è trattato di eventi di carattere imprevedibile e straordinario; tuttavia, le drastiche misure adottate hanno avuto vigenza temporanea e, almeno attualmente, non essendovi più restrizioni agli spostamenti all’interno del territorio nazionale, non appare verosimile che una località turistica di mare resti senza turisti durante la stagione estiva; del resto, il carattere straordinario degli eventi è stato tenuto in considerazione anche dal legislatore nazionale, che ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese, di cui anche la ricorrente può beneficiare per riavviare la propria attività.
Non sussiste dunque l’eccessiva onerosità sopravvenuta utile alla risoluzione del contratto dato che non vi sono elementi sufficienti per escludere che l’albergo, ora che le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria sono state allentate, possa proficuamente riavviare l’attività per la stagione estiva.
Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti 150 150 Graziella Pascotto

Obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti

La Corte di Cassazione (ord. 14.7.2020 n. 14951) nella motivazione precisa che l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.
L’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori ) è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.
Nel caso concreto la situazione economica della madre è stata ritenuta “insufficiente a far fronte alle esigenze del minore, malato e bisognoso di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita”. La madre ha poi documentato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre pertanto il nonno paterno è stato condannato a pagare la somma di € 130 quale contributo al mantenimento del nipote.

 

Vacanza rovinata per le informazioni incomplete: possibile il risarcimento? 150 150 Graziella Pascotto

Vacanza rovinata per le informazioni incomplete: possibile il risarcimento?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 14257 del 8.7.2020) ha respinto il ricorso di una turista che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata.
Secondo la Cassazione vale il principio di autoresponsabilità del consumatore.
La signora aveva acquistato un viaggio di gruppo che prevedeva la permanenza in Siria e in Giordania, ma una volta arrivata all’aeroporto di Aleppo era stata fermata per molte ore dalla polizia siriana per la presenza sul passaporto di un timbro d’ingresso in Israele. Costretta quindi a proseguire a proprie spese verso Amman, era stata nuovamente bloccata e solo dopo alcuni giorni si era potuta ricongiungere al gruppo.
L’agenzia di viaggio aveva mancato nell’obbligo informativo al cliente prima della conclusione del contratto, tuttavia, aveva consegnato un opuscolo informativo alcuni giorni prima della partenza che se fosse stato letto, avrebbe consentito alla signora di chiedere l’annullamento del contratto e la restituzione della somma versata.
Per la Suprema Corte la disponibilità per iscritto, qualche giorno prima della partenza, dell’informazione di cui aveva bisogno e che con negligenza non aveva utilizzato, esclude conseguenze pregiudizievoli suscettibili di essere risarcite.