Il Covid-19 non legittima la risoluzione dell’affitto per eccessiva onerosità sopravvenuta
Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 28.6.2020, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto d’affitto alberghiero per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il Giudice ha evidenziato che le misure di contenimento anti Covid adottate tra marzo e maggio 2020 hanno precluso quasi del tutto l’esercizio dell’attività alberghiera e che si è trattato di eventi di carattere imprevedibile e straordinario; tuttavia, le drastiche misure adottate hanno avuto vigenza temporanea e, almeno attualmente, non essendovi più restrizioni agli spostamenti all’interno del territorio nazionale, non appare verosimile che una località turistica di mare resti senza turisti durante la stagione estiva; del resto, il carattere straordinario degli eventi è stato tenuto in considerazione anche dal legislatore nazionale, che ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese, di cui anche la ricorrente può beneficiare per riavviare la propria attività.
Non sussiste dunque l’eccessiva onerosità sopravvenuta utile alla risoluzione del contratto dato che non vi sono elementi sufficienti per escludere che l’albergo, ora che le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria sono state allentate, possa proficuamente riavviare l’attività per la stagione estiva.
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